Incarto n. 14.2003.102
Lugano 5 febbraio 2004/B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 9 ottobre 2003 presentata da
__________
contro
__________ patr. dall'avv.__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________ con sentenza
11 dicembre 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da giovedì
11 dicembre 2003 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto
16 dicembre 2003 ne postula l'annullamento;
ritenuto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 17/18 dicembre 2003 all'appello
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza 9 ottobre 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 660.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 3 dicembre 2003 nessuno è comparso.
C. Con decisione 11 dicembre 2003 la Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da giovedì 11 dicembre 2003 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 16 dicembre 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere pagato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e producendo uno scritto 15 dicembre 2003 __________ inviato alla Pretura, in cui quest'ultima conferma di avere ricevuto il pagamento il 10 dicembre 2003 (doc. _).
Considerato
In diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente del pagamento, effettuato ante dichiarazione di decozione, dell'esecuzione in esame n__________. Di conseguenza il fallimento della __________ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello 16 dicembre 2003 della __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti alla prima giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello 16 dicembre 2003 della __________ è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 11 dicembre 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di __________ inc. FA. __________, nei confronti della __________ è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________.
III. Intimazione:
- avv. __________;
- __________;
- Ufficio esecuzione di __________;
- Ufficio fallimenti di __________;
- Ufficio dei registri di __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il vicepresidente: La segretaria: