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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2003 14.2002.85

January 14, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·4,882 words·~24 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2002.85

Lugano 14 gennaio 2003 CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

Segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc. OS.2002.4 della Pretura di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell'istanza di sequestro del 13 marzo 2002 di

1. __________ 2. __________ 1, 2 rappr. dallo Studio legale __________  

Contro

__________ rappr. dall’avv. __________  

e dell'opposizione formulata il 4 aprile 2002 da

                                         __________

al decreto di sequestro 14 marzo 2002 emanato dalla Pretore di Lugano, Sezione 5;

opposizione accolta dalla stessa giudice, che con decisione 18 settembre 2002 ha così statuito:

“1.   L’opposizione 4/5 aprile 2002 di __________ al sequestro no. __________ decretato da questo Pretore il 14 marzo 2002 su istanza 13/14 marzo 2002 di __________ e __________ è ammessa.

       §     Di conseguenza, il sequestro no. __________ decretato in data 14 marzo 2002 è annullato.

2.    La richiesta di prestazione di una garanzia di CHF 600'000.-- in favore di __________ non è ammessa.

3.    La tassa di giustizia e le spese per fr. 1'500.-sono poste a carico della parte sequestrante __________ /__________, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.-- a titolo di indennità.

4.    omissis.”

decisione impugnata da __________ e __________, che con appello 30 settembre 2002 chiedono venga giudicato:

          “I -   In via preliminare

                 omissis (domanda di effetto sospensivo)

           II -. Nel merito

          1.    L’appello di __________ e __________, avverso la sentenza __________ del Pretore del Distretto di Lugano __________, prolata nella causa inc. No. OS.2002.0004 della Pretura del Distretto di Lugano – Sezione 5.

                 §     L’opposizione 04/05 aprile 2002 di __________ al sequestro No. __________ è respinta.

                 §§   Il sequestro No. __________ decretato il 14 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano __________ è confermato.

          2.    Protestate spese e ripetibili di prima e seconda istanza.”

Viste le osservazioni 22 novembre 2002 di __________;

Ritenuto

in fatto:                           

                                           A.   Con istanza 13 marzo 2002, __________ e __________, entrambi domiciliati a __________ (I), hanno chiesto alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nei confronti di __________ il sequestro ex art. 271 cpv.1 n. 4 LEF di “ogni e qualsiasi conto, avere, in particolare la relazione nro __________ ” intestato al sig. __________, sino a concorrenza dell’importo di fr. 1'196’000.--”.

                                                  Secondo gli istanti, che affermano di essere gli unici eredi di __________, deceduta il 10 luglio 2001, in forza del testamento olografo 23 gennaio 2001, il credito deriverebbe dall’illecita appropriazione da parte di __________ di beni di pertinenza della comunione ereditaria fu __________.

                                                  Quest’ultima aprì infatti il 1. febbraio 1993 la relazione “__________ ” presso il __________ di __________, di cui era l’unica intestataria e beneficiaria economica. Il 25 luglio 1997, su invito del consulente della banca, __________, essa, unitamente al nipote __________, aprì la relazione “__________ ” presso il __________, sulla quale ognuno dei cointestatari deteneva firma disgiunta. Sulla relazione sono confluiti tutti gli averi di “__________ ”. __________ aprì poi la relazione “__________ ”, oggetto del sequestro in esame, facendovi, a mente degli istanti, illecitamente confluire gli averi di “__________ ”. Il 23 febbraio 2001, __________ sporgeva contro il sequestrato denuncia penale per i titoli di appropriazione indebita e amministrazione infedele, sfociata nel decreto di non luogo a procedere 14 maggio 2001. L’istanza di promozione dell’accusa promossa dagli istanti veniva respinta dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) il 7 febbraio 2002.

                                           B.   Il 14 marzo 2002, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato il sequestro come richiesto.

                                           C.   Il 4 aprile 2002, __________ ha interposto opposizione al sequestro.

                                                  All’udienza di contraddittorio tenutasi il 6 giugno 2002, l’opponente ha, in sostanza, fatto valere che i beni confluiti dal conto “__________ ” in una delle due rubriche del conto “__________ ” gli erano stati donati da __________, così come accertato dal Procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere e confermato dalla CRP, in base alla testimonianza del funzionario di banca __________, mentre gli averi presenti nella seconda rubrica erano della moglie dell’opponente. Pertanto, __________ non avrebbe commesso alcun illecito ai danni dei sequestranti. In via subordinata, l’opponente ha chiesto che venisse imposto a questi di prestare una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 600'000.--.

                                                  Degli altri motivi delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, solo nella misura in cui sono stati ripresi in sede di appello.

                                           D.   Con sentenza 18 settembre 2002, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’opposizione di __________ e respinto la domanda di prestazione di garanzia.

                                                  In sintesi, ella ha ritenuto inverosimile la pretesa vantata dai sequestranti, a motivo che dalla testimonianza di __________, corroborata dalle sentenze penali già menzionate, risultava che fu volontà di __________ che tutti i beni pervenuti dal conto “__________ ” sulla relazione “__________ ” fossero destinati al nipote __________. La prima giudice ha d’altronde respinto l’eccezione di nullità della donazione sollevata dagli istanti per carenza della forma dell’atto pubblico imposta dall’art. __________ del Codice civile italiano, ritenendo applicabile il diritto svizzero, in base ad un testo di legge commentato e ad un parere prodotti dall’opponente.

                                           E.   Con appello 30 settembre 2002, __________ e __________ chiedono la reiezione dell’opposizione e la conferma del sequestro.

                                                  Gli appellanti rimproverano innanzitutto alla prima giudice di aver proceduto all’esame della verosimiglianza del credito sul quale è stato fondato il sequestro senza essersi pronunciata sull’argomento sollevato dagli istanti in sede di udienza, secondo il quale il sequestro in esame costituirebbe una misura cautelare ai sensi dell’art. 24 della Convenzione di Lugano (CL, RS 0.275.11) la cui concessione non potrebbe essere resa più difficoltosa dalla LEF.

                                                  A titolo subordinato, gli appellanti asseriscono che la Pretore non avrebbe potuto scostarsi dal convincimento raggiunto al momento dell’emanazione del decreto di sequestro, poiché l’opponente non avrebbe poi portato alcuna nuova giustificazione che non fosse già nota precedentemente, visto che gli appellanti avevano prodotto gli atti dell’incarto penale già con l’istanza di sequestro. Rimproverano inoltre alla giudice di prime cure di non aver tenuto conto di diverse circostanze di fatto allegate in prima sede (cointestazione e suddivisione del conto “__________ ”, denuncia di __________ da parte di __________ prima del suo decesso, azione creditoria promossa dagli appellanti avverso __________ e __________ avanti il Tribunale di __________).

                                                  Essi fanno inoltre valere:

                                                  ●  che la tesi della donazione non può essere fondata sull’incarto penale, poiché i considerandi del decreto di non luogo a procedere non crescono in giudicato e comunque non escludono che __________ abbia a restituire in sede civile gli averi sottratti dal conto “__________ ”;

                                                  ●  che appare strana una “donazione” per la quale la “donante” mantiene il potere di disposizione sugli averi “donati”, i quali sono stati trasferiti sul conto “__________ ” solo oltre due anni dopo;

                                                  ●  che il testamento 30 marzo 1995 a favore di __________ è irrilevante in quanto revocato da quello successivo del 23 gennaio 2001 a favore dei sequestranti;

                                                  ●  che l’”animus donandi” non è stato comprovato;

                                                  ●  che gli intendimenti di __________ così come esposti a __________ erano semmai quelli di una donazione per causa di morte, automaticamente decaduta per effetto del testamento 23 marzo 2001.

                                           F.    Nelle sue osservazioni, la parte sequestrata rileva come l’art. 24 CL, a differenza dell’art. 39 CL, non regola le condizioni della misura cautelare, di modo che la concessione del sequestro va esaminata alla luce degli art. 271 ss. LEF.

                                                  Evidenzia inoltre come l’accoglimento dell’opposizione al sequestro sia la conseguenza di una diminuzione sensibile della plausibilità della tesi dei sequestranti dopo l’intervento dell’opponente.

                                                  L’opponente prende atto che la controparte non contesta più la donazione per carenza di forma. Egli afferma inoltre che, sebbene in astratto non vincolino il giudice civile, le decisioni del Procuratore pubblico e della CRP, che ammettono l’esistenza di una donazione, sono invece determinanti per la questione della verosimiglianza del credito nell’ambito di una procedura di sequestro, in quanto si tratta di pareri autorevoli e neutri che scaturiscono da una competente ponderazione della documentazione e degli interrogatori agli atti. Viene anche rilevato come la testimonianza di __________ che attesta la donazione, non sia stata contestata.

                                                  L’opponente fa infine osservare come il testamento del 23 gennaio 2001 non revochi espressamente quello del 20 marzo 1995 e non sia nemmeno in contrasto con quest’ultimo. Infatti, il testamento posteriore istituisce i sequestranti quali eredi universali limitatamente agli immobili, gioielli e conti correnti, mentre quello precedente attribuiva al sequestrato “quanto posseggo all’estero”. Orbene, i fondi esteri sono sempre (e quasi interamente) stati investiti in titoli ed azioni: il riferimento ai conti correnti nel testamento del 2001 pertanto non può valere che per il denaro liquido sui conti in Italia.

Considerando

in diritto:                         

                                           1.    Questioni procedurali

                                        1.1.   Gli appellanti, in quanto fondano il proprio credito sulla loro asserita qualità di coeredi della successione indivisa fu __________, sono da ritenere nell’ambito della presente causa litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 CPC (per il rinvio dell’art. 25 LALEF), ciò che giustifica che l’appello sia stato presentato congiuntamente.

                                        1.2.   Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.

                                        1.3.   Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).

                                        1.4.   Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF), rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 38 ad art. 278).

                                        1.5.   La nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, op. cit., n. 44-45 ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).

                                        1.6.   L’oggetto della procedura di opposizione ai sensi dell’art. 278 LEF non è la verifica della regolarità del decreto di sequestro al momento in cui è stato emanato, bensì un riesame (completo) da parte del giudice del sequestro dell’esistenza o dell’inesistenza dei presupposti del sequestro (cfr. art. 272 LEF) al momento in cui la decisione su opposizione viene prolata (cfr. Artho von Gunten, op. cit., p. 85 i.f.) e alla luce delle risultanze del contraddittorio. L’opposizione ex art. 278 LEF non è una via di appello ma di riconsiderazione (cfr. Gilliéron, op. cit., p. 134 ad IV.A; Louis Dallèves, Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 21 s., ad chapitre V, B.1°). Di conseguenza, sono ammessi nova, di qualsiasi tipo (cfr. infra cons. 1.6e). La censura degli appellanti secondo la quale la prima giudice non avrebbe potuto scostarsi dal convincimento raggiunto al momento dell’emanazione del decreto di sequestro è quindi insostenibile: anche se l’opponente non produce alcun documento su cui si possa fondare la convinzione del giudice del sequestro (ciò che non è il caso nella fattispecie, cfr. doc. 3, 12 e 13 e sentenza impugnata p. 7 e 8), questi può senz’altro in sede di opposizione giungere ad una conclusione diversa sulla scorta delle sole allegazioni dell’opponente – se del caso fondate sui documenti addotti dal sequestrante –, le quali, all’occasione di un esame comunque più attento perché non condizionato dall’urgenza di emanare il decreto di sequestro, possono condurre il giudice a vedere i fatti allegati dal sequestrante sotto un’altra e più convincente luce oppure a prendere in considerazione fatti non allegati o addirittura taciuti ad arte dalla parte sequestrante.

                                        1.7.  

                                           a)    Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massima dispositiva ("Dispositionsma­xime"), il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Jérôme Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta stante ("Beweismittel­beschränkung"), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/ Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10; di diverso parere: Artho von Gunten, op. cit., p. 79 s., che però non convince, cfr. CEF 15 maggio [14.2002.6], cons. 1.5a).

                                                  Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

                                           b)   I principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte. Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che in diritto – ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del gravame.

                                                  È parimenti inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara e dettagliata dell’appello, posta all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (applicabile in casu per il rinvio dell’art. 25 LALEF), il richiamo all’esposizione delle circostanze di fatto o ai motivi di diritto esposti negli allegati introdotti in prima istanza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 309, con rif.; CEF 3 maggio 2001 [14.2001.10], cons. 1.5b).

                                           c)    Quando una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà spontaneamente, in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura sommaria, si applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad elementi affidabili, non bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far capo, se del caso, a pareri oggettivi di istituti – ad esempio l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna – o autori neutri. In caso di omissione, il giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).

                                           d)   Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

                                                  1)    vi è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; STF 5P.248/2002, cons. 2.3; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

                                                  2)    dall’esame degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

                                                  Per garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron, BlSchK 1995, p. 132; Piégai, op. cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.).

                                           e)    Secondo l'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5.e) sono ricevibili sia i veri nova che gli pseudonova.

                                                  Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i nova di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).

                                           2.    Condizioni materiali per la concessione del sequestro

                                                  Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                                  1. del credito;

                                                  2. di una causa di sequestro;

                                                  3. di beni appartenenti al debitore.

                                        2.1.   Secondo gli appellanti, il sequestro in esame costituisce una misura cautelare ai sensi dell’art. 24 CL, ciò che escluderebbe l’applicazione delle norme della LEF che ne rendono la concessione più difficoltosa, in particolare l’esigenza relativa alla verosimiglianza del credito. Si tratta di un’allegazione nuova – in prima sede gli appellanti avevano certo fatto riferimento all’art. 24 CL, ma solo per contestare la necessità di rendere verosimile l’esistenza di una causa di sequestro ai sensi dell’art. 271 LEF –, che però risulta ricevibile in questa sede (cfr. supra cons. 1.7e). Essa va però respinta. L’art. 24 CL si limita in effetti a riconoscere alle parti alla Convenzione – senza imporgliela – una competenza generale in materia di misure cautelari (cfr. Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, Berna 1996, n. 1656; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 7. ed., Heidelberg 2002, n. 6 ad art. 31 EuGVÜ). Le condizioni, il contenuto e gli effetti di tali misure sono invece disciplinate dal diritto nazionale (cfr. DTF 126 III 159 i.f.; Donzallaz, op. cit., n. 1592; Kropholler, n. 1 ad art. 31 EuGVÜ). Come rettamente rilevato dall’appellato, gli appellanti appaiono quindi confondere l’art. 24 CL con l’art. 39 CL, in quanto solo quest’ultima norma conferisce (al creditore titolare di una sentenza di exequatur) un diritto incondizionato alla concessione di misure cautelari (nello Stato richiesto) (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 1602).

                                        2.2.   Stabilita l’applicabilità dell’art. 272 cpv. 1 LEF, occorre pertanto verificare se gli appellanti hanno sufficientemente reso verosimile il loro asserito credito. Nel caso concreto, deve anzitutto essere risolta la questione centrale di sapere se i fondi trasferiti dal sequestrato sul conto “__________ ” gli sono stati o no donati da __________.

                                           a)    A questo proposito, occorre richiamare agli appellanti che secondo la giurisprudenza di questa Camera (cfr. supra cons. 1.7d), l’opposizione va accolta non soltanto quando la parte sequestrata comprova l’inesistenza del credito vantato dal sequestrante (o di un altro presupposto dell’art. 272 LEF), ma già quando la rende verosimile, ossia quando fa nascere nella mente del giudice del sequestro la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante. La tesi di Piégai (op. cit., p. 174-175; nello stesso senso: la 1ère Section de la Cour de Justice de Genève, nella sua decisione 8 luglio 1999 pubblicata in SJ 2000 I 332, cons. 2; cfr. pure Matteo Pedrotti, Le séquestre international, tesi Friborgo 2001, p. 268 s. ad 3), secondo la quale le “condizioni di diritto materiale” (esistenza del credito e l’appartenenza dei beni al debitore) sono da ritenere rese sufficientemente verosimili già quando il preteso debitore non riesce a recare una prova completa della loro inesistenza non può infatti essere seguita, perché non corrisponde al testo dell’art. 272 LEF né all’intenzione del legislatore (cfr. FF 1991 III 116 ad 208 a.i. e 119 ad 208.2). Nel caso di specie, la prova dell’“animus donandi” non è quindi indispensabile per l’accoglimento dell’opposizione, la semplice verosimiglianza preponderante essendo sufficiente. Nel medesimo ordine d’idee, le decisioni penali del Procuratore pubblico e della CRP, pur non vincolando il giudice del sequestro e pur non attestando dal profilo del diritto civile l’esistenza di una donazione, rappresentano indizi importanti a favore della verosimiglianza della tesi dell’appellato.

                                           b)   Gli appellanti qualificano come strana una “donazione” per la quale la “donante” ha mantenuto il potere di disposizione sugli averi “donati”, i quali sono poi stati trasferiti sul conto “__________ ” solo oltre due anni dopo.

                                                  In primo luogo, occorre rilevare che in diritto svizzero, la cui applicazione non è più contestata in questa sede, è possibile giuridicamente concepire una donazione manuale di un conto e/o di un deposito bancario con mantenimento di un (co-)diritto di disposizione a favore del donante sotto la forma dell’apertura di un conto/deposito collettivo intestato sia al donatario che al donante, poiché le relazioni – esterne – con la banca (contratto di mandato/deposito) e le relazioni – interne – tra i contitolari del conto/deposito collettivo vanno distinte (cfr. DTF 94 II 171; Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a. ed., Ginevra 2000, p. 453 ad 4). Così, i valori registrati in un conto collettivo o custoditi in un deposito collettivo possono avere quale titolare, risp. proprietario, uno solo dei due contitolari del conto/deposito, nello stesso modo che il procuratore di un conto/deposito può disporne senza essere titolare dei valori depositati.

                                                  In secondo luogo, risulta dall’interrogatorio di __________ che __________ ha, nel luglio 1997, chiesto la mutazione dell’intestazione del conto “__________ ” (cfr. doc. A, p. 2 i.f.) – e dal contesto appare che la mutazione doveva essere fatta a favore di __________ –, operazione che per motivi tecnici ha necessitato l’estinzione della relazione “__________ ” e l’apertura di un nuovo conto (“__________”). L’idea di aprire un conto cointestato e non semplicemente a nome del solo nipote è stata del funzionario bancario (doc. A, p. 3 a.i.). __________ ha però esplicitamente confermato a quest’ultimo il suo desiderio di donare i fondi a __________ (doc. A, p. 3, 2. capoverso). Fatto sta comunque che mentre __________ era solo procuratore della relazione “__________ ” è diventato contitolare del conto “__________ ”, ciò che, indipendentemente dalla testimonianza di __________, depone anche a favore della tesi della donazione, come pure il successivo disinteresse di __________ per la relazione “__________ ” (cfr. doc. A, p. 3, 3. capoverso, p. 4, 3. capoverso, e p. 5).

                                           c)    La censura appellatoria fondata sulla suddivisione del conto “__________ ” in due rubriche non è stata motivata a termini di diritto (cfr. supra cons. 1.7b) e va quindi ignorata. Va comunque rilevato che __________ ha dato una motivazione convincente a questo proposito (cfr. doc. A, p. 3), che gli appellanti non hanno contestato.

                                           d)   Gli appellanti fanno inoltre valere che gli intendimenti di __________ erano semmai quelli di una donazione per causa di morte, che sarebbe decaduta per effetto del testamento 23 marzo 2001 redatto a loro favore. Dalla testimonianza di __________, che non viene contestata in sé, non risulta però quanto asseverato dagli appellanti.

                                           e)    Nell’atto appellatorio si fa anche riferimento al fatto che __________ abbia prima del suo decesso sporto denuncia penale contro __________ per appropriazione indebita ed amministrazione infedele. Siffatta circostanza non è però necessariamente determinante, perché la donatrice può anche successivamente avere avuto un ripensamento, che però non è idoneo ad annullare la donazione. Un forte indizio in tale direzione sta nel fatto che in occasione dell’ultimo incontro con __________ nel mese di febbraio 2001, secondo la testimonianza di quest’ultimo, __________ gli ha nuovamente confermato di aver inteso donare i soldi al nipote (cfr. doc. A, p. 4 i.f.). Anche in questo caso, gli appellanti non hanno contestato in questa sede le affermazioni di __________, quand’anche su fatti avvenuti in presenza dell’appellante __________ in __________.

                                           f)     Ciò posto, la tesi della donazione appare nettamente più verosimile di quella sostenuta dagli appellanti. La decisione della prima giudice va quindi confermata.

                                        2.3.   A titolo abbondanziale, è bene rilevare come la legittimazione attiva dei sequestranti, a prescindere dalla donazione, appaia comunque discutibile, nella misura in cui il testamento del 23 gennaio 2001 (doc. L) a loro favore non revoca esplicitamente quello del 20 marzo 1995 (doc. 3), con cui __________ attribuiva a __________ i di lei beni situati all’estero (e quindi anche i beni oggetto del sequestro), né sembra in contraddizione con il testamento anteriore. Infatti, sebbene nel testamento più recente la testatrice nomina gli appellanti quali eredi “universali”, la disposizione è limitata agli immobili, ai beni della sua abitazione, ai conti correnti ed ai gioielli, e non sembra estendersi ai titoli, in particolare a quelli depositati all’estero. A conferma del carattere limitato della disposizione, si può d’altronde osservare come nell’ultimo predicato la testatrice scrive “che di tutto ciò divideranno a metà” (sottolineatura della scrivente Camera) e non “ che di tutto divideranno a metà”.

                                           3.    L’appello 30 settembre 2002 di __________ e __________ entrambi in __________, va pertanto respinto.

                                                  La tassa di giustizia e le indennità di appello seguono il grado di soccombenza.

Richiamati gli art. 271 ss. LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                     

                                           1.    L’appello 30 settembre 2002 di __________ e __________ entrambi in __________, è respinto.

                                           2.    La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 2’250.--, già anticipata dagli appellanti, rimane a loro carico, con l’obbligo di rifondere a __________, __________, fr. 9'000.-- a titolo di indennità.

                                           3.    Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                                  Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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