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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.10.2002 14.2002.82

October 28, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,766 words·~19 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2002.00082

Lugano 28 ottobre 2002 CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc. OS.2002.3 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza dell'istanza di sequestro del 6 marzo 2002 di

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

e dell'opposizione formulata il 6 marzo 2002 da

                                         __________

al decreto di sequestro 1. febbraio emanato dalla Pretore di Lugano, Sezione 5;

opposizione respinta dalla stessa giudice, che con decisione 2 settembre 2002 ha così statuito:

“1.   L’opposizione 6/7 marzo 2002 non è ammessa e di conseguenza il sequestro no. __________ decreta da questa Pretura in data 1. febbraio 2002 su istanza di __________ è confermato.

2.    La tassa di giustizia e le spese per fr. 400.-sono poste a carico dell’istante/opponente, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3’600.-- a titolo di indennità.

3.    omissis.”

decisione impugnata da __________, che con appello 12 settembre 2002 chiede venga giudicato:

“1.   Il ricorso è integralmente accolto.

       Di conseguenza la decisione pretorile è annullata e:

       1.1     Il sequestro N. __________ è revocato.

       1.2     L’esecuzione N. __________ è annullata e cancellata.

       1.3     Tasse, spese e ripetibili di prima istanza a carchi di __________.

2.    Protestate tasse, spese e ripetibili.”

Viste le osservazioni 3 ottobre 2002 di __________;

Ritenuto

in fatto:                           

                                           A.   Con istanza 1. febbraio 2002, __________, domiciliato in Italia, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nei confronti di __________, pure domiciliato in Italia, il sequestro ex art. 271 cpv.1 n. 4 LEF (domicilio all’estero del debitore) presso la __________, a concorrenza di fr. 375'525,90 (Euro 249'934,05) oltre fr. 77'552.-- a titolo di interessi e spese, dei “beni, titoli, carte valori, contanti, crediti e quant’altro, nulla escluso, appartenenti alla __________, di cui beneficiario esclusivo è il convenuto signor __________ ”.

                                                  Il sequestrante fonda il suo credito sulla tassa di successione di Lit. 497'989’000 che egli, in qualità di erede universale del padre del debitore sequestrato, cav. __________, ha pagato il 24 dicembre 2001 al fisco italiano per la designazione del figlio da parte del padre quale secondo beneficiario esclusivo, dopo sé stesso, degli attivi della fondazione __________ di __________.

                                           B.   Sempre il 1. febbraio 2002, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato il sequestro come richiesto.

                                           C.   Il 6 marzo 2002, __________ ha interposto opposizione al sequestro, contestando la realizzazione di tutti i presupposti materiali del sequestro. All’udienza di discussione, la parte sequestrata ha tuttavia dichiarato non contestare l’appartenenza dei beni sequestrati a __________ e ha concluso in via subordinata alla riduzione dell’importo sequestrato a fr. 35'000.--, pari al 20% dell’imposta richiesta con l’avviso di liquidazione.

                                           D.   Con sentenza 2 settembre 2002, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, non ha ammesso l’opposizione.

                                                  Dopo aver constatato che la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati non era più litigiosa e ritenuto verosimile l’esistenza del credito vantato dal sequestrante, la prima giudice ha considerato anche realizzato il presupposto della causa di sequestro, essendo da considerare quale legame sufficiente del credito con la Svizzera ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il fatto che il decesso del cav. __________ sia avvenuto a Mendrisio, che egli possedeva un diritto di usufrutto su una casa sita a __________, e che l’amministrazione della fondazione __________ era opera dall’avv. __________ di __________, membro del consiglio di fondazione, presso il quale erano depositati tutti gli atti della fondazione e al quale era stato impartito l’ordine di comunicare l’esistenza della fondazione alle autorità giudiziarie italiane in caso di contestazione delle disposizioni testamentarie.

                                           E.   Con appello 12 settembre 2002, __________ chiede l’accoglimento della sua opposizione e la revoca del sequestro.

                                                  L’appellante riafferma l’inverosimiglianza del credito vantato dal sequestrante e l’inesistenza di un legame sufficiente con la Svizzera. In merito a questo ultimo presupposto, l’appellante considera irrilevanti le circostanze ritenute dalla prima giudice, in particolare per quelle riferite alla fondazione, poiché non costituisce legame sufficiente con la Svizzera il fatto che i beni da sequestrare si trovino in questo Stato, anche se detenuti da una banca svizzera. Del resto, la fondazione ha sede a __________ e le decisioni in seno alla stessa sono sempre state prese a __________ collegialmente da entrambi i membri del Consiglio di fondazione. D’altronde, il padre del sequestrato era domiciliato in Italia (dal 1988) al momento del suo decesso.

                                           F.    Nelle sue osservazioni, il sequestrante, sulla questione della causa del sequestro, sottolinea come i legami fra il cav. __________ e la Svizzera furono intensissimi e come il patrimonio della fondazione è sempre stato gestito a Lugano dall’amministratore avv. __________, ivi residente. Inoltre, vi è un legame fra credito e beni oggetto del sequestro, siti in Svizzera, poiché la tassa di successione, il cui rimborso viene chiesto dal sequestrante al legatario, dovrebbe essere pagato mediante parziale utilizzazione del capitale di pertinenza della fondazione.

Considerando

in diritto:                          1.    Questioni procedurali

                                        1.1.   Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a fr. 2’000.-- competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.

                                        1.2.   Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 2 ad § 51; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).

                                        1.3.   Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF), rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p. 135) – se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro – contestate dall’opponente – risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 71 ad § 51), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 38 ad art. 278).

                                        1.4.   La nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, op. cit., n. 44-45 ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli fr. 8’000.--, la Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF nonché 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., n. 74 ad § 51; Reeb, op. cit., p. 482).

                                        1.5.

                                           a)    Tutte le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale tipo di procedura devono rispettare la massime dispositiva ("Dispositionsma­xime"), il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Jérôme Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta stante ("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10; di diverso parere: Artho von Gunten, op. cit., p. 79 s., che però non convince, cfr. CEF 15 maggio [14.2002.6], cons. 1.5a).

                                                  Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Fabienne Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, op. cit., p. 138, B; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

                                           b)   I principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere ad un giudizio sollecito. Il giudice del sequestro non deve ricercare tra tutti i documenti prodotti quelli che potrebbero essere determinanti a sostegno delle allegazioni della parte. Quest'ultima non può limitarsi ad indicare tesi descrittive – sia fattuali che in diritto – ma deve sostanziarle con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro ai documenti topici a sostegno. In caso di omissione, le allegazioni non debitamente motivate saranno ignorate per carenza di forma del gravame.

                                           c)    Quando una parte allega l'applicazione del diritto straniero, essa dovrà spontaneamente, in deroga parziale all'art. 16 cpv. 1 LDIP, che, in procedura sommaria, si applica solo per analogia (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84), stabilirne il contenuto, in base ad elementi affidabili, non bastando dichiarazioni di liberi professionisti, ma dovendo far capo, se del caso, a pareri oggettivi di istituti – ad esempio l'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna – o autori neutri. In caso di omissione, il giudice applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).

                                           d)   Vi è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero (Piégai, op. cit., n. 792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

                                                  1) vi è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

                                                  2) dall’esame degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

                                                  Per garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron, BlSchK 1995, p. 132; Piégai, op. cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che l'imposizione di una garanzia possa supplire l'assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.).

                                           e)    Secondo l'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], cons. 1.5.e) sono ricevibili sia i veri nova che gli pseudonova.

                                                  Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i nova di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], cons. 3).

                                           f)     Con scritto 10 ottobre 2002, l’appellante ha chiesto la citazione delle parti per un dibattimento orale ai sensi dell’art. 324 CPC. A prescindere dal fatto che tale facoltà – da interpretare ed applicare in modo restrittivo – spetta solo alla Camera giudicante se lo ritiene utile ai fini del giudizio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 324), il principio di celerità che informa il diritto esecutivo federale ne vieta un’applicazione analogica ai sensi dell’art. 25 LALEF, riservato comunque il diritto per l’appellante di presentare una replica scritta limitata alle allegazioni e mezzi di prova nuovi allegati in sede di osservazioni all’appello. L’istanza 10 ottobre 2002 è quindi irricevibile.

                                           2.    Condizioni materiali per la concessione del sequestro

                                                  Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                                  1. del credito;

                                                  2. di una causa di sequestro;

                                                  3. di beni appartenenti al debitore.

                                           3.    Causa del sequestro

                                                  Unica causa di sequestro invocato dal sequestrante è quella prevista all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (assenza di dimora in Svizzera del debitore).

                                        3.1.   L’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF – a differenza di quanto vale per le altre cause di sequestro – esige che il credito del sequestro (cosiddetta “Arrestforderung”) abbia un “legame sufficiente con la Svizzera”, rispettivamente si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.1 LEF. La pretesa di __________ non si fonda tuttavia né su una sentenza né su un riconoscimento di debito nel senso della norma citata, di modo che un sequestro può essere concesso soltanto nella misura in cui la medesima pretesa abbia un legame sufficiente con la Svizzera nel senso della norma citata.

                                           a)    In linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non dev’essere interpretata in modo restrittivo (cfr. DTF 123 III 494; Reeb, op. cit., p. 440 s.; Lucien Gani, Le “lien suffisant avec la Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l’étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92 (1996), p. 229 s.); nell’applicazione della nuova norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”), volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro.

                                           b)   Indiscusso è in ogni caso che non costituisce un legame sufficiente con la Svizzera il fatto che i beni da sequestrare si trovino in questo Stato (ad es. Gani, op. cit., p. 230; von Artho, op. cit., p. 135 i.f.), anche se detenuti da una banca svizzera (DTF 123 III 495-496). Nel caso di specie, sono quindi irrilevanti tutte le circostanze allegate dalla prima giudice e dal sequestrante che si riferiscono alla fondazione a nome della quale sono intestati i conti sequestrati (domicilio degli amministratori della fondazione, luogo dell’amministrazione, luogo di decesso e beni immobiliari del beneficiario principale).

                                                  Il fatto poi che vi sia un legame tra il credito vantato dal sequestrante e i beni sequestrati (che costituiscono l’assetto fiscale in base al quale si è calcolata l’imposta il cui pagamento da parte del sequestrante gli avrebbe conferito il diritto di rivalsa su cui è fondato il sequestro) è pure irrilevante dal profilo dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, in ogni caso nella fattispecie, dato che il legame è solo indiretto: non sono i beni sequestrati all’origine della pretesa del sequestrante – come potrebbe essere il caso se essi fossero stati rubati a quest’ultimo e mescolati ai beni del sequestrato – bensì il pagamento dell’imposta. Al massimo tale circostanza andrebbe considerata se l’appellante avesse, prima del sequestro, spostato i beni potenzialmente sequestrabili in Svizzera nell’unico intento di ostacolare in modo ingiustificato l’esercizio della sua pretesa da parte del sequestrante (cfr. von Artho, op. cit., p. 136 e nota 51, con rif.). In concreto tuttavia, la situazione è ben diversa, poiché l’appellante è diventato secondo beneficiario esclusivo degli attivi della fondazione quando essi erano già localizzati in Svizzera.

                                           c)    È comunemente ammesso che vi sia un legame sufficiente con la Svizzera quando vi è un foro o quando applicabile è il diritto svizzero (cfr. Louis Gaillard Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurich 1997, n. 36-38; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l’art. 271 al. 1er ch. 4 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 397): in altri termini quando esiste un punto di collegamento secondo il diritto internazionale privato (cfr. Stoffel, op. cit., p. 274; von Artho, op. cit., p. 136 i.f.).

                                                  Nel caso di specie, il sequestrante fonda il suo asserito credito sul diritto di rivalsa che gli spetterebbe per aver pagato una tassa dovuta a titolo principale dall’appellante, in quanto, quale erede, obbligato solidalmente con il legatario ex art. 36 D. Lgs 346/90 (cfr. osservazioni, p. 6 ad 4/5).

                                                  Il diritto di rivalsa appare quindi retto dal diritto italiano, sia che lo preveda il diritto tributario sia che se lo si fonda sulle regole civili in materia di indebito arricchimento: il diritto regolatore del rapporto giuridico tra le parti ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 LDIP è infatti il diritto fiscale italiano e comunque l’arricchimento si è prodotto in Italia (cfr. art. 128 cpv. 2 LDIP), Stato in cui le due parti sono domiciliate. Ma anche dal profilo del diritto internazionale successorio sembra applicabile il diritto italiano, essendo il cav. __________ – di nazionalità italiana – domiciliato in Italia al momento del decesso (cfr. appello, p. 3 ad 3 e art. 91 cpv. 1 LDIP).

                                                  Secondo le stesse allegazioni del sequestrante nell’atto di citazione del sequestrato davanti al Tribunale di __________, non vi è alcun foro in Svizzera per l’azione di convalida del sequestro (doc. 21 ad 1). Non vi è quindi nemmeno da questo profilo legame sufficiente con il nostro paese.

                                           4.    Altri presupposti

                                                  Considerato che il sequestrante non ha reso verosimile l’esistenza di una causa di sequestro, l’esame degli altri presupposti si rivela superflua.

                                           5.    Annullamento dell’esecuzione n. __________

                                                  Il petitum n. 1.2 – nei due gradi di giurisdizione – tendente all’annullamento dell’esecuzione n. __________ (promossa verosimilmente a convalido del sequestro) è irricevibile. Solo l’Ufficio di esecuzione e fallimenti che la dirige, risp. l’autorità di vigilanza qualora l’Ufficio dovesse respingere la domanda d’annullamento, sono competenti per pronunciarsi sulla questione.

                                           6.    L’appello 12 settembre 2002 __________ va quindi parzialmente accolto.

                                                  La tassa di giustizia e le indennità di appello seguono il grado di soccombenza.

Richiamati gli art. 271 cpv. 1 n. 4, 278 LEF, 48, 49, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:                     

                                           1.    L’istanza 10 ottobre 2002 __________ chiedente la citazione delle parti per un dibattimento orale è irricevibile.

                                           2.    L’appello 12 settembre 2002 __________, è parzialmente accolto.

                                        2.1.   Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 2 settembre 2002 (EOS.2002.3) della Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:

                                                  “1.   L’opposizione 6/7 marzo 2002 di __________ è ammessa e di conseguenza il sequestro n. __________ decretato il 1. febbraio 2002 su istanza di __________ è revocato.

                                                    2.  La domanda (petitum n. 1.2) tendente all’annullamento dell’esecuzione n. __________ è irricevibile.

                                                    3.  La tassa di giustizia in fr. 400.-- è posta a carico di __________ per fr. 40.-- e di __________ per fr. 360.--, il quale rifonderà a __________ fr. 3'300.-- a titolo di indennità ridotta.”

                                        2.2.   La domanda (petitum n. 1.2) tendente all’annullamento dell’esecuzione n. __________ è irricevibile.

                                           3.    La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ per fr. 60.-- e di __________ per fr. 540.--, il quale rifonderà a __________ fr. 2'000.-- a titolo di indennità ridotta.

                                           4.    Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                                  Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

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