Incarto n. 14.2002.74
Lugano 23 aprile 2003 B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 marzo 2002 da
__________ __________ ambedue patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 23 aprile/3 luglio 2001 dell'UEF di Riviera;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera con sentenza 4 luglio 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, notificato il 3 luglio 2001, è rigettata in via provvisoria per fr. 33'440.-- oltre interessi al 5% dal 1. marzo 2001 e spese esecutive.
2. La tassa di giustizia globale di fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, va a carico della parte convenuta, la quale rifonderà inoltre alla controparte fr. 300.-- di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 6 agosto 2002
ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 3 settembre 2002 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
In fatto: A. Con PE n. __________del 23 aprile/3 luglio 2001 dell'UEF di Riviera __________ e __________ hanno escusso __________ per l'incasso di fr. 35'530.-- oltre interessi al 5% dal 1. marzo 2001, indicando quale titolo di credito: "Pigioni arretrate dal 01.10.2000 -01.02.2001 - contratto di locazione del 01.05.1988 e sentenza Pretura di Riviera del 26.04.2000."
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. I procedenti fondano la loro pretesa su un contratto di locazione concluso con l'escussa e __________ nel maggio 1988 in relazione ad un appartamento sito a __________a (doc. A). I creditori hanno prodotto una sentenza 26 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera (doc. B), con cui veniva riconosciuto l'importo di fr. 26'070.-- oltre accessori per pigioni arretrate da novembre 1997 a settembre 1999. Con l'esecuzione in oggetto i locatari pretendono il pagamento delle pigioni di fr. 2'090.-- al mese fino allo sfratto dell'escussa, indicando quale periodo dal 1. ottobre 2000 al 1. febbraio 2001, per un importo complessivo di fr. 35'530.-- oltre all'interesse del 5% dal 1. marzo 2001.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sollevato l'eccezione di litispendenza, rilevando che la sentenza 26 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera è oggetto di un'azione di disconoscimento del debito, con la quale viene chiesto di accertare la completa inesistenza del debito dell'escussa nei confronti dei procedenti per pigioni arretrate. Secondo la debitrice l'accoglimento dell'azione di disconoscimento implica necessariamente l'inesistenza, per gli stessi motivi invocati, anche di ogni debito successivo per pigioni non pagate. Di conseguenza l'accertamento dell'inesistenza del debito è un presupposto essenziale anche per la procedura in esame, benché si tratti di pigioni arretrate a partire dal 1. ottobre 2000.L'escussa ha sostenuto che anche se si tratta di mensilità successive, non può essere ritenuto che nel periodo in esame sia stato ancora valido il contratto di locazione doc. A. Infatti il menzionato contratto è stato firmato anche da __________, con il quale i locatori hanno raggiunto un accordo transattivo che ha liberato interamente quest'ultimo dal pagamento delle pigioni. Secondo __________ il contratto di locazione non costituisce più titolo di rigetto e il rapporto instauratosi tra le parti per il periodo successivo al 1. ottobre 2000 rappresenta una mera relazione di fatto, che non permette ai procedenti di ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Replicando i procedenti hanno contestato l'eccezione di litispendenza rilevando che la presente procedura si riferisce al periodo dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001, mentre la sentenza 26 aprile 2000 riguarda un periodo precedente. I creditori hanno poi precisato che sebbene nel PE sia stato indicato il periodo dal 1. ottobre 2000 al 1. febbraio 2001, è chiaro che tale imprecisione non può assolutamente inficiare la validità del PE, atteso che oltre a questa indicazione è pure stato indicato il contratto di locazione doc. A e la sentenza pretorile doc. B. L'importo richiesto corrisponde inoltre esattamente al periodo dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001, ossia fino al giorno in cui la locataria ha abitato l'appartamento di proprietà dei procedenti. I creditori hanno poi sostenuto che il versamento dell'importo di fr. 20'000.-- da parte di __________, nell'ipotesi più favorevole all'escussa, la libererebbe solo per il periodo precedente al 1. ottobre 1999.
Duplicando la debitrice ha sostenuto di essere liberata dal pagamento delle pigioni per effetto dell'accordo concluso dai procedenti con __________. D'altro canto il contratto doc. A non è più valido poiché è venuto a mancare il debitore solidale __________. Secondo l'escussa il giudice del rigetto deve verificare l'identità tra il titolo indicato sul PE e la domanda formulata con l'istanza. Nel caso di specie, nella denegata ipotesi in cui dovesse venire rigettata l'opposizione, questa potrebbe essere rigettata limitatamente al periodo indicato sul PE.
D. Con sentenza 4 luglio 2002 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera ha accolto parzialmente l'istanza respingendo dapprima l'eccezione di litispendenza. Il primo giudice ha ritenuto che l'istanza in oggetto e l'azione di disconoscimento di debito differiscono in quanto la prima concerne il pagamento delle pigioni per il periodo dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001 mentre la seconda verte su un periodo precedente, ossia dal novembre 1997 al settembre 1999. In sede pretorile è poi stato ritenuto che, nonostante l'errata indicazione sul PE n. __________del periodo per cui sono state poste in esecuzione le pigioni arretrate, ossia dal 01.10.2000 al 01.02.2001 invece che dal 01.10.1999 al 01.02.2001, come precisato con l'istanza di rigetto e poi durante l'udienza di contraddittorio, il debitore poteva ugualmente identificare il credito. Infatti l'insieme delle indicazioni riportate sul PE gli permettevano di stabilire il corretto periodo degli arretrati, trattandosi del periodo non coperto dalla precedente esecuzione. Inoltre l'importo di fr. 35'530.-- non poteva ragionevolmente essere riferito a soli cinque mesi di locazione. Il primo giudice ha poi considerato il contratto di locazione doc. A in via di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In base al decreto di sfratto 27 dicembre 2000 (doc. C) è poi stato ritenuto che l'escussa è rimasta nell'appartamento locato almeno 20 giorni dopo la notifica del decreto. Non avendo prova che vi sia rimasta oltre, il primo giudice ha calcolato gli arretrati fino a gennaio 2001 compreso. Il canone di locazione è stato riconosciuto, come già nella sentenza doc. B, in fr. 2'090.--. L'istanza è quindi stata accolta limitatamente a fr. 33'440.--, ritenuto che il periodo in oggetto è di 16 e non di 17 mesi come erroneamente indicato, oltre agli interessi di mora al 5% dal 1. marzo 2001.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa rilevando che i locatori il 7 settembre 1999, dopo diverse richieste di pagamento delle pigioni arretrate, hanno notificato all'escussa la disdetta del contratto di locazione per il 31 gennaio 1999 e subordinatamente per il 31 dicembre 1999. Secondo l'escussa il contratto di locazione doc. A poteva quindi costituire titolo di rigetto dell'opposizione solo fino a settembre 1999.
F. Delle osservazioni dei creditori si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto: 1.
a) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
Non è necessario che nel PE venga indicato il titolo di rigetto; è sufficiente che la pretesa possa venire univocamente identificata (Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, p. 189).
b) Nel PE n. __________ in oggetto la pretesa posta in esecuzione è stata indicata in fr. 35'530.--, mentre quale titolo di credito è stato menzionato quanto segue: "pigioni arretrate dal 01.10.2000 - 01.02.2001 - contratto di locazione del 01.05.1988 e sentenza Pretura di Riviera del 26.04.2000". Queste indicazioni dovevano permettere all'escussa di identificare il corretto periodo di pigioni arretrate poste in esecuzione, trattandosi del periodo non coperto dalla precedente esecuzione, di cui alla sentenza 26 aprile 2000 (doc. B) concernente il pagamento delle pigioni da novembre 1997 a settembre 1999 e riferendosi l'importo di fr. 35'530.-- forzatamente non a soli 5 mesi di locazione, ritenuto che il canone nella menzionata sentenza di rigetto era stato fissato in fr. 2'090.--. L'escussa era pertanto in grado, nonostante l'errata indicazione, di identificare per quali mesi le pigioni erano state poste in esecuzione, ossia dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001 e non dal 1. ottobre 2000 al 1. febbraio 2001.
2.
a) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
b) Con l'atto di appello l'escussa ha rilevato che il 7 settembre 1999, dopo diverse richieste di pagamento delle pigioni arretrate, i locatori le hanno notificato la disdetta del contratto per il 31 gennaio 1999 e subordinatamente per il 31 dicembre 1999. La disdetta non è stata da lei contestata. Secondo l'appellante con questa disdetta è stata annullata la relazione contrattuale, che pertanto non sarebbe più retta dal contratto di locazione 1. maggio 1988 (doc. A), il quale di conseguenza non può costituire valido riconoscimento di debito per le pigioni poste in esecuzione.
Queste allegazioni non possono essere considerate ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, costituendo nova irricevibili, essendo state presentate dall'escussa la prima volta in sede di appello.
3.
a) Il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso, anche quando in relazione alla pretesa posta in esecuzione è pendente un'azione di merito. Siccome nella procedura di rigetto non viene deciso in merito all'esistenza materiale di un credito, l'oggetto della procedura è diverso. Può infatti sussistere un legittimo interesse ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione, nonostante la litipendenza di una procedura di merito, in particolare per potere adempiere i presupposti previsti dall'art. 83 LEF e chiedere il pignoramento provvisorio (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 9 ad art. 84 LEF; Stücheli, op. cit. p. 99).
b) Per poter eccepire la litispendenza occorre una perfetta identità fra le azioni proposte, sia per l'oggetto sia per le parti (Cocchi/Trezzini, CPC TI, Lugano 2000, n. 6 e 8 ad art. 23).
c) L'escussa ha sollevato l'eccezione di litispendenza rilevando che la precedente sentenza di rigetto dell'opposizione 26 aprile 2000 della Pretura del Distretto di Riviera (doc. B) è oggetto di un'azione di disconoscimento di debito, con cui è stato chiesto di accertare l'inesistenza del debito vantato dai creditori, che comporterebbe necessariamente l'inesistenza di ogni debito successivo per pigioni non pagate.
Dalla sentenza 26 aprile 2000 prodotta agli atti (doc. B) si evince che le pigioni allora poste in esecuzione concernevano un periodo precedente, ossia da novembre 1997 a settembre 1999, per cui non solo la presente procedura di rigetto può essere decisa anche se contemporaneamente è pendente un'azione di merito, ma la procedura che ci occupa riguarda un periodo di locazione diverso da quello oggetto dell'azione di disconoscimento, per cui nemmeno è data l'identità fra le due procedure.
4.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
ll riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
Il contratto di locazione sottoscritto dal locatario costituisce in via di principio titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per i canoni ivi stipulati e scaduti (Daniel Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF).
b) Per l'art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione. La solidarietà è altrimenti ammessa solo quando è espressamente prevista dalla legge (art. 143 cpv. 2 CO; Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 340). Ex art. 144 CO il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto. Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione.
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF 104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Daniel Staehelin, op. cit. n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, op.cit. p. 350, con rif.).
d) L'escussa pretende che per il periodo successivo al mese di settembre 2000, ossia dal 1. ottobre 2000 (recte: dal 1. ottobre 1999 per la precisazione di cui al considerando 1.b), tra le parti si sia instaurata una relazione di fatto e che il contratto di locazione doc. A non sia più valido, in seguito al pagamento da parte del locatario debitore solidale __________ di un importo di fr. 20'000.-conseguentemente ad un accordo transattivo.
Orbene dalla sentenza 26 aprile 2000 (doc. B) concernente il periodo di locazione da novembre 1997 a settembre 1999 emerge che __________ ha versato un importo di fr. 20'000.-- e che questa somma andava dedotta dal credito nei confronti di __________. Da queste circostanze, che riguardano un periodo precedente a quello in esame, non è però deducibile lo scioglimento del contratto di locazione doc. A nei confronti dell'escussa. Dal menzionato contratto di locazione emerge d'altro canto che i locatari __________ e __________ si sono obbligati nei confronti dei locatori a rispondere solidalmente per tutti gli obblighi derivanti dal contratto (art. 143 cpv. 1 CO), per cui i procedenti erano legittimati ex art. 144 CO a promuovere l'esecuzione in oggetto solo contro __________. Quest'ultima in sede pretorile non ha invocato una disdetta per la precisata data del 1. ottobre 1999 e nemmeno ha sostenuto che il contratto di locazione sia stato successivamente sciolto in seguito a disdetta. In prima sede i creditori hanno affermato che l'escussa ha occupato l'abitazione in oggetto fino al 1. febbraio 2001, fatto non contestato dalla conduttrice. A conferma di ciò dal decreto di sfratto 27 dicembre 2000 (doc. C, dispositivo 2.1) risulta che __________ doveva lasciare l'appartamento entro 20 giorni dopo la notifica della decisione, per cui si può ritenere che fino al 1. febbraio 2001 il rapporto tra le parti sia stato retto dal contratto di locazione doc. A.
Per quel che riguarda l'ammontare del canone di locazione va rilevato che il contratto doc. A punto 4.1. rinvia, per quel che riguarda l'adeguamento, ad un allegato, facente parte integrante del contratto, in cui sono stati fissati gli adeguamenti al rincaro: l'ultimo adeguamento al 28 febbraio 1998 è stato fissato in fr. 2'090.--, per cui questo importo può essere considerato quale pigione mensile riconosciuta per il periodo posto in esecuzione. Il doc. A costituisce quindi valido titolo di rigetto dell'opposizione ex art. 82 LEF per le pigioni dal 1. ottobre 1999 al 1. febbraio 2001, ossia 16 mesi a Fr. 2090.-al mese, complessivamente fr. 33'440.-- oltre interessi al 5% dal 1. marzo 2001.
La sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
5. L'appello 6 agosto 2002 __________ va respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato gli art. 321 CPC e 82 LEF
pronuncia:
1. L'appello 6 agosto 2002 __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ e __________ complessivamente fr. 300.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria