Incarto n. 14.2011.204
Lugano 7 dicembre 2011 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 7 novembre 2011 presentata da
rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 29 agosto 2011 per il pagamento di fr. 5'178.35 oltre interessi e spese,
istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 22 novembre 2011 (SO.2011.4858);
sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 22 novembre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n.__________ del 25/29.8.2011 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 5'178.35 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 2009;
che, interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano per la somma capitale di fr. 5'178.35 più interessi al 2,50% dal 7.8.2011, oltre che per fr. 131,35 per interessi aggiornati sino al 30.9.2011 e fr. 30.- per tassa di diffida, allegando la decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio emanata il 6 ottobre 2010 dall’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, con l’attestazione di crescita in giudicato, che ha stabilito l’imposta cantonale del 2009 a carico della convenuta in fr. 5'178.35 (doc. C) e il calcolo degli interessi di ritardo al 9.10.2011 (fr. 134.60 doc. B);
che, chiamata a esprimersi sull’istanza, in data 15 novembre 2011, la convenuta ha comunicato alla Pretura di trovarsi in assistenza dal 24 aprile 2009 e di non essere in grado di far fronte alla sua gravosa situazione economica e infortunistica;
che con decisione del 22 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dall’escutente (decisione di tassazione passata in giudicato e il relativo conteggio della somma in capitale e degli interessi di ritardo maturati) costituisce titolo esecutivo e, pertanto, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 e 80 cpv. 2 n,. 2 LEF e rilevando che l’escussa non ha a sua volta opposto alcuna valida eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF;
che contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 25 novembre 2011 (indirizzato allo stesso Pretore con motivazione riportata nel giudizio impugnato), riconfermandosi nel proprio punto di vista, ovvero sostenendo - in estrema sintesi - di non essere in grado di far fronte all’onere fiscale in rassegna a causa delle sue precarie condizioni economiche, dato che è costretta a vivere con fr. 2’000.- al mese, importo che le serve per pagare l’affitto e per provvedere al suo mantenimento;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:.
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CP con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n.45 e 46);
che, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto - costituito dal doc. C - sul quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata dall’insorgente;
che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che la reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, il gravame esaurendosi in considerazioni - impossibilità di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche - che sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che il rimedio - fondato esclusivamente su tale argomento - risulta persino inammissibile;
che gli oneri processuali dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Intimazione a:
- RE 1;
- Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'178.35, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).