Incarto n. 14.2011.199
Lugano 30 novembre 2011 FP/ls/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente da istanza 26 settembre 2011 presentata
CO 1 rappresentata dalla __________
contro
CO 1
Sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 14 novembre 2011 (SO.2011.4078) ha così pronunciato.
“1. E’ pronunciato il fallimento di RE 1, __________ a fa tempo da martedì, 15 novembre ore 10.00.
2./3./4. omissis .”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo del 25 novembre 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo stato saldato;
ritenuto
in fatto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'314.05 oltre interessi e spese;
che all’udienza di contradditorio del 2 novembre 2011 nessuno è comparso;
che con decisione del 14 novembre 2011 il Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì, 15 novembre 2011 alle ore 10.00;
che con reclamo del 25 novembre 2011 RE 1 sostiene di avere provveduto a saldare tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti tramite l’Ufficio di esecuzione __________, producendo la relativa attestazione;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 174 cpv. 1 periodo LEF nella versione in vigore dal 1°gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1°gennaio 2011;
che stando all’art. 174 cpv.1 secondo periodo le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza;
che, altrimenti, in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo, 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a diposizione del creditore o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;
che, nel caso in esame, il reclamante ha dimostrato di avere saldato il credito posto in esecuzione con versamento 15 novembre 2011 all’UE __________, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento, motivo per cui risulta adempiuto il requisito previsto dall’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF;
che per quanto riguarda il presupposto della solvibilità si osserva che dallo stesso estratto delle esecuzioni dell’UE __________ al 15 novembre 2011 emerge che anche le rimanenti due esecuzioni pendenti nei confronti dell’escusso sono state a loro volta pagate, ciò che porta a concludere che il convenuto è in grado di fare fronte ai suoi debiti, per cui anche questo specifico requisito risulta reso sufficientemente verosimile;
che il fallimento di RE 1 può pertanto essere annullato;
che ne consegue l’accoglimento del reclamo;
che la tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e106 cpv. 1 CPC), che con il suo comportamento ha determinato la presente procedura esecutiva, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, la quale non è stata invitata a presentare osservazioni al reclamo;
che le spese dell’Ufficio fallimenti sono anche esse poste a carico del convenuto;
per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 14 novembre 2011 pronunciata dal Pretore __________, inc. SO.2011.4078, nei confronti di RE 1 , è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80-, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.- è posta a carico di RE 1.
III. intimazione a:
- RE 1;
- __________;
- Ufficio fallimenti __________,
- Ufficio di esecuzione __________,
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).