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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2011 14.2011.159

October 31, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,314 words·~7 min·3

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di compensazione fondata su un estratto conto allestito dallo stesso escusso

Full text

Incarto n. 14.2011.159

Lugano 31 ottobre 2011 FP/sl/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:                      Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 7 giugno 2011 presentata da

                                         CO 1 e CO 2

                                         patrocinati dall’PA 1

                                         contro

                                         RE 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, intimato in data 19 maggio 2011 per il pagamento di fr. 2'200.- oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 28 settembre 2011;

sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 10 ottobre 2011 chiede la reiezione dell’istanza;

preso atto che con osservazioni del 26 ottobre 2011 gli istanti hanno chiesto la reiezione del reclamo con proteste di spese e ripetibili;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 28 settembre 2011 il Giudice di pace del circolo di __________, in accoglimento dell’istanza 7 giugno 2011 di CO 1 e CO 2, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione __________, intimatogli in data 19 maggio 2011 per la somma di fr. 2'200.- oltre interessi e spese, con riferimento alla sentenza 5 ottobre 2009, con la quale il Pretore del Distretto di __________ lo ha condannato a versare alle parti istanti fr. 700.- a titolo di tassa di giustizia e spese processuali e fr. 1'500.- a titolo di ripetibili ( doc. A, dispositivo n. 3);

                                         che, secondo il primo giudice, di fronte alla documentazione esibita dagli istanti, segnatamente alla citata sentenza passata in giudicato e costituente, perciò, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF, nelle sue osservazioni scritte del 15/17 agosto 2011 l’escusso non è stato in grado di opporre alcuna valida eccezione suscettibile di invalidare l’avversaria pretesa;

                                         che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 10 ottobre 2011, ricordando di avere indicato nelle sue osservazioni all’istanza del 15/17 agosto 2011 quattro argomenti indipendenti tra loro, che, singolarmente accettati, avrebbero evitato il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che, ha proseguito l’insorgente, il primo giudice ne ha tuttavia trattati soltanto tre, trascurandone pertanto uno, segnatamente quello illustrato al terzo paragrafo delle sue osservazioni, ove aveva eccepito che, in effetti, l’importo posto in esecuzione era già stato da lui corrisposto agli istanti, deducendolo da un debito che loro avevano nei suo confronti, segnatamente da quello menzionato nella fattura 2 febbraio 2010 in relazione agli addendi di fr. 39'190.- e fr. 6'505.- (doc. C), circostanza del resto mai contestata dagli escutenti, che per finire hanno di fatto riconosciuto di essere debitori del convenuto, non avendo chiesto il rigetto dell’opposizione al primo precetto esecutivo del 18.2/23.2.2010 fondato sulla stesa causale, ovvero sulla sentenza del 5 ottobre 2009 del Pretore del Distretto di __________ (doc. C);

                                         che con osservazioni del 26 ottobre 2011 gli istanti hanno chiesto la reiezione del reclamo, ritenendo che il primo giudice non aveva alcun motivo per prendere in considerazione la contropretesa del convenuto fondata sul doc. C, che costituisce soltanto un mero conteggio allestito dal reclamante senza forza probatoria e, pertanto, equiparabile a una semplice illazione di parte;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che, nella fattispecie, i procedenti hanno fondato la loro istanza sulla sentenza emanata il 5 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di __________, passata in giudicato, che nel suo dispositivo. n. 3 ha condannato il qui reclamante a pagare loro fr. 700.- per tassa di giustizia e spese processuali e fr. 1'500.- per ripetibili a seguito dell’esito della causa di cui all’incarto DI.2009.524-DI.2009.525 (azione possessoria promossa dagli istanti nei confronti del convenuto in data 24 aprile 2009);

                                         che l’istanza, come correttamente ritenuto dal Giudice di pace, risulta così fondata su un valido tiolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF, circostanza del resto non contestata dall’insorgente;

                                         che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che, come visto, il reclamante ritiene di non dovere più nulla a controparte, vantando egli – come già spiegato al primo giudice - un credito nei confronti degli istanti ben maggiore, ossia quello menzionato nella fattura/conteggio del 2 febbraio 2010 per fr. 39'190 + fr. 6’505.- (saldo netto a suo favore: fr. 43'495.- previa deduzione della posizione a favore degli istanti di fr. 2'200.-);

                                         che su questo punto, come correttamente rilevato dall’insorgente, il Giudice di pace non si è pronunciato, avendo egli risposto soltanto ai rimanenti tre argomenti sollevati dall’escusso nelle osservazioni all’istanza;

                                         che tale omissione rimane però senza conseguenze per le considerazioni che seguono, atteso che, comunque sia, il primo giudice non avrebbe potuto accogliere l’eccezione di compensazione proposta dal convenuto senza prima dare agli istanti la possibilità di esprimersi sulla valenza del doc. C (fattura 2.2.2010), facoltà di cui gli stessi istanti hanno però ora potuto beneficiare mediante l’inoltro delle osservazioni al reclamo;

                                         che non occorre spendere troppe parole per concludere che il convenuto non solo non abbia comprovato, ma non abbia nemmeno lontanamente reso verosimile di essere creditore delle posizioni illustrate nell’estratto conto del 2 febbraio 2010 (doc. C), documento equiparabile – come del resto correttamente rilevato dai procedenti – a uno scolastico esempio di allegazione di parte senza supporto probatorio alcuno, dato che dal fascicolo del processo non risulta alcun elemento che consenta di fare propria, anche solo lontanamente, la fondatezza dei due addendi riferiti alle fatture del 3 marzo 2009 (fr. 39'190.- e fr. 6'505.-), non potendo nemmeno soccorrere l’insorgente il fatto che gli istanti non abbiano chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al primo precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti per il medesimo credito (al riguardo si rinvia alle pertinenti considerazioni del primo giudice);

                                         che proposto senza forza argomentativa, il reclamo va pertanto disatteso, in quanto manifestamente infondato;

                                         che la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alle controparti fr. 200.- per ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC),

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alle parti istanti fr. 200.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RE 1 ;

                                         - PA 1 .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

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