Incarto n. 14.2003.59
Lugano 18 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
visto il ricorso 14 luglio 2003 presentato da
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avverso
la decisione 10 luglio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella procedura promossa da
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vista la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’appello
richiamati gli art. 174 e 170 LEF
decreta 1. Al ricorso è accordato effetto sospensivo parziale.
2. L’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, via al Fiume 7, 6962 Viganello, allestirà l’inventario dei beni e provvederà all’annotazione della restrizione della facoltà di disporre dei beni immobili dell’appellante.
3. Intimazione a:
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per la Camera di esecuzione e fallimenti
giudice F. Cometta