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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.02.2004 14.2004.3

February 5, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·580 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2004.3

Lugano 5 febbraio 2004/B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 31 ottobre 2003 presentata da

__________  

contro

__________  

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 30 dicembre 2003 ha così deciso:

"1.    È dichiarato il fallimento della __________ con effetto dal giorno utile che segue la conclusione delle ferie esecutive natalizie, vale a dire il 2 gennaio 2004 alle ore 09.00.

  2./3./4./5. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto

2 gennaio 2004 ne ha postulato l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

preso atto che con ordinanza presidenziale 9/12 gennaio 2004 all'appello è

stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

                                  A.   Con istanza 31 ottobre 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 29 dicembre 2003 la __________ ha sostenuto che sia il PE che la comminatoria di fallimento non le sono stati notificati in modo corretto.

                                  C.   Il 30 dicembre 2003 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal 2 gennaio 2004 alle ore 09.00.

                                  D.   Con atto d'appello 2 gennaio 2004 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento rilevando che la creditrice __________ con scritto 31 dicembre 2003 ha comunicato alla Pretura di __________ il pagamento da parte della debitrice di fr. 4'000.-- ed il ritiro della domanda di fallimento (doc. _).

Considerato               

In diritto:

                                   1.   Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   2.   L'appellante sostiene che in seguito al pagamento del suo debito la creditrice ha ritirato la domanda di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento inviato dalla creditrice alla Pretura il 31 dicembre 2003 costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento e ritiro dell'istanza di fallimento prima della dichiarazione di decozione pronunciata per il 2 gennaio 2004. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   L'appello 2 gennaio 2004 della __________ va quindi accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 2 gennaio 2004 della __________ è accolto.

                                         "1.   La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2004 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di __________, inc. EF.__________, nei confronti della __________ è annullata.

                                         2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

                                         3.     Le spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono posta a carico della __________."

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 225.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________.

                                  III.   Intimazione:

                                         - __________

                                         - __________

                                         - Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

                                         - Ufficio dei registri di __________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________

                 Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente:                                                                   La segretaria:

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