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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2003 14.2003.61

August 28, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,112 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2003.61

Lugano 28 agosto 2003 B/fp/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 24 aprile 2003 presentata  da

__________ rappr. da: __________  

Contro

__________  

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 luglio 2003 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________,

     a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00. 

  2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che

con atto 17 luglio 2003 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 23/25 luglio 2003 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 24 aprile 2003 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 576.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 2 luglio 2003 nessuno è comparso.

                                  C.   Con decisione 10 luglio 2003 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì 10 luglio 2003 alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto d'appello 17 luglio 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ e producendo copia della ricevuta postale 16 luglio 2003 relativa al versamento all'UE di Lugano di fr. 704.95 a favore della __________ (doc. A). L'appellante ha inoltre presentato copia di due ricevute relative a ulteriori versamenti effettuati sempre all'UE di Lugano il 16 luglio 2003 risp. il 17 luglio 2003 di fr. 1'922.95 a favore della __________ risp. di fr. 25'000.-- a favore di altre esecuzioni pendenti (doc. A).

Considerato

in diritto:                  1.  

                                  a)   Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                  b)   L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  c)   Dalla ricevuta 16 luglio 2003 dell'UE di Lugano (doc. A) si evince che la debitrice con il versamento di fr. 704.95 ha saldato il suo debito nei confronti della __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.

                                         Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall'estratto delle esecuzioni 25 agosto 2003 dell'UE di Lugano risulta che contro l'appellante sono pendenti 41 esecuzioni, di cui 23 recenti essendo state promosse nel 2002 risp. nel 2003 per un importo complessivo di fr. 80'406.30. Di queste esecuzioni 10, promosse  dallo Stato del Canton Ticino risp. dalla Confederazione Svizzera risp. dalla __________ sono già giunte alla domanda di realizzazione, per tre è già stato eseguito il pignoramento e per altre tre è già stata emessa la comminatoria di fallimento. Le ulteriori 18 esecuzioni risalenti al periodo antecedente l'anno 2002 ammontano complessivamente a fr. 53'314.40 e sono giunte in buona parte alla domanda di realizzazione risp. alla comminatoria di fallimento. Questo dimostra che lo stato d'illiquidità in cui si trova l'appellante non è passeggero e che essa già da diversi anni non è più in grado di far fronte ai suoi impegni. Pertanto, considerato l'elevato indebitamento, nemmeno il versamento di fr. 25'000.--, effettuato il 17 luglio 2003 dall'appellante all'UE di Lugano (doc. A), è sufficiente a rendere verosimile la sua solvibilità. Di conseguenza non risultando adempiuto il presupposto della solvibilità, l'art. 174 cpv. 2 LEF non può essere applicato. Il fallimento di __________ va quindi confermato.

                                   2.   L'appello 17 luglio 2003 di __________ va pertanto respinto.

                                         Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   L'appello 17 luglio 2003 __________ è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento __________ a far tempo da

martedì __________ alle ore 10.00

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                         Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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