Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.11.2011 14.2011.166

November 11, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,217 words·~11 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione. Ritiro dell'istanza. Acquiescenza. Condanna dell'istante al pagamento della tassa di giustizia e delle ripetibili

Full text

Incarto n. 14.2011.166

Lugano 11 novembre 2011 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:                      Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione fallimenti dipendente da istanza presentata in data 30 giugno 2011 da

                                         CO 1, __________      patrocinati dall’avv. __________

                                         contro

                                         RE 1, __________      patrocinato dall’avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposa dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________;

istanza sulla quale il Giudice di pace del circolo di Capriasca, con decisione del 10 ottobre 2011 si è così pronunciato:

“1. L’istanza è stralciata dai ruoli.

 2. Non si prelevano spese.

3. omissis.”

Decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del 24 ottobre 2011 chiede la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza di primo grado nel senso che gli istanti siano  condannati a rifondergli fr. 450.- a titolo di ripetibili;

preso atto delle osservazioni 9 novembre 2011 degli istanti, che chiedono la reiezione del reclamo;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con istanza del 30 giugno 2011 CO 1 hanno chiesto al Giudice di pace del circolo di Capriasca il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificatogli per l’incasso degli importi di fr. 2’000.- e fr. 2'500.- oltre interessi e spese;

                                         che gli istanti hanno fondato la loro domanda sulla base della decisione emanata il 17 marzo 2011 dal Tribunale cantonale amministrativo, che in parziale accoglimento di un loro ricorso in materia edilizia, hanno condannato il convenuto al pagamento di fr. 2'000.- a titolo di tassa di giustizia e fr. 2'500.- a titolo di ripetibili (istanza, pag. 2);

                                         che chiamato a prendere posizione sull’istanza, con osservazioni del 9 agosto 2011 il convenuto ha  chiesto la reiezione dell’istanza, asserendo – tra l’altro – di non essere in grado di sapere se gli istanti siano gli effettivi creditori dell’importo di fr. 2’500.– a titolo di ripetibili nei suoi confronti, non potendosi escludere che il legale degli stessi istanti si sia fatto cedere tale pretesa nella procura che i suoi clienti gli avevano conferito per la tutela dei propri interessi nella procedura ricorsuale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, procura che non figura agli atti e di cui viene chiesta l’edizione (cfr. istanza di edizione di documenti 9 agosto 2011);

                                         che il convenuto ha dipoi contestato che egli sia debitore nei confronti degli istanti anche dell’importo di fr. 2’000.- a titolo di tassa di giustizia;

                                         che replicando alle citate osservazioni, con scritto del 30 settembre 2011 gli istanti hanno comunicato al Giudice di pace di ritirare la causa di rigetto definitivo dell’opposizione, fermo restando che la stessa verrà riproposta più avanti con un nuova istanza;

                                         che il 12 ottobre 2011 il patrocinatore del convenuto ha fatto pervenire alla giudicatura di pace copia del precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, che l’avv. __________ ha fatto spiccare nei suoi confronti per l’incasso delle ripetibili di fr. 2'500.-;

                                         che, secondo il convenuto, la tesi secondo cui gli istanti avrebbero ceduto la relativa pretesa al loro patrocinatore, si rivela pertanto pertinente, di modo che l’istanza deve essere respinta, con diritto alla rifusione di congrue ripetibili;

                                         che nel frattempo, con decisione del 10 ottobre 2011 il Giudice di pace del circolo di Capriasca, richiamato lo scritto del patrocinatore degli istanti, con il quale ha comunicato il ritiro dell’istanza, ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare spese e senza assegnare ripetibili alla parte convenuta;

                                         che contro il dispositivo sugli oneri processuali, il convenuto è insorto con reclamo del 24 ottobre 2011, chiedendo la condanna degli istanti al pagamento di fr. 450.- a titolo di ripetibili di prima  sede;

                                         che, assevera anzitutto il reclamante, nella misura in cui a seguito del ritiro dell’istanza da parte dei procedenti ha considerato la causa priva di oggetto stralciandola dai ruoli, senza avere ottenuto la  preventiva adesione del convenuto (in realtà quest’ultimo si è finanche opposto con scritto del 12 ottobre 2011, allorquando ha chiesto la reiezione dell’istanza protestando spese e ripetibili), il Giudice di pace ha violato l’art. 242 CPC (causa divenuta priva di oggetto per altro motivo), tale norma essendo applicabile solo se le parti convengono che la causa è divenuta effettivamente senza oggetto;

                                         che, prosegue l’insorgente, conformemente all’art. 241 cpv. 2 CPC la desistenza ha l’effetto di una decisione passata in giudicato, ed il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC), ritenuto dipoi che la decisione di stralcio ha portata unicamente dichiarativa, nel senso che essa non è impugnabile se non per il disposto sulle spese giudiziarie (art. 110 CPC);

                                         che prima di procedere allo stralcio, sempre stando al reclamante, il giudice deve preventivamente notificare alla controparte la dichiarazione di desistenza e raccogliere le sue osservazioni sulle spese giudiziarie;

                                         che, nella fattispecie, obietta l’insorgente, il primo giudice non gli ha notificato la dichiarazione di desistenza di controparte, il che gli ha impedito di prendere posizione sugli oneri processuali, segnatamente sulle ripetibili, ritenuto che se lo avesse fatto, il convenuto avrebbe logicamente di nuovo, come fatto nello scritto 12 ottobre 2011, insistito per il riconoscimento di una indennità a titolo di ripetibili;

                                         che ex art. 106 cpv. 1 CPC, stando sempre al reclamante, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore;

                                         che, rileva l’insorgente, l’art 105 cpv. 1 CPC prevede che il giudice assegna le ripetibili in base alle tariffe (art. 96 CPC), ritenuto che nel Cantone Ticino la fissazione delle ripetibili è disciplinata dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili (RLti 3.1.1.7.1), segnatamente agli art. 10-15;

                                         che per pratiche con un valore determinato - come nel caso in esame - fino a fr. 20'000.-, le ripetibili sono calcolate tra il 15% e il 25% (art. 11 cpv. 1 del citato regolamento), ritenuto che nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20 e il 70% dell’aliquota di cui sopra (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento);

                                         che il valore di causa ammontando in casu a fr. 4'500.-, le ripetibili dovute dalla parte soccombente, ovvero dagli istanti, in applicazione dei citati criteri si situano tra i fr. 135.- (aliquota minima) e  fr. 790.- (aliquota massima);

                                         che, tenuto conto dell’atteggiamento delle controparte, che ha fatto valere una pretesa che avrebbe dovuto sapere essere infondata e tenuto conto del lavoro svolto dal suo patrocinatore e, non da ultimo, della richiesta di ripetibili a sua volta avanzata dagli stessi istanti nel loro allegato introduttivo, appare equo riconoscere a favore dell’escusso un importo medio di fr. 450.-;

                                         che con osservazioni del 9 novembre 2011 gli istanti hanno chiesto la reiezione del reclamo, attribuendo alla mala fede del convenuto l’avvio del presente procedimento esecutivo, dato che questi – comunque sia – non aveva provveduto a pagare quanto stabilito dal Tribunale cantonale amministrativo, pur essendo consapevole del proprio obbligo;

                                         che la mala fede di controparte, secondo i resistenti, risulta del resto dimostrata dal fatto che a seguito del ritiro della causa di rigetto dell’opposizione da parte loro, con riserva di riproporne un’altra, egli ha provveduto in data 7 ottobre 2011, prima quindi dello stralcio della procedura, e di sua spontanea volontà, a saldare l’importo dovuto a titolo di ripetibili nell’evidente intento di non soccombere nel caso di un nuova procedura di rigetto dell’opposizione;

                                         che di fronte a un contesto del genere, hanno osservato gli  istanti, il giudice può prescindere dai principi di ripartizione degli oneri processuali pretesi nel reclamo ex art. 106 cpv. 1 CPC, applicando invece l’art 107 cpv. 1 lett. f CPC, che gli consente di ripartire tali oneri secondo equità se altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura;

                                         che, secondo i resistenti, il comportamento di una parte che – come nella fattispecie - incita l’altra parte ad agire in giustizia può costituire un motivo che consente di riconoscere l’esistenza di giusti motivi per derogare ai criteri della soccombenza;

considerando

in diritto:

                                         che nella misura in cui il reclamante parrebbe fare carico al primo giudice di avere stralciato la causa senza avere preventivamente applicato in modo corretto i disposti di cui agli art. 241 e 242 CPC, il reclamo – ancorché fondato su argomenti non privi di pregio – si rivela senza portata pratica, dato che per finire lo stesso insorgente non si propone di impugnare il dispositivo n. 1 della decisione di prima sede, con il quale lo stesso giudice ha stralciato la causa dai ruoli, ma soltanto il successivo dispositivo n. 2, che non gli ha riconosciuto alcuna indennità a titolo di ripetibili benché con scritto del 30 settembre 2011 – peraltro nemmeno notificatogli – la parte istante avesse ritirato l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che, secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie (tra le quali bisogna annoverare le spese ripetibili; art. 95 cpv. 1 lett. b CPC) sono poste a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore, in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto; 

                                         che, nel caso in esame, lo scritto del 30 settembre 2011 con il quale il patrocinatore degli istanti – sorpreso dall’inattesa eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto – ha comunicato alla giudicatura di pace di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione, con l’intenzione di riproporne successivamente un'altra (a suo nome, dato che  ha per finire personalmente avviato una procedura esecutiva nei confronti dello stesso convenuto per l’incasso delle ripetibili), costituisce uno scolastico caso di desistenza, che giustifica il riconoscimento a favore della controparte di una adeguata indennità per ripetibili, come del resto preteso dallo stesso convenuto con la lettera 12 ottobre 2011, quando però la decisione impugnata era già stata emanata;

                                         che agli istanti non giova appellarsi alla deroga contemplata nell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, che consente al giudice di prescindere dai criteri di cui all’art. 106 cpv. 1 CPC per motivi di equità, se – scartata una delle ipotesi contemplate nelle lett. a, b. c. dell’art. 107 cpv. 1 CPC - altre circostanze speciali fanno apparire iniqua un ripartizione secondo l‘esito della procedura;

                                         che se di per sé vi era un valido motivo per agire in giustizia contro il convenuto, refrattario a dar immediato seguito alla condanna di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili stabilita dal Tribunale cantonale amministrativo, tale veste non doveva però essere assunta dagli istanti, avendo essi ceduto il diritto all’ottenimento delle ripetibili al loro avvocato, per cui a giusta ragione si sono visti opporre con successo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva;

                                         che il rimprovero mosso al convenuto dagli istanti, segnatamente dal loro avvocato, di avere agito in mala fede, ossia di essersi opposto a un importo comunque dovuto, lascia il tempo che trova;

                                         che, infatti, procedere – come hanno fatto gli istanti - in via esecutiva all’incasso di un importo che essi avevano però già ceduto al loro avvocato, non costituisce di certo un esempio di comportamento suscettibile di giustificare a loro favore l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, specie ove si consideri che essi erano patrocinati – e lo sono tutt’ora – proprio dallo stesso cessionario, che ben si è guardato dal mettere subito le carte in tavola, per tacere del fatto che con l’stanza in esame i procedenti si sono pure attivati per incassare una somma che, in ogni modo, non gli spettava, ovvero la parte della tassa di giustizia (fr. 2’000.-) posta carico del convenuto (cfr. osservazioni all’istanza, pag, ad 4 pag. 3; v. anche il precetto esecutivo fatto spiccare dall’avv. __________, ove figura soltanto l’addendo riferito alle ripetibili);

                                         che per quanto riguarda l’ammontare della relativa indennità, la somma richiesta dal convenuto con il presente reclamo (fr. 450.-) e come tale non contestata, rientra nella tariffa ed è proporzionale lavoro svolto dal suo patrocinatore, di modo che tale importo merita tutela;

                                         che ne discende pertanto l’accoglimento del reclamo;

                                         che la tassa di giustizia relativa al presente giudizio, anticipata dal reclamante, è posta solidalmente a carico degli istanti, che rifonderanno in solido alla controparte fr. 400.-  per ripetibili (art. 48. 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è accolto. Il dispositivo n. 2 della decisione impugnata viene così riformato:

                                          “2.   Non si prelevano spese. Gli istanti rifonderanno in solido al convenuto l’importo di fr. 450.- a titolo di ripetibili.”

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 100.- relativa al presente giudizio, anticipata dal reclamante, è posta a carico degli istanti in solido, che rifonderanno, sempre in solido, al reclamante fr. 400.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione .

                                         - avv. __________;

                                         - avv. __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Rimedi giuridici a tergo

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4’500.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

14.2011.166 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.11.2011 14.2011.166 — Swissrulings