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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.02.2004 14.2003.95

February 20, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,238 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2003.95

Lugano 20 febbraio 2004 CJ/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2003.1224) promossa con istanza 12 agosto 2003 da

AO0 rappr. dal proprio Municipio  

contro

AP0 patrocinato dall' PA0  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ S.A. all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dal __________ per il pagamento di fr. 43'256,50 oltre interessi correnti al 3% dal 14 giugno 2003, interessi arretrati per fr. 3'338,55 e tassa di diffida di fr. 30.-- (cfr. doc. A);

vista la sentenza 14 novembre 2003 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via definitiva l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;

preso atto dell’appello 25 novembre 2003 di __________ S.A., in merito al quale la controparte non ha presentato osservazioni;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                               che ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                               che sono segnatamente considerate sentenze esecutive, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF), ciò che è il caso nel cantone Ticino (art. 28 LALEF);

                                               che una sentenza o una decisione amministrativa diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss.);

                                               che il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.).

                                               che contrariamente a quanto ritenuto dalla prima giudice, l'appellante sostiene che non costituirebbe un valido titolo di rigetto definitivo una bolletta per il pagamento di un conguaglio d'imposta comunale (doc. C), seppur accompagnata da attestazione di crescita in giudicato (doc. B) e decisione sul riparto intercomunale dell'imposta (doc. D);

                                               che una semplice fattura ("bolletta") come pure un estratto conto privo d'indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono essere parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono designati come tali nell'atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (cfr. Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80; Stücheli, op. cit., p. 304 i.f.);

                                               che tuttavia, nel caso concreto, il doc. C non è costituito solo da una fattura ma principalmente da un atto amministrativo, il quale va qualificato quale decisione fiscale (cfr. Stücheli, p. 303 ad a);

                                               che infatti il "calcolo dell'imposta comunale" ai sensi dell'art. 295 LT, ossia che indica almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale, costituisce per legge (cfr. art. 299 cpv. 1 LT) una decisione fiscale impugnabile con reclamo;

                                               che il doc. C riporta tutti gli elementi richiesti all'art. 295 LT, nonché, a retro, l'indicazione del rimedio giuridico previsto all'art. 299 LT;

                                               che il carattere di decisione si manifesta inoltre con l'indicazione delle conseguenze in caso di mancato pagamento dell'imposta ("in caso d'inadempienza procederemo all'incasso in via esecutiva");

                                               che è irrilevante l'assenza d'indicazione degli elementi per il calcolo dell'imposta cantonale, determinante per il riparto intercomunale (doc. D) e quindi per il calcolo dell'imposta comunale (doc. C);

                                               che qualora all'escussa, come lo pretende, non fosse stata notificata la decisione di tassazione ai sensi dell'art. 205 LT, essa avrebbe dovuto ricorrere dapprima contro il riparto intercomunale (doc. D) nel termine di 30 giorni indicatovi (art. 286 cpv. 1 LT) poi contro la notifica del calcolo dell'imposta comunale (doc. C) nel termine di 30 giorni pure indicatovi (art. 299 cpv. 1 LT);

                                               che l'appellante non afferma e ancora meno dimostra di averlo fatto e non contesta nemmeno la dichiarazione di crescita in giudicato di cui al doc. B né quella apposta sul doc. D;

                                               che in ogni caso il credito vantato dall'escutente è quello indicato nella decisione di cui al doc. C e non quello accertato nella decisione di tassazione;

                                               che il doc. C costituisce anche un valido titolo di rigetto definitivo per la tassa di diffida di fr. 30.--;

                                               che il rigetto può pure essere concesso per gli interessi correnti sul capitale al tasso del 3% dal 14 giugno 2003, come indicato sul precetto esecutivo, in quanto l'imposta era esigibile almeno dal 28 novembre 2002 (cfr. la voce "conteggio" del doc. C, " 28.11.2002 – imposta dovuta – 43'256.50") e il saggio richiesto è inferiore a quello legale del 5% (cfr. art. 104 cpv. 1 CO);

                                               che l'importo di fr. 3'338,55 richiesto a titolo di interessi arretrati fino al 13 giugno 2003 (cfr. precetto esecutivo) va invece limitato a fr. 699,30 (pari a fr. 43'256,50 x 3% x 194/360);

                                               che infatti dal conguaglio intimato il 28 novembre 2002 (doc. C) risulta che l'imposta dovuta al 28 novembre 2002 era di fr. 43'256,50, importo al quale si è aggiunta il 5 maggio 2003 la tassa di diffida di fr. 30.--;

                                               che il doc. C non costituisce un titolo di rigetto per gli interessi decorsi prima del 28 novembre 2002;

                                               che il procedente non ha poi esposto il dettaglio del calcolo dell'importo di fr. 3'338,55 né citato i relativi riferimenti legali;

                                               che gli interessi, al tasso del 3%, maturati dal 29 novembre 2002 al 13 giugno 2003 (194 giorni secondo la convenzione commerciale) possono invece essere riconosciuti, siccome l'imposta era sicuramente esigibile durante tale periodo;

                                               che l'opposizione va quindi rigettata in via definitiva per fr. 43'985,80 (fr. 43'286,50 + fr. 699,30), oltre interessi al 3% su fr. 43'286,50;

                                               che in questa limitata misura l’appello va pertanto accolto parzialmente;

                                               che le spese seguono la soccombenza pressoché totale dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), rilevato come in seconda istanza la parte appellata non abbia presentato osservazioni.

Richiamati gli art. 80 LEF, 205, 286, 295, 299 LT, 28 LALEF e la vigente OTLEF

pronuncia:                    

                                          1.   L’appello 25 novembre 2003 di __________, è parzialmente accolto.

                                      1.1.   Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 14 novembre 2003 (inc. EF.2003.1224) della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è riformato come segue:

                                        "1.   L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ è rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 43'985,80, oltre interessi al 3% su fr. 43'286,50 dal 14 giugno 2003."

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.

                                          3.   Intimazione a:     - avv. __________;

                                                                            - __________;

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                                         Il segretario

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