Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2011 14.2011.92

July 7, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·668 words·~3 min·5

Summary

Reclamo comntro la dichiorazione di fallimento. Pseudonovum ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF

Full text

Incarto n. 14.2011.92

Lugano 7 luglio 2011 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 3 maggio 2011 presentata

CO 1 __________  

Contro

RE 1RE 1 __________ patrocinata da:  PA 1 __________  

sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di __________ con sentenza 9 giugno 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo

     dal giorno di giovedì 9 giugno alle ore 14.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

10 giugno 2011 e integrazione 17 giugno 2011 ne chiede l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 16 giugno 2011 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito dell’esecuzione __________ dell’UEF di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'750.-- oltre interessi e spese.

B.    All’udienza di contraddittorio del 1° giugno 2011 nessuno è comparso.

C.    Con sentenza 9 giugno 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

                                  D.   Con reclamo 10 giugno 2011 e integrazione 17 giugno 2011 RE 1 sostiene di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta dell’UEF di __________ relativa al versamento di fr. 5'274.85 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1 (doc. B).                                                                                

Considerato

In diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.

                                         Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2.La reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narattiva fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

3.Il reclamo va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto che era compito suo e non dell’UEF di __________ di comunicare al primo giudice l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto.

                                         “1. La dichiarazione di fallimento 9 giugno 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di __________, inc. SO.2011.__________, nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

                                          2.  La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1:

                                          3.  Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.

                                  III.   Intimazione:

                                         - Studio legale PA 1, __________;

                                         - CO 1, __________;__________ Bellinzona;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

                                         - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________,

                                       __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.     

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2011.92 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2011 14.2011.92 — Swissrulings