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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.02.2003 14.2002.86

February 27, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,103 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2002.86

Lugano 27 febbraio 2003 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile __________ promossa con istanza 8 maggio 2002 da

__________ patr. dallo studio legale __________  

contro

__________ patr. dallo studio legale __________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per gli importi di fr. 123'004,50 oltre interessi al 9,25% dal 30 maggio 2001, e fr. 5'228,25 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2001;

vista la sentenza 11 settembre 2002 della Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via definitiva l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,

preso atto dell’appello 23 settembre 2002 di __________ nonché delle osservazioni 28 ottobre 2002 della controparte;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                               che ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione;

                                               che la nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente nello stesso senso: Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80);

                                               che il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP);

                                               che in casu, non è contestata né contestabile l’applicabilità della Convenzione di Lugano (in seguito CL), il titolo di rigetto invocato (sentenza 28 novembre 2001 del Tribunale di __________, doc. B) essendo successivo all’entrata in vigore di questa convenzione per la Danimarca (paese di origine), avvenuta il 1. marzo 1996, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL), e tale titolo corrispondendo peraltro alla definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL;

                                               che la parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una decisione deve produrre una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità (art. 46 n. 1 CL), senza che sia necessaria una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera né mediante l’apposita postilla prevista all’art. 3 della convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4) (cfr. art. 49 CL e Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7. ed., Heidelberg 2002, n. 1 ad art. 56 EuGVO);

                                               che in concreto, l’escutente ha prodotto l’originale della sentenza danese del 28 novembre 2001 (doc. B1), debitamente firmata e munita del timbro del tribunale, di modo che la condizione dell’art. 46 n. 1 CL è da ritenere adempiuta;

                                               che la parte che chiede l’esecuzione deve, inoltre, produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata (art. 47 n. 1 CL), nonché, se si tratta di una decisione contumaciale, l’originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace (art. 46 n. 2 CL);

                                               che si evince dall’attestazione posta in calce alla sentenza danese (doc. B1) che la stessa è esecutiva e cresciuta in giudicato (cfr. in merito: Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3738; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 277);

                                               che risulta dall’attestazione di ricevuta allegata al doc. E, sottaciuta dall’appellante (cfr. appello, ad 2.4), che la petizione (“stævning” [cfr. doc. 2], “Klageschrift”) è stata regolarmente notificata all’escussa, così come la sentenza da delibare (cfr. attestazione di ricevuta allegata al doc. B1);

                                               che l’appellante eccepisce invero una violazione dell’art. 5 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione ed alla comunicazione degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale (RS 0.274.131) nonché della relativa dichiarazione della Svizzera, asserendo che la notifica della petizione e della decisione sarebbe nulla perché all’escussa è stata intimata una traduzione in lingua tedesca e non italiana;

                                               sennonché sia l’art. 5 sia la relativa dichiarazione della Svizzera riservano il caso dell’accettazione volontaria;

                                               che l’escussa ha volontariamente accettato la notifica di entrambi i suddetti atti firmando le attestazioni di ricevuta;

                                               che se l’appellante avesse ritenuto di non essere in grado di capire il senso degli atti ricevuti, avrebbe dovuto, conformemente al principio della buona fede, rifiutare la consegna oppure almeno contestarne successivamente – ma indilatamente – la validità presso il Tribunale d’appello o presso il tribunale danese;

                                               che la censura appellatoria appare inoltre manifestamente abusiva, l’amministratore unico di __________ essendo di origine svizzera tedesca e domiciliato in Svizzera interna (cfr. doc. G);

                                               che egli, secondo le stesse ammissioni della parte appellante (cfr. verbale d’udienza 11 luglio 2002, p. 6, terzultimo capoverso), padroneggia la lingua tedesca e la usa nei rapporti commerciali (cfr. fattura __________ 29 gennaio 2001 annessa al doc. E; timbro di __________ sulla procura 27 maggio 2002 di cui al doc. 8);

                                               che quo alla censura fondata sul fatto che il modulo di rogatoria non era redatto in lingua italiana ma soltanto in danese ed inglese, l’appellante è rinviata alla lettura dell’art. 7 della citata Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, che recita: “Le annotazioni stampate nel modulo modello allegato alla presente Convenzione sono obbligatoriamente redatte o in lingua francese, o in lingua inglese. Possono, inoltre, essere redatte nella lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato d’origine” (cpv. 1). “Gli spazi bianchi corrispondenti a tali annotazioni sono riempiti o nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese” (cpv. 2) (cfr. pure Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 2. ed., Berna/Stoccarda/Vienna 1998, p. 319 s. ad b);

                                               che l’appello, al limite del temerario, va pertanto respinto;

                                               che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 80 LEF; 46, 47 CL; 5 Conv. dell’Aia 15.11.65; 48, 49, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:                    

                                          1.   L’appello 23 settembre 2002 __________ è respinto.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità.

                                          3.   Intimazione a:

                                               – __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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