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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.08.2011 14.2011.96

August 16, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,954 words·~10 min·3

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione. Lodo arbitrale svizzero. Istanza posteriore al 31 dicembre 2010. Diritto transitorio. Condizioni di esecutibilità del lodo

Full text

Incarto n. 14.2011.96

Lugano 16 agosto 2011 CJ/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione (inc. SO.2011.821) promossa con istanza 1° marzo 2011 da

  CO 1  patrocinato dall’  PA 2   

contro

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano emesso per l’incas­so di fr. 282'355,55, oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21 giugno 2011 ha così deciso:

"1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

2.    La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 5’000.-- a titolo di ripetibili.

3.         omissis";

sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo del 27 giugno 2011;

viste le osservazioni 28 luglio 2011 della parte attrice, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili, e ha chiesto la revoca dell’effetto sospensivo concesso dal Presidente della Camera il 28 giugno 2011, nonché, in via subordinata, l’astringere la reclamante a depositare in giudizio la somma di fr. 282'355,55 oltre interessi e spese, oppure una garanzia di pari importo di primaria banca in Svizzera;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 282'355,55 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2011 e spese, indicando quale titolo di credito il “Lodo Arbitrale esecutivo del 31.01.2011”.

                                         Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 21 giugno 2011, la parte convenuta si è opposta all’istanza, osservando come mancasse sul lodo l’indicazione del suo passaggio in giudicato.

                                  C.   Con sentenza dello stesso giorno, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, respingendo l’eccezione sollevata dall’escussa, con riferimento all’art. 387 CPC, secondo cui, una volta comunicato alle parti, il lodo arbitrale ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.

                                  D.   L’escussa si aggrava contro la sentenza pretorile con reclamo, contestando l’applicabilità dell’art. 387 CPC. Sostiene che, a norma dell’art. 407 cpv. 2 CPC, le procedurali arbitrali che, come quella in esame, erano in corso al momento dell’entrata in vigore del nuovo CPC, sono rette dalla previgente normativa, ovvero dal Concordato intercantonale sull’arbitrato del 27 marzo 1969, il quale, al suo art. 44, dispone che l’esecutività del lodo arbitrale è subordinata alla dichiarazione di forza esecutiva da parte – nel Cantone Ticino ¿del Tribunale d’appello. L’attestazione di crescita in giudicato sarebbe quindi un presupposto imprescindibile per la concessione del rigetto dell’opposizione (art. 455 CPC-TI).

                                  E.   Delle osservazioni dell’escutente si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.

Considerato

in diritto:                  1.   Premesso che sia l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 1° marzo 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 21 giugno 2011, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto.

2.Contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 27 giugno, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 22 giugno 2011, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                   3.   Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

                                   4.   Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Giusta l’art. 387 CPC, una volta comunicato alle parti, il lodo arbitrale ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.

                               4.1.   Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, e come risulta dal soprastante considerando 1, la procedura e le condizioni di esecuzione di un lodo arbitrale svizzero sono retti dal diritto vigente al momento in cui è  stato avviato il procedimento esecutivo davanti all’autorità giudiziaria competente (Domej, Kurzkommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 4 ad art. 404) e – ancorché la questione non si ponga nella fattispecie – ciò vale anche per il regime delle eccezioni a norma dell’art. 81 LEF (cfr. art. 2 cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica 16 dicembre 1994 della LEF). In effetti, l’art. 407 cpv. 2 CPC, come l’art. 404 cpv. 1 CPC per le cause giudiziarie, non si applica indistintamente a tutti i procedimenti che oppongono due parti, ma specificatamente ad ogni singolo procedimento, finché sono “pendenti”, ovvero “fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita”. Poiché la litispendenza della fase decisionale di un procedimento termina con la notifica del lodo o della sentenza finale (Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 19 ad art. 404), la fase – successiva – di esecuzione del lodo o della sentenza è da considerare retta dal nuovo CPC se è iniziata dopo il 31 dicembre 2010 (in questo senso: Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1562-3 ad art. 404, sub 2).

                               4.2.   Ora, nel caso concreto l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata proposta il 1° marzo 2011, sicché l’esecuzione del lodo è disciplinata dagli art. 335 segg. CPC (cfr. Jeandin, CPC commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 335; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkom­mentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 2 ad art. 335); il Concordato intercantonale sull’arbitrato del 27 marzo 1969 è a questo riguardo obsoleto (cfr. D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 16 ad art. 80).

                               4.3.   Così come risulta dal testo dell’art. 387 CPC, un lodo arbitrale svizzero diventa esecutivo ed efficace già al momento della sua comunicazione. Infatti, il ricorso contro il lodo non sospende la sua esecutività né impedisce il suo passaggio in giudicato (cfr. i combinati art. 389 cpv. 2 CPC e 103 cpv. 1 LTF, rispettivamente 390 cpv. 2 e 325 cpv. 2 CPC; Cocchi, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1543). D’altronde, il legislatore, con la revisione degli art. 79 e 80 LEF, ha rinunciato all’esigenza del passaggio in giudicato del titolo sul quale è fondata l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (FF 2006, 6746 ad art. 312): è ora sufficiente che lo stesso sia esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80). La censura ricorsuale fondata sull’assenza di attestazione di passaggio in giudicato del lodo è quindi irrilevante.

                                   5.   Va però ricordato che il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se il titolo su cui si fonda l’ese­cuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla legge per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112-113; Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Spetta al procedente dimostrare l’esistenza dei requisiti. Sta invece all’escusso allegare e dimostrare che l’esecutività del titolo è stata sospesa dall’autorità superiore a norma dell’art. 325 cpv. 2 CPC nei casi in cui l’unico rimedio di diritto disponibile è il reclamo (Staehelin, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 80).

                               5.1.   Prima del 1° gennaio 2011, i lodi arbitrali svizzeri, ancorché non menzionati all’art. 80 LEF, venivano assimilati a sentenze esecutive a norma dell’art. 122 cpv. 3 Cost. (art. 61 vCost.) a patto che soddisfacessero i requisiti di esecuzione stabiliti nel Concordato intercantonale e che l’indipendenza del tribunale arbitrale fosse garantita (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 80; Vock, op. cit., n. 14-15 ad art. 80). Secondo Staehelin (op. cit., n. 17 ad art. 80), il creditore, anche sotto l’imperio del nuovo diritto, continuerebbe a dover dimostrare il carattere esecutivo del lodo arbitrale svizzero prodotto quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Questa prova andrebbe di regola portata con la produzione di un’attestazione di esecutività giusta l’art. 386 cpv. 3 CPC, rilasciata da un tribunale statale (e non arbitrale), nel Cantone Ticino il Tribunale d’appello (cfr. art. 48 lett. a n. 10 e 12 nonché 48 lett. b n. 7 e 8 LOG). I requisiti potrebbero però essere dimostrati anche con altri documenti.

                               5.2.   Tuttavia, a ben vedere, l’unica prova richiesta all’art. 387 CPC è quella della comunicazione del lodo arbitrale alla parte soccombente. Il carattere esecutivo dello stesso discende direttamente, per legge, da siffatta comunicazione. Un’attestazione – se non del fatto che il lodo è stato comunicato alla parte soccombente – è pertanto inutile (in questo senso: Schweizer, CPC commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 386). Del resto, un’attestazione di esecutività ai sensi degli art. 336 cpv. 2 o 386 cpv. 3 CPC, rilasciata sulla base di un esame sommario, ha una portata solo dichiarativa e facoltativa (cfr. Staehelin, op. cit., n. 17-18, 55 e 58 ad art. 80; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336, il quale però, in modo intrinsecamente contraddittorio, la ritiene “indispensabile”). Costituisce soltanto un mezzo di prova, col valore di una semplice presunzione di fatto, che non vincola il giudice del rigetto dell’op­posizione, a cui spetta l’esclusiva competenza di statuire sul carattere esecutivo del titolo presentato dal creditore.

                               5.3.   Nel caso di specie, è pertanto irrilevante che il procedente non abbia prodotto un’attestazione di esecutività. In effetti, la prova che il lodo arbitrale sia stato comunicato all’escussa risulta già dal fatto ch’essa ha presentato il reclamo in esame. Siccome gli unici rimedi di diritto ipotizzabili hanno carattere straordinario (cfr. supra cons. 4.3), non spettava d’altronde alla prima giudice verificare d’ufficio se l’escussa aveva interposto reclamo contro il lodo e ottenuto l’effetto sospensivo, e la reclamante non lo ha da parte sua allegato, come invece le sarebbe toccato fare (cfr. supra cons. 5 i.f.). Infine, non si evincono dagli atti, né la reclamante vi accenna, motivi di nullità del lodo (ad es. in assenza di una decisione vera e propria o in presenza di gravi vizi di forma, cfr. Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 80), che devono essere rilevati d’ufficio (cfr. Staehelin, op. cit. n. 14 ad art. 80). La sentenza impugnata va quindi confermata.

                                   6.   Visto l’esito del reclamo, l’istanza del procedente tendente alla revoca dell’effetto sospensivo è da considerare priva di oggetto. Non è poi necessario statuire sulla seconda istanza, formulata in via unicamente subordinata, ossia qualora la richiesta di revoca dell’effetto sospensivo fosse stata disattesa nelle more del  giudizio di merito sul reclamo.

                                   7.   Il reclamo va quindi respinto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, nonché 95 segg., 387, 407 CPC, 48 e 61 OTLEF;

pronuncia                 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le istanze 28 luglio 2011 di CO 1 sono prive di oggetto.

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico. Essa rifonderà a controparte fr. 2’500.-- a titolo di indennità.

                                   4.   Intimazione a:   –  avv.PA 1, __________;

                                                                   –  avv. PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 282'355,55, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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