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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.02.2011 14.2011.4

February 15, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·485 words·~2 min·4

Summary

Inosservnza del termine impartito per tradurre il ricorso in italiano. Irricevibilità del ricorso

Full text

Incarto n. 14.2011.4

Lugano 15 febbraio 2011 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo (“Beschwerde”) presentato il 20 gennaio 2011 da

RE 1RE 1 __________  

avverso    

la sentenza emanata in data 11 gennaio 2011 dal Pretore del Distretto di __________, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (rigetto provvisorio dell’opposizione) promossa dall’insorgente con istanza 10 settembre 2010 nei confronti di

 CO 1   

richiamata l’ordinanza 24 gennaio 2011 con la quale il presidente di questa Camera – premesso che secondo l’art. 129 CPC, applicabile alla fattispecie con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2011 del Codice processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c e 405 cpv. 1 CPC), il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ossia, per quanto riguarda il Cantone Ticino, in italiano, per cui gli atti processuali delle parti, sia scritti che orali, sia di primo che di secondo grado, vanno redatti rispettivamente espressi in lingua italiana – ha assegnato al reclamante un termine scadente il 10 febbraio 2011 per produrre la traduzione in lingua italiana del reclamo (“Beschwerde”) presentato il 20 gennaio 2011, con l’avvertenza che altrimenti l’atto si considera come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC);

constatato che il termine impartito è scaduto infruttuosamente, il reclamante avendo omesso di ritirare la raccomandata contenente tale ordinanza, spedita il 24 gennaio 2011, di modo che la notifica è da considerarsi avvenuta al settimo giorno dall’infruttuoso tentativo di consegna dell’invio postale (avvenuto il 25 gennaio 2011, con l’avviso in casella, ossia al 1° febbraio 2011; cfr. ricerca Track & Trace), e perciò ben prima della scadenza del termine assegnato per la traduzione, il destinatario dovendo aspettarsi sviluppi sulla pratica in corso e, quindi, l’invio di atti ad essa relativa (cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

ritenuto che la mancata traduzione del ricorso entro il termine assegnato comporta perciò l’irricevibilità del rimedio (art. 132 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo (“Beschwerde”) del 20 gennaio 2011 è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RE 1, __________, __________

                                         - CO 1, __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________. 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'540,50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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