Incarto n. 14.2002.00031
Lugano 9 settembre 2002 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 agosto 2001 da
__________
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________al PE n. __________ del 2/6 agosto 2001 dell’UEF di Riviera;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 11 marzo 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta: l’opposizione interposta da __________, Prosito, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, notificato il 6 agosto 2001, è respinta in via provvisoria per fr. 9'208.10 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2000 e fr. 70.-- di spese esecutive.
2 Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 50.-- di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 10 aprile 2002 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________;
con osservazioni 19 aprile 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/6 agosto 2001 dell'UEF di Riviera Clinica __________ ha escusso __________per l'incasso di fr. 9’208.10 oltre interessi al 7.5% dal 16 giugno 2000, indicando quale titolo di credito: "Fattura per degenza presso la __________ ”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore del Distretto di Riviera.
B. La procedente fonda la propria pretesa sul formulario di accettazione pazienti del 10 gennaio 2000, sottoscritto dall’escussa, mediante il quale __________ha riconosciuto di essere stata ammessa, su propria richiesta, __________ in prima classe per un costo diario di “fr. 685.-- + spese di cure” e ha dichiarato di assumersi le spese relative alla degenza, in base alle tariffe vigenti alla Clinica (doc. B).
__________ produce pure la fattura 17 maggio 2000 di complessivi fr. 9'208.10 (doc. C) nonché tre richiami di pagamento (doc. D, E, F).
C. In sede di udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza asserendo che i documenti sottoscritti al momento del ricovero sarebbero nulli, in quanto ella a quel momento non sarebbe stata in grado di intendere e di volere.
D. Con sentenza 11 marzo 2002 il Pretore del Distretto di Riviera ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione agli atti costituisce valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ postulando la reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione di __________ e la concessione dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. _________
Dopo aver evidenziato di essere stata ricoverata presso la __________ dal 10 al 28 gennaio 2000 e di aver sottoscritto, al momento dell’ammissione, “un formulario di accettazione pazienti mediante il quale ha dichiarato di assumersi le spese relative alla degenza in base alle tariffe vigenti presso la Clinica”, l’appellante ha asseverato che il formulario da lei sottoscritto “non indica una somma determinata o determinabile che la paziente si sarebbe assunta”. A mente di __________ il formulario di accettazione pazienti indicherebbe unicamente una diaria di fr. 685, che non corrisponderebbe all’importo di cui alla fattura del 17 maggio 2000.
Con l’allegato ricorsuale __________ ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, ritenuto che ella non svolgerebbe più alcuna attività lavorativa, non percependo quindi alcun reddito, e sarebbe inoltre sommersa di debiti.
F. Con osservazioni 19 aprile 2002 __________ si è opposta al gravame e alla concessione dell’assistenza giudiziaria, atteso che la fattura del 17 maggio 2000 di fr. 9'208.10 “comprende la quota diaria non coperta dalla cassa malati di __________ per fr. 6'365.--, oltre all’importo delle spese di cura per la durata della degenza di complessivi fr. 2'843.10”.
L’osservante ha evidenziato che all’udienza di contraddittorio l’escussa si sarebbe limitata a sostenere che ella al momento del ricovero non era in grado di intendere e di volere. Per questo motivo le contestazioni sollevate dall’escussa per la prima volta in appello sarebbero inammissibili.
G. Con separato scritto 15 maggio 2002 __________ ha prodotto agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, preavvisato favorevolmente dal Municipio del Comune di __________.
H. Con ordinanza 15 luglio 2002 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha fissato ad __________ un termine scadente il 30 agosto 2002 per produrre i seguenti documenti:
- tutta la documentazione attestante il reddito del lavoro di __________ i, segnatamente una copia dei certificati di salario e dei conteggi mensili di stipendio nel 2002;
- tutta la documentazione attestante eventuali altri redditi di __________, segnatamente l’ammontare di eventuali indennità di disoccupazione, prestazioni da assicurazioni malattia e infortuni, dall’assicurazione invalidità, da assistenza pubblica, compresi eventuali assegni integrativi per le figlie;
- una copia della notifica di tassazione per gli anni 1999/2000 e 2001/2002 o, se quest’ultima non fosse ancora stata emessa, della dichiarazione fiscale 2001/2002;
- un estratto del registro fondiario attestante il valore di stima ufficiale del fondo adibito ad abitazione familiare;
- una distinta di tutti i rimanenti attivi, come pure una copia degli estratti di tutte le relazioni bancarie facenti capo a __________ l’ammontare dell’attuale debito ipotecario nonché l’ammontare degli interessi pagati nel 2002 e nel 2001;
- tutta la documentazione attestante eventuali altri debiti di __________;
- una copia dei certificati della Cassa malattia per il 2002 di __________, __________ con l’indicazione del premio pagato;
- una copia delle eventuali polizze relative all’assicurazione stabili e alle assicurazioni domestiche per 2002 con l’indicazione dei relativi premi;
- tutta la documentazione attestante eventuali altre spese di __________.
I. Nel termine fissatole l’appellante ha prodotto solo parte della documentazione richiestale
Considerato
in diritto:
1. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuove eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La convenuta all’udienza di contraddittorio del 4 ottobre 2001 ha sollevato unicamente l’eccezione secondo cui i documenti da lei sottoscritti al momento del ricovero in clinica sarebbero nulli, in quanto ella a quel momento non sarebbe stata in grado di intendere e di volere. In sede di appello __________si è opposta all’istanza di rigetto dell’opposizione sollevando eccezioni diverse da quelle proposte in prima sede. Tali eccezioni risultano pertanto irricevibili, ritenuto comunque che il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
2.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
3. L’esecuzione in rassegna si fonda sul “formulario accettazione pazienti” del 10 gennaio 2000, sottoscritto dall’escussa (doc. B), mediante il quale __________ ha riconosciuto l’importo di fr. 685.-- quale diaria per la degenza in prima classe presso la __________ e si è impegnata a corrispondere le spese relative alla cura in base alle tariffe vigenti presso la clinica istante.
Il doc. B costituisce titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo di fr. 6'365.-richiesto dalla procedente a titolo di diaria e corrispondente a fr. 335.-- al giorno - quale differenza tra quanto dovuto per la degenza in prima classe e quanto corrisposto dalla cassa malati dell’escussa - per il periodo di permanenza in clinica di 19 giorni di __________. Per quanto riguarda gli interessi il rigetto dell’opposizione può essere concesso unicamente al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dalla messa in mora corrispondente alla notifica del PE (6 agosto 2001).
A differenza di quanto ritenuto dal primo giudice il “formulario accettazione pazienti” non costituisce invece titolo di rigetto dell’opposizione per fr. 2'843.10, richiesti per spese di cura per la durata della degenza di __________ presso la clinica istante, ritenuto che nel doc. B non è stato precisato, perché per ovvie ragioni non lo poteva essere al momento dell’inizio della degenza, il genere delle cure che sarebbero state fornite all’escussa ed il loro costo unitario. Di conseguenza, non avendo __________ esplicitamente riconosciuto l’importo richiesto per cure mediche sia nella sua totale estensione come pure nei costi unitari, il “formulario accettazione pazienti” non è idoneo a legittimare al rigetto dell'opposizione per tali costi.
4.
a) Con l’allegato ricorsuale __________ ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, ritenuto che ella non svolgerebbe più alcuna attività lavorativa, non percependo quindi alcun reddito, e sarebbe inoltre sommersa di debiti.
b) Il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag), che disciplina gli istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali (art. 1 Lag).
Per la norma di diritto intertemporale di cui all’art. 37, la Lag si applica alle domande di assistenza giudiziaria e alle procedure per la designazione del patrocinatore d’ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, ritenuto che __________ ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ il 10 aprile 2002 ne risulta l’inapplicabilità della nuova legge. La domanda della ricorrente deve essere pertanto trattata in base ai principi e alle norme vigenti all’epoca della sua presentazione.
c) L’assistenza giudiziaria è concessa dal diritto cantonale nei limiti dell’art. 29 cpv. 3 Cost., con effetto dal momento della domanda, a chi giustifica di non poter sopperire alle spese della lite, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole (art. 27 cpv. 1 LALEF). Il gratuito patrocinio è concesso se, date le condizioni precedenti, il richiedente non è in grado di agire con atti propri (art. 27 cpv. 3 LALEF).
d) Dalla notifica di tassazione relativa al biennio fiscale 2001/2002 emessa l’8 aprile 2002 e dagli estratti del sommarione del Comune di __________ risulta che il marito __________ dispone di una sostanza immobiliare di fr. 196'257.-- ai valori di stima ufficiale, composta sia dall’abitazione familiare con giardino che da un altro fabbricato di non trascurabili dimensioni.
Dalla stessa notifica di tassazione emerge che la famiglia di __________, composta di due adulti e di una figlia minorenne, la figlia __________ essendo oramai soggetto fiscale indipendente dai genitori, dispone di un reddito lordo di fr. 103'987.-- e di un reddito imponibile, corrispondente al reddito lordo epurato tra l’altro dagli oneri ipotecari e dalle spese per l’assicurazione malattia, di fr. 53'814.--.
__________ con la produzione il 29 agosto 2002 di solo parte della documentazione richiestale con ordinanza del 15 luglio 2002, non ha apportato la prova del suo stato d’indigenza, ma al contrario ha chiaramente dimostrato di poter sopperire alle spese della lite. Per questo motivo l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio deve essere respinta.
5. L'appello 10 aprile 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza in ambo le sedi (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 104 CO; 20 cpv. 2, 27 cpv. 1 e 3 LALEF; 157 e 321
cpv. 1 lett.b CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L’appello 10 aprile 2002 di __________, è parzialmente accolto.
I.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 11 marzo 2002 del Pretore del Distretto di Riviera vengono riformati come segue:
“1. L’istanza 28 agosto 2001 di __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ del 2/6 agosto 2001 dell’UEF di Riviera è rigettata in via provvisoria per fr. 6'365.-- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2001.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico per 1/3 di __________ e per 2/3 di __________, che rifonderà a __________fr. 20.-per parte di indennità.”
II. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di __________ è respinta.
III. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 75.--, è posta a carico per 2/3 di __________ e per un 1/3 di __________ __________ rifonderà a __________ fr. 30.-- per parte di indennità.
IV. Intimazione a:__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario