Incarto n. 14.2011.101
Lugano 31 agosto 2011 B/fp/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 9 novembre 2010 presentata da
CO 1 __________
Contro
RE 1 __________ patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/14 ottobre 2010 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 27 giugno 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente impugnata dalla convenuta che con reclamo 4 luglio 2011
ha postulato la reiezione dell’istanza e in via subordinata il parziale accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 2'000.-- con accollo delle spese alle parti in ragione
di ½ ciascuna, protestate spese e ripetibili di seconda sede;
viste le osservazioni 28 luglio 2011 di controparte;
ritenuto
In fatto
A. Con PE n. __________ del 12/14 ottobre 2010 dell’UE di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'784.85 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “Fattura del 25.02.2010 e fattura del 26.03.2010 lavori eseguiti Ristorante __________ a B__________”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________.
B. La procedente fonda la sua pretesa su due fatture del 26 marzo 2010 per fr. 2'361.82 rispettivamente del 25 febbraio 2010 per fr. 3'423.04 per lavori eseguiti presso il Ristorante __________ a B__________ (doc. B e C), sullo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti in relazione al pagamento delle citate fatture (doc. D, plico) ed in particolare sullo scritto del 19 luglio 2010 del rappresentante della convenuta all’istante, nel quale viene riconosciuto il debito residuo di fr. 923.-- e, in relazione alla fattura del 26 marzo 2010 concernente la “modifica del tavolo in cucina” l’importo di fr. 2'361.82. Nel predetto scritto la convenuta si è dichiarata disposta a versare all’istante la somma di fr. 3'284.82 mediante versamenti mensili varianti tra fr. 150.-- e fr. 284.82 (doc. D pag. 3).
C. All’udienza di discussione del 27 giugno 2011 la convenuta
ha contestato le fatture in esame, non apparendo su nessuna di esse la sua firma quale segno di accettazione dei relativi debiti. In merito allo scritto del 19 luglio 2010 RE 1 ha sostenuto che la firma ivi apposta non appartiene a nessuna persona autorizzata a vincolarla.
D. Con sentenza 27 giugno 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo il primo giudice lo stesso rappresentante legale della convenuta ha riconosciuto quanto meno l’esistenza di un credito di fr. 2'000.-- dell’istante nei confronti della convenuta proponendo a nome della sua assistita il pagamento di tale importo in due rate di fr. 1'000.-- cadauna entro il 31 marzo 2011 e il 30 aprile 2011, come si evince dallo scritto del 18 febbraio 2011 dell’avv. PA 1 all’istante. Secondo il Pretore quand’anche tale accordo non risulta essere stato perfezionato, lo scritto in esame costituisce comunque valido riconoscimento di debito atteso che il patrocinatore della convenuta non avrebbe certamente proposto il pagamento di una somma non dovuta. In prima sede gli argomenti di controparte sono poi stati considerati mere allegazioni di parte, rimaste allo stadio di puro parlato.
E. Con reclamo 4 luglio 2011 RE 1 rileva che lo scritto del 19 luglio 2011 (recte 2010) ritenuto dal primo giudice quale riconoscimento di debito non è stato firmato da nessuna persona autorizzata a vincolarla. La firma che appare sulla citata lettera non corrisponde infatti a nessuna delle firme apposte sulla restante corrispondenza intercorsa tra le parti. Nel predetto scritto viene d’altro canto specificato che non è stato stipulato alcun contratto con l’istante. La reclamante sostiene inoltre che lo scritto del 18 febbraio 2011 del suo rappresentante legale, inviato a controparte, non costituisce in alcun modo un riconoscimento di debito. Infatti si trattava di un tentativo di accordo che non si è perfezionato. Nella denegata ipotesi che tale scritto dovesse venire ritenuto quale riconoscimento di debito, l’istanza potrebbe venire accolta limitatamente all’importo ivi indicato di fr. 2'000.--.
F. Delle osservazioni 28 luglio 2011 di CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
In diritto
1. Premesso che la decisione impugnata risale al 27 giugno 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione proposta il 9 novembre 2010 dall’istante. Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente, ovvero la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (in seguito vLALEF).
Stabilita l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura applicabile davanti al primo giudice, si pone poi la questione a sapere quale sia invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 27 giugno 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto.
2. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione errata del diritto,
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
6. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag 481).
Come ritenuto in prima sede lo scritto del 19 luglio 2010 della RE 1 in cui la convenuta si è dichiarata disposta a versare all’istante la somma di fr. 3'284.82 costituisce in via di principio valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
7. Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconosci- mento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann, Bundesgsetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con rif.).
La reclamante sostiene che la persona che ha sottoscritto lo scritto del 19 luglio 2010 non era autorizzata a rappresentarla.
8. In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Dalla dichiarazione si deve poter evincere, che il rappresentante ha agito per il rappresentato, nel qual caso è sufficiente, se il creditore poteva dedurre dalle circostanze il rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a sapere come deve essere provato il potere di rappresentanza di un rappresentante designato. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori il potere di rappresentanza deve essere provato con documenti o deve essere almeno notorio, mentre secondo l’opinione di altri autori, che è stata dichiarata dal Tribunale federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata anche tramite atti concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112 III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato tra le questioni a sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza secondo il diritto civile e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura di rigetto. La procura può, secondo il diritto civile, anche basarsi su atti concludenti. Questi devono però essere dimostrati con i mezzi di prova permessi nella procedura sommaria, il che di regola è possibile solo con documenti. In tal caso questi documenti non devono essere firmati dal rappresentato, la firma del rappresentante è sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare il rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Stahelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 e rif. ivi). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio, quest’ultimo deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual caso anche una procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO possono essere dimostrate con documenti (Stahelin, op. cit. n. 59 ad art. 82 e rif. Ivi).
Nel caso di specie l’istante ha prodotto due fatture inviate all’escussa il 25 febbraio 2010 rispettivamente il 26 marzo 2010 per opere eseguite presso il Ristorante __________ A questo proposito va rilevato che RE 1, in relazione alle citate fatture, non ha mai eccepito nella corrispondenza intercorsa tra le parti in merito al loro mancato pagamento che l’istante non aveva eseguito alcuna opera a suo favore e che il riconoscimento di debito del 19 luglio 2010 era sottoscritto da persona non autorizzata a rappresentarla (cfr. scritti del 6 luglio 2010 e 23 agosto 2010, doc. D pagina 6 e 1, plico). La reclamante ha sostenuto questa eccezione per la prima volta in sede di discussione, senza tuttavia azzardarsi a negare l’avvenuta esecuzione delle opere. Orbene, ritenute le predette circostanze, considerare come ha deciso il Pretore, che la creditrice poteva ritenere lo scritto del 19 luglio 2010 quale valido riconoscimento di debito sottoscritto da persona autorizzata a rappresentare la reclamante, non può essere considerato quale accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Non è infatti inconferente decidere che la convenuta abbia per atti concludenti provocato l’instaurarsi di un rapporto di rappresentanza con la persona firmataria del riconoscimento di debito in oggetto, per cui ne discende che la reclamante è vincolata dalla firma ivi apposta. Lo scritto del 19 luglio 2010 costituisce quindi valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei suoi confronti.
9. Il reclamo va pertanto respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, controparte essendosi limitata a produrre il 28 luglio 2011 un breve scritto e a riproporre allegati già presentati in prima istanza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC
pronuncia
1.Il reclamo è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 320.--, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3.Intimazione: - avv. PA 1, __________
-CO 1, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'784.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).