Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2011 14.2010.85

April 22, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·645 words·~3 min·4

Summary

Chiusura di fallimento secondario

Full text

Incarto n. 14.2010.85

Lugano 22 aprile 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 30 settembre 2010 dell’

IS 1   

tendente alla chiusura della procedura di fallimento secondario relativa alla società

AO 1   

ritenuto in fatto e considerato in diritto

                                   1.    Con sentenza 22 novembre 2007 (inc. 14.2006.123), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera la procedura fallimentare decretata il 15 febbraio 2006 dall’Eastern Carribean Supreme Court in the High Court of Justice, nei confronti di CO 1, __________ (__________), e ha incaricato l’IS 1 di liquidare la massa dei beni della fallita situati in Svizzera.

                                2.      Con decisione 8 marzo 2010 (inc. 14.09.46), questa Camera, nell’ambito della procedura di cui all’art. 173 LDIP, ha ordinato all’Ufficio dei fallimenti di trasmettere al liquidatore estero __________ gli attivi inventariati nella procedura di fallimento secondario, ossia un portafoglio azionario.

                                3.      Con l’istanza in esame, l’IS 1 chiede la chiusura della liquidazione secondaria, precisando che i titoli in deposito presso la Banca __________ (__________), per un problema di tecnica bancaria, non sono potuti ancora essere trasferiti al liquidatore estero, ma sono comunque tenuti a sua disposizione.

                                4.      Visto il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513 cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio 2005 inc. 14.05.6] cons. 5, RtiD II-2005 798 s. n. 95c), ritenuta l’applicabilità dell’art. 513 CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC federale).

                                          Nel caso concreto, la procedura non è ancora del tutto conclusa, motivo per cui la Camera ha tenuto l’istanza in sospeso in attesa del trasferimento effettivo dei titoli al liquidatore estero. Secondo lo scambio di messaggi elettronici tra __________ e il liquidatore estero, i titoli, che esistono solo sotto forma digitale (titoli contabili), possono essere “girati” al liquidatore solo se quest’ul­timo apre un conto presso __________ o indica un suo conto bancario presso un’altra banca, che sia in grado e ammetta di registrare il trasferimento, ciò che non sembra essere il caso delle banche delle __________. Sia come sia, il mancato trasferimento è addebitabile al liquidatore. È peraltro esclusa una realizzazione dei titoli, che non hanno valore di mercato. In analogia con l’art. 269 cpv. 2 LEF, i titoli possono continuare a rimanere depositati sul conto dell’Ufficio fallimenti per dieci anni. Al liquidatore estero basterà indicare all’Ufficio un conto deposito per ottenerne il trasferimento. In queste condizioni, niente si oppone alla chiusura del fallimento.

                                5.      La presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione, all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169 LDIP).

                                          Non si percepiscono tassa né spese, di cui si è già tenuto conto nella precedente procedura di riconoscimento della graduatoria.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 513 CPC-TI; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:              

                                1.      È pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera della liquidazione in via di fallimento di AO 1, __________ (__________).

                                2.      La tassa di fr. 200.-- e le spese di pubblicazione sono a carico della massa fallimentare e vanno prelevate dall’Ufficio fallimenti sull’importo anticipato dal liquidatore.

                                3.      È ordinata la pubblicazione del primo punto di questo dispositivo sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

                               4.      Intimazione a:

                                         –   __________, __________, __________ (con raccomanda internazionale con ricevuta di ritorno);

                                         –   IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

14.2010.85 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2011 14.2010.85 — Swissrulings