Incarto n. 14.2011.98
Lugano 6 luglio 2011 FP/ec/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 aprile 2011 presentata da
CO 1, __________
patrocinato dall’avv. PA 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, intimato in data17 febbraio 2011 per l’incasso della somma di fr. 2'600.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 9 maggio 2011 (0104-2011-S) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per fr. 2'600.- oltre
fr. 70,00 costi esecutivi PE __________
fr. 200,00 ripetibili
interessi al 55 dal 12.11.2010
fr. 220,00 tassa di giudizio
2. La tassa di giustizia, pur essendo a carico della parte convenuta, è anticipata dall’istante.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta con ricorso (recte: reclamo) del 23.5/24.6.2011;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ dell’11.2/17.2.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 2'600.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Disp. 5 decreto di sfratto Pretura __________ 27.10.2009 per fr. 1100,0 (inc. DI.2009.327) e disp. II sentenza IICCA 07.06.2010 per Fr. 1500,00 (inc. 12.2009.197) + Verfügung 22.10.2010 Handelsgericht ZH incl. Vereinbarung”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 12 aprile 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo;
che l’istante ha fondato la propria domanda sulla sentenza di sfratto della Pretura del Distretto di __________ del 27 ottobre 2009, che ha tra l’altro posto a carico della qui convenuta la tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- , anticipate dalla parte istante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 750.- a titolo di ripetibili (doc. B, dispositivo n. 5), sulla sentenza emanata il 7 giugno 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d’appello, che ha respinto l’appello inoltrato dalla stessa convenuta contro la citata sentenza di sfratto, caricandole - tra l’altro - fr. 1’500.- a titolo di ripetibili (doc. C, dispositivo n. II), sull’accordo giudiziale sottoscritto dalle parti in causa il 3 settembre 2010 davanti al Tribunale commerciale di Zurigo, nel quale esse hanno tra l’altro stabilito che, con riferimento al giudizio sui costi, entrambi le parti sopportano i costi del tribunale della procedura davanti al Tribunale federale, dopo il suo ritiro, in ragione di metà ciascuno, fermo restando che per i costi e le ripetibili valgono i dispositivi delle decisioni già emanate (doc. D, punto 6) e, infine, sul decreto di stralcio, passato in giudicato, emanato il 22 ottobre 2010 dallo stesso Tribunale commerciale di Zurigo (doc. F);
che con ordinanza del 15 aprile 2011 il Giudice di pace del Circolo di __________, in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta (personalmente) un termine di 15 giorni per presentare osservazioni all’istanza, con copia all’avv. __________, indicato come suo patrocinatore nell’istanza di rigetto dell’opposizione;
che con scritto del 20 aprile 2011 l’avv. __________ ha comunicato alla Giudicatura di pace di non rappresentare la convenuta,
che con sentenza del 9 maggio 2011 il Giudice di pace – premesso che l’avv. __________ non rappresenta la convenuta e che quest’ultima non ha trasmesso alcuna osservazione - ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione versata agli atti costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 e 81 LEF;
che contro tale sentenza la convenuta ha inoltrato il 23 maggio 2011 ricorso (recte: reclamo) in lingua tedesca all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il quale, con scritto del 24 maggio 2011, ha invitato l’insorgente a volere inoltrare il gravame alla Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale d’appello, ciò che l’interessata ha fatto, ancorché soltanto il 24 giugno 2011;
che l’atto non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto;
che secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza,
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di una impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto a questa Camera il 24 giugno 2011 a fronte di una sentenza notificata alla convenuta il 12 maggio 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio andrebbe dichiarato senz’altro tardivo in quanto presentato ben oltre il termine di 10 giorni prescritto dall’art. 321 cpv. 2 CPC;
che, tuttavia, risulta che il ricorso (recte: il reclamo) era già stato inoltrato lunedì 23 maggio 2011, ossia tempestivamente, all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il quale avrebbe dovuto trasmetterlo alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello per competenza e non ritornalo al mittente con l’invito a volere indirizzare all’autorità competente (v. scritto del 24 maggio 2011);
che, per questo motivo, ne discende la tempestività del gravame;
che secondo l‘art. 129 CPC, il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone;
che nel Canton Ticino la lingua ufficiale è l’italiano, per cui gli atti processuali delle parti – sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado – vanno redatti rispettivamente espressi in tale lingua (CPC Comm, Trezzini art. 129 pag. 544; CEF. inc. 14.2011.4);
che, ciò posto, il reclamo presentato in lingua tedesca andrebbe ritornato all’insorgente per essere tradotto in lingua italiana entro un determinato termine (cfr. art. 132 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, si prescinde eccezionalmente da tale formalità, il rimedio dovendo essere dichiarato d’acchito inammissibile per le considerazioni che seguono;
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti,
che, nella fattispecie, a ben vedere, la reclamante non si avvale né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ovvero non muove alcuna specifica censura sotto questo profilo nei confronti della sentenza impugnata, ovvero non contesta che la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF (e del resto non di vede come avrebbe potuto spingersi sino a tanto) e nemmeno rende verosimile una delle eccezioni liberatorie indicate nell’art. 81 cpv. 1 LEF (parrebbe comunque che essa abbia successivamente saldato la pendenza; cfr. comunicazione del giudice di pace del 30 giugno 2011), ma esterna solo le proprie rimostranze per non essere stata avvertita dal suo legale (avv. __________) in merito alla sua decisione di non più rappresentarla, ovvero si oppone alla sentenza di primo grado per questioni che sfuggono al vaglio dell’autorità di reclamo chiamata solo a stabilire se il primo giudice ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF;
che, in ogni modo, lo si ricordi, il giudice di pace ha sì assegnato il termine per la presentazione delle osservazioni all’istanza direttamente alla convenuta, ma ha nel contempo inviato copia della relativa ordinanza anche all’avv. __________, indicato come patrocinatore dell’escussa nell’istanza di rigetto dell’opposizione (cfr. act. I);
che era pertanto la stessa convenuta che doveva attivarsi, chiarendo tempestivamente la questione con il suo (ex) legale, anziché disinteressarsi della procedura, per poi proporsi di ritornare sull’argomento in sede di reclamo;
che alla reclamante va infatti ricordato che nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico della reclamante per avere essa presentato un reclamo chiaramente inammissibile (art. 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie, e tenuto conto che l’insorgente non è assistita da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, come pure gli art. 319 e segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Intimazione a:
- RE 1, __________;
- avv. PA 1, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'600.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).