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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.2004 14.2004.76

September 27, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·786 words·~4 min·5

Summary

fallimento internazionale. Chiusura del fallimento secondario. Coesistenza con il fallimento svizzero della succursale

Full text

Incarto n. 14.2004.76

Lugano 27 settembre 2004 CJ/sp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria promossa con istanza 16 luglio 2004 da

IS1

tendente alla chiusura del fallimento secondario di

PI1, __________ (__________)

decretato da questa Camera il 20 marzo 2002;

ritenuto in fatto

                                A.      Il 6 novembre 2001 è stato aperto il fallimento di PI1, succursale di Agno.

                                B.      Con sentenza 20 marzo 2002 (inc. CEF 14.01.78), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il decreto di fallimento 15 giugno 2001 del Tribunale commerciale di __________ diretto contro PI1. L'apertura del fallimento secondario è stata pubblicata il 26 aprile 2002.

                                C.      Nel fallimento secondario non è stato inventariato alcun attivo, in quanto l'Ufficio ha ritenuto che i beni inventariati presso la sede della succursale di Agno in base al decreto di misure cautelari (art. 168 LDIP) emesso da questa Camera il 16 ottobre 2001 nell'ambito della procedura di riconoscimento del fallimento __________, fossero solo della succursale e non (anche) della sede principale.

                                D.      Nel fallimento secondario è stato iscritto in graduatoria solo un credito, a favore della __________, __________, per fr. 34'907'390,29. Dopo la crescita in giudicato dello stato di riparto, l'Ufficio ha rilasciato alla creditrice un attestato di carenza di beni per l'intero importo insinuato.

                                E.      Precisando di aver incassato dalla creditrice le spese esecutive, l'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler autorizzare la chiusura del fallimento secondario.

Considerando in diritto

                                1.      In virtù dell'art 166 cpv. 2 LDIP, il fallimento secondario della sede principale della fallita può coesistere con il fallimento dell'«azienda» (in particolare della succursale) svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LEF, posto che gli attivi che rispondono dei debiti della succursale dovranno essere distratti dal fallimento secondario a beneficio dei creditori della succursale svizzera, a meno che il fallimento di quest'ultima sia diventato definitivo dopo la crescita in giudicato della graduatoria (LEF 172) allestita nel fallimento secondario (cfr. FF 1983 I 427 ad n. 210.3; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n. 115 ss. ad art. 166; B. Dutoit, Commentaire de la LDIP, 3. ed., Basilea/Ginevra/ Monaco 2001, n. 12 ad art. 166; V. Jeanneret, Cross-border insolvency: la situation de la succursale de droit suisse, in: Insolvence, désendettement et redressement, Studi in onore di Louis Dallèves, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 177 ss. ad 2 e 180 ss. ad D; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 50; Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 46 ad art. 166; in senso divergente ma non convincente: D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG], Basilea et al. 1989, p. 106; Dallèves, Faillites internationales, Fiche juridique suisse n. 987, Ginevra 1991, p. 11 s. ad 3).

                                          Dal profilo puramente giuridico, il fallimento secondario non dovrebbe pertanto essere chiuso prima di sapere se vi sarà un'eccedenza nella liquidazione del fallimento della succursale oppure se questo verrà revocato. In concreto, la questione non si pone, perché l'inventario, che non menziona queste ipotesi, non è stato impugnato.

                                2.      Di regola, la sentenza di riconoscimento della graduatoria estera, resa in conformità dell'art. 173 cpv. 2 LDIP dal tribunale svizzero che ha riconosciuto il fallimento, include la chiusura della procedura di fallimento secondario ai sensi dell'art. 268 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 20 aprile 2000 [14.99.71], cons. 3b; 3 gennaio 2001 [14.00.52], cons. 3b). Nel caso di specie, una procedura di riconoscimento della graduatoria si rivela però inutile, visto che non vi è alcun saldo da rimettere all'amministrazione del fallimento principale. Invero, l'Ufficio avrebbe potuto già in precedenza chiedere a questa Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, di sospendere la procedura per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]). In ogni caso, la procedura di fallimento è da ritenere esaurita ai sensi dell'art. 268 cpv. 2 LEF e la scrivente Camera, in quanto ha ordinato la liquidazione del fallimento secondario, è competente per ordinarne la chiusura. La presente decisione va comunicata all'ufficio di esecuzione, all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169 cpv. 2 LDIP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:              

                                1.      È pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera del fallimento di PI1, __________ (__________).

                                2.      Non si percepiscono tassa né spese.

                               3.      Intimazione all'Ufficio di esecuzione di __________, all'AP1, e all'Ufficio dei registri di __________.

terzi implicati

PI1  

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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