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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.2011 14.2011.65

June 8, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,091 words·~10 min·4

Summary

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Titolo di rigetto (bollettini di consegna) firmato da rappresentanti dell'escusso. Procura fondata su atti concludenti

Full text

Incarto n. 14.2011.65

Lugano 8 giugno 2011 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 1° marzo 2011 presentata da

CO 1 __________  

contro

RE 1 __________ patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ del 10/14 marzo 2011 per l’incasso di fr. 47'508.85 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ con sentenza 21 aprile 2011 (inc. SO.2011.__________) ha così deciso:

“1.  L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 47'508.85 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2011.

 2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante e le spese esecutive di fr. 100.-- sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità.

 3./4. Omissis.”

Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo 26 aprile 2011 postula

la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con osservazioni 16 maggio 2011 l’istante ha chiesto la reiezione

del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 10/14 marzo 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 47'508.85 oltre interessi al 6% dal 1° luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Fatture insolute e meglio come estratto conto del 04.03.2011.”

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di __________.

                                  B.   La procedente fonda la sua pretesa su diverse fatture ammontanti complessivamente a fr. 47'508.85 e ai relativi bollettini di consegna della merce (doc. B e C).

                                  C.   Con osservazioni 18 aprile 2011 RE 1 ha sostenuto che le fatture e i bollettini di consegna, non firmati dalle persone aventi diritto di firma, non possono essere ritenuti documenti sufficienti per potere pronunciare il rigetto provvisorio dell’opposizione.

                                  D.   Con sentenza 21 aprile 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che, nel caso concreto, ad ogni fattura corrisponde un bollettino di consegna, con indicate tipologia, quantità degli articoli forniti e relativo prezzo unitario. Inoltre quasi la totalità della merce risulta essere stata consegnata all’indirizzo della convenuta e in alcuni casi direttamente sui cantieri nei quali quest’ultima operava. Tutti i bollettini risultano poi essere stati firmati da chi ha ricevuto e preso in consegna la merce per la RE 1. Secondo il primo giudice, per quanto traspare dagli atti e sulla base di un esame limitato alla verosimiglianza, appare lecito ritenere che l’istante potesse in buona fede desumere, in virtù del principio dell’affidamento, che le persone che hanno preso in consegna la merce fornita da CO 1 e sottoscritto i relativi bollettini, abbiano agito in nome e per conto di RE 1, per cui quest’ultima è vincolata dall’atto compiuto dai suoi rappresentanti come se avesse agito lei medesima.

E.     Con reclamo 26 aprile 2011 RE 1 postula la reiezione dell’istanza, sostenendo che i bollettini di consegna prodotti da controparte sono stati sottoscritti da persone diverse non autorizzate a rappresentarla. La maggior parte delle firme ivi apposte sono illeggibili, per cui potrebbero anche non appartenere a suoi dipendenti. La reclamante rileva poi che nessuna procura è stata conferita alle persone che hanno firmato i bollettini di consegna. Pertanto unicamente le persone indicate nell’estratto del Registro di commercio sono autorizzate ad impegnarla e le firme di queste persone non risultano essere state apposte né sui bollettini di consegna, né sulle fatture dell’istante. Quest’ultima non poteva in buona fede desumere che chiunque fosse presente sul cantiere o nei suoi uffici aveva il potere di rappresentarla.

F.     Delle osservazioni 16 maggio 2011 di CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                   1.   Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione essendo stata inoltrata il 1° marzo 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 21 aprile 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                   2.   Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).                                        

                                         In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                         Nel caso di specie la reclamante lamenta l’accertamento manifestamente errato dei fatti, ritenendo che i bollettini di consegna e le relative fatture prodotte dall’istante non possono essere ritenuti suoi validi riconoscimenti di debito, essendo stati sottoscritti da diverse persone, difficilmente identificabili dalle firme, per la maggior parte illeggibili, che non erano autorizzate a rappresentarla.

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti). 

                                         Un bollettino di consegna firmato dall’acquirente costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF se da esso risulta la quantità e almeno il prezzo unitario della merce fornita (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 15, 15 n. 23, 71 I n. 3, 72 n. 3; Rep 1959 p. 398).

                                   5.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit.,  p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

                                   6.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

                                   7.   In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Dalla dichiarazione si deve poter evincere, che il rappresentante ha agito per il rappresentato, nel qual caso è sufficiente, se il creditore poteva dedurre dalle circostanze il rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a sapere come deve essere provato il potere di rappresentanza di un rappresentante designato. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori il potere di rappresentanza deve essere provato con documenti o deve essere almeno notorio, mentre secondo l’opinione di altri autori, che è stata dichiarata dal Tribunale federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata anche tramite atti concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112 III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato tra le questioni a sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza secondo il diritto civile e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura di rigetto. La procura può, secondo il diritto civile, anche basarsi su atti concludenti. Questi devono però essere dimostrati con i mezzi di prova permessi nella procedura sommaria, il che di regola è possibile solo con documenti. In tal caso questi documenti non devono essere firmati dal rappresentato, la firma del rappresentante è sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare il rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Stahelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 e rif. ivi). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio, quest’ultimo deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual caso anche una procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO possono essere dimostrate con documenti (Stahelin, op. cit. n. 59 ad art. 82 e rif. Ivi).  

                                         Nel caso di specie l’istante ha prodotto numerose fatture inviate all’escussa tra il 15 maggio e il 15 settembre 2010 accompagnate dai relativi bollettini di consegna per forniture effettuate in relazione ad ordini ricevuti tra il 5 maggio e il 14 settembre 2010, su ciascuno dei quali sono stati indicati i quantitativi della merce ordinata e il relativo prezzo unitario così come il luogo di fornitura. Su ciascun bollettino di consegna vi è apposta una firma. Le firme provengono da diverse persone. Di fronte alle contestazioni sollevate dalla reclamante in merito al potere di rappresentarla dei citati firmatari dei bollettini di consegna, va rilevato che quest’ultima, alla ricezione delle predette fatture, che si è protratta sull’arco di quattro mesi, non ha mai eccepito di non avere ricevuto la merce ordinata, né che le persone che l’avevano presa in consegna e firmato i relativi bollettini non erano autorizzate a rappresentarla. La reclamante sostiene per la prima volta con le sue osservazioni all’istanza di rigetto, senza tuttavia azzardarsi a negare di avere ricevuto la merce, che i firmatari dei bollettini non erano autorizzati a rappresentarla. Orbene, ritenere come ha deciso il Pretore aggiunto, che le predette circostanze hanno permesso alla creditrice di desumere in buona fede, che le persone che hanno ricevuto la merce e sottoscritto i relativi bollettini di consegna hanno agito con il loro comportamento in nome e per conto della reclamante, non può essere considerato un accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Non è infatti inconferente ritenere che la convenuta abbia per atti concludenti provocato l’instaurarsi di un rapporto di rappresentanza con i suoi dipendenti firmatari dei bollettini di consegna, per cui ne discende che la reclamante è vincolata dalle loro firme. I bollettini di consegna costituiscono quindi validi riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei suoi confronti.  

8.Il reclamo va pertanto respinto.

Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC

pronuncia:

1.Il reclamo è respinto

2.La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 600.--, già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 200.- a titolo di indennità.                                              

3.Intimazione:       - avv. PA 1, __________;

                   - CO 1, __________

 Comunicazione alla Pretura della Giuridizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 47'508.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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