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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.06.2002 14.2002.39

June 17, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·271 words·~1 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2002.00039

Lugano 17 giugno 2002 /EC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 febbraio 2002 da

__________  

contro  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 dicembre 2001 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 aprile 2002 ha così deciso:

                                         “1.  L’istanza è respinta.

2.    La tassa di giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.”

Sentenza dedotta in appello da __________ con atto 6 maggio 2002;

preso atto che con scritto 6 giugno 2002 __________ ha dichiarato di ritirare l’opposizione al PE n. __________del 10/11 dicembre 2002 dell’UE di Lugano, avendo trovato un accordo con la creditrice;

ritenuto che di conseguenza il presente appello è divenuto privo d’oggetto;

considerato che al numero 3 a pagina 3 dell’accordo intercorso tra __________ il 6 giugno 2002, le parti hanno stabilito “che eventuali spese della procedura d’appello restano a carico della creditrice, compensate le ripetibili”;

decreta:                         

                                          1.   L’appello 6 maggio 2002 di __________, è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di oggetto.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________ A. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 100.--, è restituita all’appellante. Non si assegnano indennità.

                                          3.   Intimazione a:__________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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