Incarto n. 14.2011.2
Lugano 18 gennaio 2011 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 4 ottobre 2010 di
AO 1, __________ rappresentata da RA 1
contro
AP 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, per l’importo di fr. 14'540.50 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza, con sentenza del 17 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città (EF.2010.340), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria per fr. 14'540.50 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2010 e fr. 100.- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 200.— a titolo di indennità.
3. omissis.”
Appellante la parte convenuta con atto di appello datato 20 novembre 2010, con cui postula la reiezione dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 9 agosto 2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ AO 1 ha escusso l’AP 1 per l’incasso della somma di fr. 14'540.50 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito: “Affitto locali in Via __________, __________. Saldo febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2010”;
che avendo l’escussa interposto opposizione al citato precetto esecutivo, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 4 ottobre 2010, fondandola sul contratto di locazione stipulato con L__________ __________ il 9 ottobre 2000 ed avente per oggetto la locazione di spazi per l’esercizio di un asilo nido in Via __________ nr. __________, __________, attività in seguito ripresa dall’A__________ (doc. A), sulla situazione contabile al 4 ottobre 2010 (doc. C), rispettivamente, per quanto riguarda l’importo posto in esecuzione, al 5 agosto 2010 (doc. E) e sui solleciti di pagamento rivolti all’escussa (doc. B, C ed E);
che all’udienza del 16 novembre 2010, alla quale la convenuta non è comparsa, la parte istante si è confermata nella propria domanda sulla base della documentazione prodotta, puntualizzando che il pagamento della somma di fr. 4'900.- effettuato il 25 ottobre 2010 dalla controparte è stato imputato quale versamento per i mesi di settembre, ottobre e in parte novembre 2010 e che lo scoperto di cui al precetto esecutivo rimane perciò invariato;
che con sentenza del 17 novembre 2010, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha accolto l’istanza, rilevando che la documentazione esibita dall’istante, segnatamente il contratto di locazione 9 ottobre 2000 (doc. A), costituisce riconoscimento di debito e, perciò, valido titolo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF, per gli importi di pigione e acconto spese accessorie mensili in esso pattuiti;
che con scritto 4 gennaio 2011 indirizzato al Tribunale d’appello, la convenuta ha sollecitato una risposta alla allegata richiesta di appello 20 novembre 2010, atto di appello mediante il quale ha asserito che per un disguido non ha potuto presenziare all’udienza del 17 novembre 2010, per poi puntualizzare che dalla documentazione annessa al gravame, sottoposta al giudizio dell’autorità ricorsuale, risulta che essa non ha alcun debito nei confronti della locatrice;
considerato in diritto:
che con il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), che disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per le vertenze civili, i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione, le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti e l’arbitrato (art. 1 CPC) e che, per quanto riguarda le impugnazioni contro le decisioni di rigetto dell’opposizione, prevede il solo rimedio del reclamo, a prescindere dal valore di causa (cfr. art. 319 cpv. 1 lett. a, in combinazione con l’art. 309 cpv. 1 lett. n. 3 CPC);
che in virtù delle disposizioni transitorie di cui agli art. 404 segg. CPC, alle impugnazioni si applica però il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 2 CPC);
che essendo l’impugnata sentenza stata emanata e intimata alle parti il 18 novembre 2010, per poi essere – secondo la convenuta - impugnata con l’atto di appello datato 20 novembre 2010 annesso allo scritto 4 gennaio 2011, con il quale l’insorgente ha sollecitato l’evasione del gravame, deve trovare applicazione, comunque sia, ovvero a prescindere dal dies di inoltro del rimedio, il diritto procedurale previgente, ossia la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997, con le successive modifiche (LALEF), e il Codice di procedura civile ti ticinese de 17 febbraio 1971, con le successive modifiche (CPC/TI);
che, per quanto riguarda la specifica fattispecie, l’appello non è stato intimato alla parte istante per osservazioni, il gravame rivelandosi d’acchito inammissibile, al punto da poter essere evaso sulla base della procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC/TI, applicabile in virtù dell’art. 25 LALEF;
che in base all’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per l’appellazione, per il ricorso in cassazione e per la presentazione delle osservazioni è di 10 giorni, ridotto a 5 in materia cambiaria;
che, stando alle registrazioni delle entrate presso la cancelleria civile del Tribunale d’appello, pur datata 20 novembre 2010 la richiesta di appello (direttamente indirizzata al Tribunale d’appello e peraltro senza la firma autografa del suo rappresentante) risulta pervenuta soltanto il 5 gennaio 2011, segnatamente come allegato allo scritto 4 gennaio 2011, con il quale la convenuta ha sollecitato l’evasione del ricorso;
che la richiesta di appello in rassegna non figura nemmeno negli atti del processo inviati dalla Pretura a questa Camera a seguito della trasmissione dello scritto 4 gennaio 2011, con il relativo annesso, per le incombenze di sua competenza, per cui va scartata anche l’ipotesi che tale atto sia stato invece spedito dalla convenuta alla Pretura, anziché al Tribunale d’appello;
che, ciò posto, in assenza di un qualsivoglia riscontro che possa far ritenere che la richiesta di appello datata 20 novembre 2010 sia già stata spedita a quel momento o, dandosene il caso, tutt’al più, qualche giorno dopo, deve fare stato la data 4/5 gennaio 2011, momento in cui la convenuta ha esibito per la prima volta l’atto in questione, allegandolo alla sua sollecitatoria,
che risultando in questo modo l’appello proposto ben oltre il termine di 10 giorni che ha iniziato a decorrere dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 22 novembre 2010 (v. ricerca Track & Trace), il gravame dev’essere dichiarato inammissibile per tardività;
che, in ogni modo, la questione della tempestività dell’appello non si rivela nemmeno decisiva, dal momento che fosse anche vero quanto preteso dall’insorgente, ovvero di avere inoltrato la richiesta di appello alla data pretesa, il rimedio sarebbe di nuovo destinato a un giudizio di inammissibilità per le considerazioni che seguono;
che nella misura in cui richiama il fatto che la mancata comparsa all’udienza del 17 (recte: 16) novembre 2010 sarebbe conseguente a un disguido, l’appellante trascura che con scritto del 18 novembre 2010 il Pretore - di fronte al fax ricevuto il giorno precedente alle 19.27 con cui essa si è scusata per l’assenza all’udienza, asserendo che la citazione non le sarebbe pervenuta - le ha comunicato che la sua assenza è da attribuire semplicemente al mancato ritiro da parte sua della raccomanda- ta contenente la citazione, il cui avviso di ritiro risulta depositato nella sua cassetta postale già dal 10 novembre 2010;
che così come proposta, l’obiezione dell’appellante sfugge perciò a ulteriore disamina e va, di conseguenza, ritenuta inammissibile, non da ultimo ove si consideri che, per finire, essa non ha al riguardo mosso alcun concreto rimprovero al Pretore, segnatamente non gli ha fatto carico di avere violato il suo diritto di essere sentita;
che nella misura in cui si avvale invece della documentazione prodotta con l’appello per dimostrare di avere saldato l’importo posto in esecuzione e di non risultare perciò debitrice dell’istante, l’appellante trascura per contro che in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI, applicabile anche esso in virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF, alle parti non è consentito di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni, motivo per cui tale documentazione, nella misura in cui non risulta dal fascicolo processuale, non può essere presa in considerazione, con conseguente inammissibilità del rimedio fondato su di essa;
che, invero, questa documentazione, unitamente, tra l’altro, a un promemoria in vista dell’udienza del 9 novembre 2010 (poi rinviata al 16 novembre 2010), l’appellante l’ha esibita al primo giudice unitamente con il fax inviato alla Pretura il 17 novembre 2010 ore 19.27;
che tale iniziativa è però successiva non solo all’udienza di contradditorio del 16 novembre 2010, ma anche all’emanazione dell’impugnata sentenza (cfr. lo scritto 18 novembre 2010 del Pretore), per cui essa non può essere di giovamento alla convenuta;
che del resto, avesse l’appellante inviato la menzionata documentazione anche prima della tenuta dell’udienza, il primo giudice non l’avrebbe comunque potuta considerare, alla parte convenuta essendo consentito di fare valere le sue ragioni e, quindi, di produrre i relativi mezzi di prova, soltanto in occasione dell’udienza di discussione (art. 20 cpv. 2 LALEF) e non altrimenti;
che in ogni modo, nel corso dell’udienza del 16 novembre 2010, la parte istante ha riconosciuto il versamento di fr. 4'900.- effettuato il 25 ottobre 2010 dalla convenuta e riconducibile a uno dei documenti esibiti con il ricorso, imputando però tale pagamento sui mesi di settembre, ottobre e, in parte, novembre 2010;
che l’appellante, benché in possesso del verbale di udienza (v. documenti annessi all’appello), non si confronta però con tale allegazione;
che, in definitiva, ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dell’appellante (art. 48, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’appellante non è assistita da un avvocato, si rinuncia eccezionalmente ad ogni prelievo, mentre che non si assegnano indennità alla parte istante, cui l’appello non è stato intimato per osservazioni;
per questo motivi,
richiamati gli art. 313bis CPC/TI e 25 LALEF,
pronuncia:
1. L’appello è inammissibile.
2. Non si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- AP 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'540,50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).