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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.07.2004 14.2004.9

July 14, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,273 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2004.9

Lugano 14 luglio 2004/B/sc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, ff di presidente Giani e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 dicembre 2003 da

APPO1 rappr. dallo RAPP2  

contro

APPE1 rappr. dallo RAPP1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 30 giugno/2 luglio 2003 dell'UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 22 gennaio 2004 ha così deciso:

"1.1    È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 28'000.-- oltre interessi al 5% dal 24 giugno 2003 l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificato il 2 luglio 2003.

 2.       La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 160.--, da anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 420.-- per ripetibili."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 5 febbraio 2004

ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 5 marzo 2004 la parte appellata si è opposta all'appello, con protesta

di spese e ripetibili;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con PE n. __________ del 30 giugno/2 luglio 2003 __________ APPO1 ha escusso la APPE1 per l'incasso di fr. 28'000.-- oltre interessi al 5% dal 24 giugno 2003, indicando quale titolo di credito: "Contratto di compravendita 28 dicembre 2002."

                                         Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Bellinzona.

                                  B.   Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto di vendita 28 dicembre 2002 (doc. A) della sua autovettura Mercedes 300 SL 24 alla APPE1 per l'importo di fr. 28'000.--. Egli ha rilevato che la compravendita si inseriva in un'unica operazione che prevedeva, tra l'altro, l'acquisto da parte della __________ __________ di due autovetture Volvo V40 1.9D, i cui contratti sono stati sottoscritti pure il 28 dicembre 2002 (doc. C e D) da sua moglie __________, che fino al 21 luglio 2003 disponeva della firma individuale. Il creditore ha soggiunto che nell'accordo 28 dicembre 2002 relativo alla vendita dell'autovettura Mercedes (doc. A), alla voce "Accessori ed altre forniture" è stato esplicitamente indicato "A incasso del leasing delle due V40 1.9D __________ " e alla voce "Consegna" è stato indicato "Alla consegna delle auto V40". I contratti di leasing sono stati stipulati il 22 gennaio 2003 e firmati pure da sua moglie (doc. E e F). Tutte le condizioni previste dal contratto di compravendita dell'autovettura Mercedes 300 SL 24 si sono quindi realizzate.

                                  C.   All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto di non avere mai avuto l'intenzione di acquistare la menzionata vettura Mercedes e di conseguenza di non avere mai concluso con il procedente un contratto di compravendita concernente tale veicolo. Il doc. A contiene il testo di un contratto di compravendita preformulato, allestito per la vendita a terzi, che può essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e non per l'acquisto di veicoli di terzi, a meno che non si tratti dell'acquisto di un veicolo di ripresa in connessione con la vendita al suo proprietario di una vettura, il che non è avvenuto nella fattispecie. Essa ha poi rilevato che il doc. A porta unicamente la firma di __________, suo dipendente, il quale non aveva e non ha alcun potere di rappresentarla verso terzi e nemmeno dispone del diritto di firma necessario per la conclusione e la firma del contratto concernente l'acquisto della vettura Mercedes. L'escussa ha pure eccepito la mancata accettazione da parte sua del contratto di compravendita doc. A, ritenuto che il termine di 10 giorni, previsto all'art. 10 delle Condizioni generali, ha iniziato a decorrere quando è venuta a conoscenza dell'esistenza del contratto in questione, ossia il 18 marzo 2003, per cui la comunicazione al procedente della sua intenzione di non ratificare il contratto non è tardiva. Abbondanzialmente la precettata ha asserito che dal doc. A si deduce che, se del caso, è stato il procedente ad acquistare la citata vettura Mercedes e non il contrario, visto che egli ha sottoscritto tale atto come acquirente e non come venditore. L'autovettura è poi stata consegnata al suo dipendente __________, che l'ha presa in consegna a titolo personale, visto che non è mai stata presso il garage__________ ha poi provveduto personalmente a restituire l'auto al procedente.

                                         Replicando l'istante si è riconfermato nelle sue allegazioni,  sostenendo che le argomentazioni di controparte violano il principio della buona fede. Infatti è stata l'escussa stessa che gli ha sottoposto il contratto doc. A. Appellarsi ora al fatto che tale contratto sarebbe utilizzabile esclusivamente per la vendita a terzi di propri veicolo costituisce da parte dell'escussa un abuso di diritto. Il creditore ha poi sostenuto che il potere di __________ di rappresentare la convenuta nei confronti di terzi è confermato dalla firma, avvenuta lo stesso giorno, dei contratti di compravendita doc. C e D, che sono stati considerati pienamente validi. Quanto sottoscritto da __________ __________ vincola pertanto la società per ammissione esplicita della validità di tutti e tre i contratti, come previsto dall'art. 10 delle relative Condizioni generali.

                                         Con la duplica l'escussa ha contestato che le proprie argomentazioni siano contrarie al principio della buona fede. D'altro canto __________ __________ non aveva il potere di rappresentarla. Egli era unicamente autorizzato a sottoscrivere i contratti di vendita di veicoli di sua proprietà a terzi, utilizzando il relativo testo preformulato, la cui validità era in ogni caso subordinata alla ratifica da parte della direzione entro 10 giorni, il che non si è verificato. Infatti il termine di 10 giorni può iniziare a decorrere solo dal momento in cui la direzione ha conoscenza del contratto in questione. 

                                  D.   Con sentenza 22 gennaio 2004 il Segretario assessore ha accolto l'istanza argomentando che il 28 dicembre 2002 sono stati firmati tre contratti di compravendita ex art. 183 ss. CO (doc. A, C e D), collegati fra loro da due condizioni sospensive, ossia la consegna di due automobili Volvo V40 1.9D e l'incasso del leasing pattuito. Il primo giudice ha ritenuto che, pur essendo stato utilizzato un modulo di contratto di compravendita prestampato, se si ammette la validità dei due contratti concernenti la vendita dei due veicoli Volvo V40 1.9D, anche il contratto stipulato per la compravendita dell'autovettura Mercedes 300 SL 24 va considerato valido. Il fatto che sul contratto di compravendita in questione (doc. A) non vi sia apposto il benestare della direzione della venditrice è ininfluente, ritenuto che secondo l'art. 10 delle Condizioni generali il contratto è da ritenersi approvato se lo stesso non viene annullato per iscritto entro 10 giorni. Per il Segretario assessore è irrilevante la svista delle parti, per cui sul contratto doc. A l'acquirente appare al posto del venditore e viceversa, mentre determinante è la volontà delle parti di sottoscrivere tre contratti di compravendita collegati fra loro da condizioni sospensive ed il realizzarsi di queste condizioni, ossia il pagamento del leasing (doc. E e F) e la consegna delle due autovetture Volvo V40 1.9D. L'escussa è divenuta di conseguenza debitrice nei confronti del procedente di fr. 28'000.--.

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                  F.   Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                               1.a)   Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                  b)   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).                                    

                                   c)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.

                                         Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È essenziale che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).

                                  d)   Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente:

                                         - procura scritta;

                                         ammissione esplicita in documenti;

                                         - ammissione esplicita all'udienza.

                                         Atti concludenti non sono sufficienti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340)

                                         Per la rappresentanza di una persona giuridica iscritta nel Registro di commercio il riconoscimento di debito deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a RC, tale rapporto deve essere provato dal creditore tramite documenti, anche se in tal caso, eccezionalmente, una procura concludente oppure circostanze ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 CO possono essere dimostrati con documenti. Ex art. 32 cpv. 2 LEF se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussitenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava (Staehelin, op. cit., n. 59 ad art. 82).

                                  e)   Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il creditore ne dimostra l'avvenuto adempimento (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).

                                    f)   Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto sottoscritto il 28 dicembre 2002 (doc. A), relativo alla vendita all'escussa di un'autovettura Mercedes 300 SL 24. Dall'esame di questo documento si evince che il predetto contratto dipende dalla realizzazione di due condizioni, ossia la consegna di due autovetture Volvo V40 1.9D e l'incasso dei relativi leasing. Agli atti risultano infatti due contratti di compra-vendita stipulati pure il 28 dicembre 2002 (doc. C e D), relativi alla vendita di due autovetture Volvo V40 1.9D, da parte dell'appellante alla __________ __________, per la quale la moglie del procedente in quel momento disponeva della firma individuale (doc. B). Per la stipulazione di tutti e tre i contratti doc. A, C e D sono stati utilizzati formulari della APPE1, prestampati, sui quali sono indicate le seguenti rubriche: "Compratore",  "Oggetto della vendita", "Supplemento per occasioni", "Consegna", "Prezzo di vendita", "Accessori e altre forniture" e "Veicolo di ripresa". Da quest'ultima indicazione __________ poteva dedurre che i venditori della APPE1 erano autorizzati a concludere anche contratti relativi alla ripresa di autoveicoli. Questa circostanza documentata permette al procedente di provare il rapporto di rappresentanza tra la predetta società e il suo venditore __________, anche se tale rapporto, come nel caso di specie, non è iscritto a RC. Che il veicolo di ripresa doveva forzatamente appartenere all'acquirente delle vetture V40 1.9D non risulta dalle condizioni contenute nel contratto doc. A. Quanto alla lettera dell'escussa 25 marzo 2003, indirizzata al procedente (doc. G), non si ritiene che possa costituire valida dichiarazione di recesso, in quanto ampiamente tardiva. Infatti secondo il punto 10 delle Disposizioni generali contenute nel contratto doc. A, il termine per dichiarare il recesso era di 10 giorni. Le conseguenze dovute al fatto di esserne stata informata dal suo dipendente solo il 18 marzo 2003, nonostante il contratto sia stato sottoscritto il 28 dicembre 2002, vanno a carico dell'appellante, atteso che l'acquirente, rispettivamente nel caso di specie il venditore del veicolo di ripresa, non può restare nell'incertezza dovuta al ritardo dell'addetto alle vendite nel comunicare alla sua datrice di lavoro la conclusione di un contratto di compra-vendita. Il principio della sicurezza del diritto impone infatti che, trascorsi 10 giorni dalla stipulazione del contratto, senza dichiarazione di recesso da parte dell'escussa l'acquirente, rispettivamente il venditore, in caso della vendita di un veicolo di ripresa, possa ritenere il contratto approvato. Infine va osservato che il fatto che il contratto doc. A sia stato sottoscritto da __________ __________, quale venditore e dal procedente quale acquirente e non viceversa, va ricollegato all'utilizzo del formulario della APPE1 preformulato, che include, come già visto, anche la ripresa di veicoli.  

                                         Ritenuto che le condizioni previste nel contratto di compra-vendita in esame doc. A risultano incontestatamente adempiute (cfr. contratti leasing doc. E e F risp. verbali di consegna doc. Q e R relativi alle due auto Volvo V40 1.9D), il citato documento costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF per l'importo di fr. 28'000.-- oltre interessi al 5% dal 24 giugno 2003. La sentenza pretorile va quindi confermata.

                                   2.   L'appello 5 febbraio 2004 della APPE1 va quindi respinto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                   1.   L'appello 5 febbraio 2004 della APPE1, __________, è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 240.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della APPE1, la quale rifonderà a __________ APPO1 fr. 600.-- a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:    -__________                                                   -__________

                                         Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente ff:                                                                       La segretaria

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