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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.12.2010 14.2010.107

December 15, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,647 words·~8 min·6

Summary

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Contestazione, solo in sede d'appello, della legittimazione del direttore dell'escussa ad impegnare da solo la società. Carenza di motivazione per quanto riguarda l'asserito inadempimento delle controprestazioni

Full text

Incarto n. 14.2010.107

Lugano 15 dicembre 2010 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 9 giugno 2010 di

                                         AO 1, __________      patrocinata dall’avv. PA 2, __________

                                         contro

                                         AP 1, __________

                                         patrocinata dall’avv. PA 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 21 aprile 2010 per il pagamento complessivo di fr. 84'159.30 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, __________, con sentenza del 18 novembre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 74'173.05 oltre interessi come al PE.

 2.  La tassa di giustizia in Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico dei parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 780.- a titolo di indennità.

 3.  omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata dalla convenuta, che con atto di appello del 29 novembre 2010 chiede la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e indennità per entrambe le sedi;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ del 19/21 aprile 2010, la ditta AO 1, __________, ha escusso la società AP 1, __________, per l’incasso di fr. 83'959.30 oltre interessi e spese esecutive (come pure di fr. 200.- per le spese dei precedenti precetti esecutivi n. __________ e __________), indicando quale titolo di credito diverse fatture emesse a carico della debitrice (doc. I; v. anche doc. H);

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza 9 giugno 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio limitatamente a fr. 76'674.75 più spese e interessi;

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sulle offerte menzionanti qualità, quantità e prezzo degli oggetti ordinati, debitamente sottoscritte dal direttore della convenuta, corredate dalle relative fatture di cui ai doc. da A a E2, in relazione con la fattura 25 settembre 2009 relativa a modifiche di stampo (doc. F) e con l’estratto conto dal quale si evince l’importo dedotto in esecuzione (doc. F);

                                         che all’udienza di discussione del 24 agosto 2010 la parte istante si è confermata nella propria domanda;

                                         che, dal canto suo, la convenuta vi si è opposta, sostenendo che agli atti non vi sarebbe un formale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF, rispettivamente che, in particolare, i doc. da A a E non conterrebbero la volontà di pagare una somma determinata, rispettivamente che gli oggetti ivi menzionati non sarebbero stati consegnati, tanto che l’escussa avrebbe dovuto procedere in via giudiziale per ottenere la consegna di alcune matrici necessarie per la produzione (doc. 2 e 3), rispettivamente che soltanto per l’offerta doc. B sarebbe presente il bollettino di consegna debitamente firmato dalla convenuta, ritenuto tuttavia che tale matrice non sarebbe però, poi, stata accettata dalla convenuta, la quale non avrebbe pagato il secondo acconto, ciò che sarebbe dovuto avvenire alla consegna, rispettivamente che per tutte le altre “offerte di massima”, non vi sarebbe alcuna prova formale della consegna, né del pagamento della seconda rata, rispettivamente che dal doc. C risulterebbe come la convenuta non sia riuscita ad eseguire un determinato stampo, fatturandone poi la modifiche;

                                         che in replica la procedente ha ribadito la valenza di riconosci- mento di debito dei documenti agli atti, in quanto validamente sottoscritti dal rappresentante della convenuta, come da sua stessa ammissione, per poi asserire che tutte le prestazioni di cui alle offerte sarebbero state correttamente eseguite e che le matrici di cui al precetto esecutivo civile sarebbero state ritornate dall’istante alla convenuta per l’esecuzione di modifiche da lei stessa volute, modifiche successivamente non eseguite causa inadempienza della controparte, per tacere del fatto che eventuali reclami per le prestazioni fornite avrebbero dovuto essere presentati entro 5 giorni dalla consegna, ciò che non è mai avvenuto;

                                         che in duplica la convenuta ha ribadito il suo punto di vista, rilevando che quelle che controparte chiama modifiche sarebbero in realtà difetti e che comunque gli oggetti non sarebbero in suo possesso;

                                         che con sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 74'173.05 oltre interessi;

                                         che il primo giudice – premesso che, come nella fattispecie, un contratto di appalto firmato può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede ivi menzionata e richiamata la prassi basilese relativa alle condizioni in cui il rigetto può essere concesso a fronte delle eccezioni del committente sulla corretta esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore - ha per finire ritenuto che la documentazione prodotta dalla procedente costituisce indubbiamente valido riconoscimento di debito per gli importi di cui alle offerte ed alle fatture di cui ai doc. da A a E2, ritenuto che per quanto attiene invece alla fattura doc. F non vi è alcuna conferma d‘ordine atteso che quella effettuata via fax non può assurgere a riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, in difetto del requisito inderogabile della firma del debitore;

                                         che, in particolare, quanto alle eccezioni in merito alla carente esecuzione o non esecuzione dei contratti sollevate dalla committenza per la prima volta all’udienza di discussione, le stesse – ha puntualizzato il Pretore – sono rimaste allo stadio di puro parlato, così da non risultare atte a infirmare la validità delle pretese di parte istante;

                                         che contro tale sentenza, la convenuta è insorta con il presente tempestivo atto di appello, con cui chiede la riforma dell’impu- gnata sentenza nel senso di respingere l’istanza;

                                         che a mente dell’appellante, non solo non sono adempiute le condizioni poste dalla giurisprudenza in ambito di contratti sinallagmatici (contratto sottoscritto dalle parti che impone il pagamento di una somma di denaro e prova dell’adempimento della controprestazione, assenza di contestazione dei difetti), ma nella fattispecie i documenti prodotti da controparte, in particolare le offerte, sono stati sottoscritti da persona non abilitata a rappresentare e a validamente impegnare la società  convenuta;

                                         che in seno alla AP 1, D__________ D__________, che ha sottoscritto le offerte, possiede infatti esclusivamente procura collettiva a due, come risulta dall’estratto RC prodotto con l’appello;

                                         che tale persona, prosegue l’appellante, se poteva certo procedere con ordinazioni o sottoscrivere ricevute di consegna di merce come del resto ogni dipendente di qualsivoglia azienda, ciò non significa tuttavia che egli, singolarmente, possa validamente vincolare la società e, in particolare, sottoscrivere un formale riconoscimento di debito a nome di AP 1;

                                         che questa circostanza è però stata trascurata dal Pretore, cui spettava in ogni stadio di causa l’onere di accertare se la documentazione prodotta costituisce o meno valido ricono- scimento di debito;

                                         che l’appello non è stato intimato alla procedente per osservazioni, il gravame potendo essere evaso facendo capo alla procedura semplificata di cui all’art. 313bis CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF;

                                         che nella misura in cui asserisce che non vi sarebbe agli atti alcun valido riconoscimento di debito, siccome le ordinazioni di cui ai doc. A-E recano soltanto la firma del suo direttore, che tuttavia da solo non è abilitato a vincolare la società, dato che questi possiede soltanto una procura collettiva a due, come risulta dall’estratto del registro di commercio allegato all’appello, l’insorgente muove un’obiezione inammissibile;

                                         che, infatti, davanti al Pretore, lo si ricordi, la convenuta, difesa peraltro da un avvocato, non ha in alcun modo eccepito che le ordinazioni all’origine della presenta causa fossero state sottoscritte e gestite da persona non abilitata a farlo, motivo per cui essa non può porre rimedio alla sua passività con il presente gravame, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, pure applicabile anche’esso in virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF, vietando alle parti di addurre in sede di appello nuovi fatti, prove ed eccezioni;

                                         che alla mancata contestazione sui poteri di rappresentanza del suo direttore in occasione del contradditorio - e anche prima - l’appellante non può nemmeno supplire invocando il principio, secondo cui il giudice è comunque tenuto a esaminare d’ufficio se esiste valido riconoscimento di debito, dato che – come visto - nessuno aveva mai messo in discussione la correttezza della procedura di ordinazione di cui ai doc. A-E2;

                                         che, del resto, l’argomento ricorsuale è ai limiti del pretesto, dal fascicolo processuale risultando che la convenuta ha in parte persino adempiuto ai propri obblighi, procedendo al versamento di acconti, come risulta dalle tabelle riassuntive relative alla situazione di dare ed avere esibite dalla procedente, a dimostra-zione del fatto che il suo direttore era pienamente abilitato a rappresentare e a vincolare la società;

                                         che nella misura in cui l’appellante parrebbe anche eccepire che in ogni modo non sarebbero adempiute le condizioni poste dalla giurisprudenza in ambito di contratti sinallagmatici (contratto sottoscritto dalle parti che impone il pagamento di una determinata somma di denaro, prova dell’adempimento della contro prestazione, rispettivamente assenza di difetti), l’appello è di nuovo destinato a un giudizio di inammissibilità per carenza di motivazione, l’insorgente non spiegando i motivi che l’hanno spinta, dandosene il caso, a giungere a una tale conclusione,

                                         che ne discende in definitiva l’inammissibilità del rimedio;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono perciò la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);

per questi motivi,

richiamata la LEF

pronuncia:

                                   1.   L’appello è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 450.-, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. PA 1, __________,

                                         - avv. PA 2, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 74’173.05, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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