Incarto n. 14.2004.56
Lugano 28 ottobre 2004 B/sc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 dicembre 2003 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. dallo RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 5/12 dicembre 2003 dell'__________ __________;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto __________, __________, con sentenza 28 aprile 2004 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio __________, è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 23'300.– oltre interessi al 5% a far capo dal 12 dicembre 2003.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 190.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 350.– a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto
10 maggio 2004 postula la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 7 giugno 2004 la parte appellata si è opposta al gravame,
postulando che venga dichiarato temerario, protestate spese e congrue ripetibili;
ritenuto
In fatto: A. Con PE n. __________del 5/12 dicembre 2003 dell'UE __________l'avv. __________ AO 1 ha escusso __________AP 1 per l'incasso di fr. 23'300.– oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2002, indicando quale titolo di credito: "Riconoscimento di debito del 21.05.2003".
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto la reiezione alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una dichiarazione 21 maggio 2003 sottoscritta dall'escusso del seguente tenore (doc. B):
"Io sottoscritto __________AP 1i, __________, __________o, con la presente autorizzo e incarico l'avv. __________ __________, nella sua qualità di notaio avente rogato (rogito no. __________ del __________3) la compravendita della __________o, alla ditta __________, __________o, a trattenere l'importo di fr. 23'300.– (ventitremilatrecento) dal prezzo di compravendita e a riversarlo all'avv. __________ AO 1, a copertura totale di un mio debito."
L'istante ha rilevato che l'atto rogato non è mai stato iscritto e che, sembrerebbe, il contratto è stato annullato. Egli chiede a __________AP 1il pagamento dell'importo di fr. 23'300.– oltre interessi.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha dapprima sostenuto che la dichiarazione doc. B è indirizzata all'avv. __________e non può quindi valere quale titolo di rigetto nei confronti del creditore. Inoltre si tratta di una dichiarazione condizionata dalla facoltà del notaio avv. __________di disporre del prezzo di compravendita, la quale non si è avverata. Il procedente non ha però chiesto alcun pagamento al citato notaio. L'escusso ha poi osservato che qualora la dichiarazione in oggetto dovesse essere ritenuta un assegno ai sensi dell'art. 466 CO, questo non costituisce comunque un impegno di pagamento dell'assegnante verso l'assegnatario.
Replicando il procedente ha sostenuto che il doc. B è un chiaro riconoscimento di debito. La giurisprudenza ammette infatti il riconoscimento di debito anche sulla base di un semplice scambio di corrispondenza da cui risulti l'entità del debito e il riconoscimento dello stesso. Nel caso in oggetto vi è pure la volontà di pagare espressa dall'avv. __________. Il procedente ha poi negato che si tratti di un riconoscimento di debito condizionato. Se del caso, è il pagamento tramite l'avv. __________che era condizionato all'incasso del prezzo di compravendita.
Duplicando l'escusso si è riconfermato nelle proprie allegazioni rilevando che l'istante stesso ha ammesso che la dichiarazione controversa era diretta all'avv. __________.
D. Con sentenza 28 aprile 2004 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di __________, ha accolto parzialmente l'istanza argomentando che lo scritto 21 maggio 2003 (doc. B) è da considerarsi valido riconoscimento di debito contenente le modalità di pagamento. La prima giudice ha respinto la censura dell'escusso, secondo il quale il citato scritto sarebbe destinato all'avv. __________e non al procedente, già solo per il fatto che nessuna contestazione è stata sollevata dal debitore circa il legittimo e autorizzato possesso del doc. B da parte dell'istante. La trasparenza dei rapporti tra le parti circa l'effettiva portata della dichiarazione doc. B appare inoltre suffragata dal tenore della lettera 27 maggio 2003 inviata dall'avv. __________ all'avv. AO 1. In prima sede è poi stata respinta la tesi dell'escusso, secondo il quale la dichiarazione doc. B conterrebbe un riconoscimento di debito condizionato all'effettivo incasso da parte dell'avv. __________ del prezzo di vendita della __________alla ditta __________di __________. Gli interessi sono stati riconosciuti a far capo dalla prima valida messa in mora documentata e pertanto dal 12 dicembre 2003, data della notifica del PE alla parte escussa (cfr. doc. A).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle argomentazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto: 1.a) In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
c) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e riferimenti; DTF 122 III 125, 106 III 99; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998 n.15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 33 e 42 ad art. 82).
d) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
2. In concreto, dall'esame della dichiarazione 21 maggio 2003 sottoscritta da __________AP 1risulta chiaramente, senza necessità di interpretazione alcuna, la volontà da parte del firmatario di saldare completamente un debito che egli ha nei confronti dell'avv. __________AO 1 ammontante a fr. 23'300.–. L'autorizzazione conferita da AP 1all'avv. ____________________di trattenere, nell'ambito di una compravendita immobiliare che questi ha rogato, il menzionato importo e di riversarlo al procedente, altro non è che una modalità di pagamento e non una condizione. Che l'appellante abbia voluto subordinare la sua volontà di saldare il debito nei confronti dell'avv. AO 1alla condizione che si realizzasse la vendita di una sua proprietà, non può infatti essere dedotto dal tenore del doc. B, che appare sufficientemente liquido. Di conseguenza il fatto che questa compravendita immobiliare non abbia avuto luogo, non intacca la validità del doc. B quale riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF nei confronti del procedente.
La prima giudice ha pertanto correttamente pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 23'300.– oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2003.
3. Con le sue osservazioni l'appellato ha chiesto di dichiarare temerario l'appello e di assegnare congrue ripetibili in applicazione dell'art. 152 CPC.
Sennonché scopo della norma –al di là della sua applicabilità in procedura sommaria – è anzitutto quello di ottenere risarcimento dal pregiudizio causato da conntroparte: ma, a tanto, l’avv. AO 1ha esplicitamente rinunciato.
L'appello 10 maggio 2004 di __________AP 1va quindi respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamato l'art. 82 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; 25 e 26 LALEF; 152 CPC
Pronuncia: 1. L'appello 10 maggio 2004 di __________AP 1, __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 285.–, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________ AP 1, il quale rifonderà all'avv. __________AO 1fr. 350.– a titolo di indennità.
3. Intimazione: - avv. __________ __________ef, __________
- avv. __________ AO 1, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria