Incarto n. 14.2003.103
Lugano 6 febbraio 2004 B/fp/fc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 9 ottobre 2003 presentata da
__________
contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza 11 dicembre 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da giovedì
11 dicembre 2003 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto
15 dicembre 2003 ne postula l'annullamento;
ritenuto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 17/18 dicembre 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 9 ottobre 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 400.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 3 dicembre 2003 nessuno è comparso.
C. Con decisione 11 dicembre 2003 la Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da giovedì 11 dicembre 2003 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 15 dicembre 2003 la __________ ha dichiarato di avere provveduto al pagamento di tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti, producendo tre ricevute 15 dicembre 2003 dell'UE di __________ (doc. _) e una dichiarazione sempre 15 dicembre 2003 dell'UE di __________ (doc. _), in cui viene dichiarato che contro la __________ non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano attestati di carenza di beni.
Considerato
In diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 15 dicembre 2003 dell'UE di __________ (doc. _) si evince che l'appellante con il versamento di fr. 545.-- ha saldato l'esecuzione in oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il requisito della solvibilità l'appellante ha prodotto una dichiarazione dell'UE di __________ 15 dicembre 2003 (doc. _), da cui risulta che contro la __________ non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di carenza di beni. Ciò dimostra che l'appellante non si trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della sua solvibilità appare pertanto come reso sufficientemente verosimile. Risultando pertanto adempiuti i requisiti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della __________ può essere annullato.
2. L'appello 15 dicembre 2003 della __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 15 dicembre 2003 della __________ è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 11 dicembre 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di __________, inc. FA.__________, nei confronti della __________ è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________.
Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
- __________;
- __________;
- Ufficio dei fallimenti di __________;
- Ufficio esecuzione di __________;
- Ufficio dei registri di __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria