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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.04.2011 14.2011.56

April 6, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,192 words·~6 min·6

Summary

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solviblità

Full text

Incarto n. 14.2011.56

Lugano 6 aprile 2011 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 5 febbraio 2011 presentata da

CO 1 __________  

contro

 RE 1 __________

patrocinata dall’ PA 1 __________    

sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto di __________, con sentenza 22 marzo 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:

“1.   È pronunciato il fallimento della ditta individuale RE 1 e per essa di __________, __________, a far tempo dal giorno 23 marzo 2011 alle ore 14.00.

 2./3./4.Omissis”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che

con reclamo 4 aprile 2011 ne chiede l’annullamento;

ritenuto

in fatto:

A.     Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di __________ IS 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'212.65.

                                  B.   Entro il termine fissato dal Pretore, scadente il 14 marzo 2011, la convenuta non ha presentato osservazioni, né si è avvalsa del diritto di essere convocata ad un’udienza di contraddittorio.

C.    Con sentenza 22 marzo 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 23 marzo 2011 alle ore 14.00.

                                   D.  Con il reclamo RE 1 sostiene di essere in grado a breve di saldare integralmente il suo debito nei confronti dell’istante e che ne avrebbe dato immediatamente comunicazione a questa Camera. La reclamante rileva inoltre che la sua situazione debitoria non è eccessivamente pesante e che verrà ridotta con il pagamento del debito nei confronti di IS 1. Per quel che riguarda le sue esecuzioni e gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico la convenuta asserisce di volere concordare una rateazione di ca. fr. 1'000.-- al mese e, con il proprio lavoro rispettivamente l’aiuto di terze persone, estinguere tutti i suoi debiti nel giro di un anno.

D.    Il reclamo non è stato intimato alla procedente per osservazioni.

Considerato

In diritto

                               1.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                  1)   il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                  2)   l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                  3)   il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   Essendo la sentenza pretorile stata notificata alla reclamante il 25 marzo 2011, il termine di 10 giorni per impugnarla è scaduto lunedì 4 aprile 2010. Entro tale termine la reclamante non ha dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha provato di avere depositato presso questa autorità l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto quest’ultima non ha ritirato la domanda di fallimento, per cui non risultando adempiuto nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n.1-3 LEF il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

                                         In via abbondanziale si osserva che la reclamante non ha ossequiato nemmeno  il presupposto della solvibilità. Dall’estratto delle esecuzioni all’8 febbraio 2011 emerge che a  carico della convenuta sono pendenti 10 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 10'360.85 e che nel corso del 2010 per ben 8 procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento. Inoltre a carico della reclamante risultano essere stati emessi nel periodo dal 19 al 30 novembre 2009 sei attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 5'927.95. Ciò porta a concludere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria a far fronte ai suoi impegni. D’altro canto lei stessa ha dichiarato di essere intenzionata a pagare i suoi debiti nel giro di un anno. Sennonché la solvibilità deve essere resa verosimile, così come l’adempimento dei predetti requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 n.1-3 LEF deve essere provato, nel termine di reclamo di 10 giorni che, come rilevato, è scaduto il 4 aprile 2011.

                                   2.   Il reclamo va pertanto respinto.

                                         Visto l’esito, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo parziale è divenuta priva d’oggetto.                                                     

                                         La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante e per essa a carico della massa fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano indennità, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni .

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                         Di conseguenza è confermato il fallimento di

                                         RE 1, __________, a far tempo dal 23 marzo 2011 alle ore 14.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1 e per essa della massa fallimentare.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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