Incarto n. 14.2002.00019
Lugano 12 giugno 2002 EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 dicembre 2001 da
__________
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 19/22 novembre 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 febbraio 2002 ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 10'678.70.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante resta a suo carico per un mezzo mentre l’altro mezzo è posto a carico della parte convenuta, compensate le indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 27 febbraio 2002 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e indennità;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 21 marzo 2002, postulanti la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 19/22 novembre 2001 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di complessivi fr. 16'805.70 oltre accessori, indicando quale titolo di credito:
"1) Sentenza 13.2.2001 del __________– richiesta di anticipo per __________ dott. __________ 7.1.1999 – Conteggio diritti avv. __________ 6.11.2001 (controvalore Lit. 10'000'000)
2) Interessi al 3.5% dal 1.1.2001 pari alle spese di perizia CTU riservate in sentenza (pari a Lit. 367'200)
3) Interessi di mora maturati sul capitale riconosciuto dal 7.2.1992 al 31.12.2000 secondo il tasso legale italiano del 10% in vigore sino al 31.12.1997, 5% in vigore successivamente sino al 31.12.1998, 2.5% in vigore successivamente sino al 31.12.2000 (controvalore di Lit. 6'500'000)
4) Spese indicate in sentenza (controvalore di Lit. 3'968'000)
5) Diritti successivi alla sentenza (controvalore di Lit. 333'000)
6) CPA (contributo integrativo) del 2% indicato in sentenza (controvalore di Lit. 82'500)
7) IVA del 20% indicata in sentenza (controvalore di Lit. 841’500)
8) Interessi di mora maturati sulle spese peritali dal 7.1.1999 al 31.12.2000 al tasso legale del 2.5%”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 13 febbraio 2001 (doc. B), mediante la quale il Tribunale di __________, II Sezione Civile, ha stabilito che:
1. __________deve versare a __________ la somma di Lit. 10'000'000;
2. __________ deve rifondere a __________ le spese di giudizio da lui sostenute nella misura del 50% “determinate in tale percentuale in complessive L. 3'968.000, di cui L. 168’0000 = spese, L. 2'250'000 per diritti e L. 1'550'000 per onorari oltre CPA (ex art. 111.576/80) e IVA come per legge”;
3. __________ deve pagare le competenze del CTU come liquidate in corso di causa.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che la sentenza prodotta agli atti quale doc. B non sarebbe esecutiva in quanto contro la stessa sarebbe stato presentato appello alla Sezione prima civile della Corte d’appello di Milano, postulando la concessione dell’effetto sospensivo.
__________ evidenzia poi che nella sentenza in questione non sarebbero menzionati gli interessi e quindi, per gli stessi non vi sarebbe titolo di rigetto dell’opposizione.
Il procedente in replica, ha evidenziato che “l’appello in diritto italiano non toglie l’esecutività della decisione di primo grado”.
D. Con sentenza 12 febbraio 2001 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha rilevato che il pronunciato 13 febbraio 2001 del Tribunale di __________, II Sezione Civile, sarebbe esecutivo, ritenuto che con l’atto di appello del 20 dicembre 2001 l’appellante ha chiesto espressamente di sospendere “l’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza”.
A mente della prima giudice il giudizio italiano non farebbe riferimento alcuno ad interessi dovuti dal convenuto all’istante ed il doc. E non potrebbe entrare in linea di conto “poiché trattasi di un conteggio eseguito unilateralmente dall’avv. __________ non accompagnato da un qualsivoglia documento attestante la percentuale di interessi dovuta a dipendenza dei periodi indicati”.
La prima giudice ha quindi parzialmente accolto l’istanza rigettando dell’opposizione per complessivi fr. 10'678.70.
E. Con atto d’appello 27 febbraio 2002 __________ ha postulato la riforma del giudizio pretorile rilevando che giusta l’art. 31 cpv. 1 CL “le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono esecutive in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata”. In caso di decisioni di condanna al pagamento di una somma di denaro, competente per tale riconoscimento sarebbe il giudice del rigetto dell’opposizione (art. 32 n. 1 lett. CL), in Ticino il Pretore del domicilio del convenuto (art. 513b cpv. 1 CPC). Affinché vi possa essere dichiarazione di esecutività occorrerebbe tuttavia che vi sia una richiesta specifica in tal senso da parte del creditore, ciò che in concreto non si sarebbe verificato, ritenuto che nell’istanza di rigetto dell’opposizione il creditore si sarebbe limitato a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione, ma non avrebbe postulato l’exequatur della sentenza del Tribunale di __________. Conformemente all’art. 86 CPC, che vieta l’ultrapetizione, quindi la prima giudice nel dispositivo della sentenza appellata non avrebbe riconosciuto l’esecutività della decisione straniera, ma avrebbe semplicemente rigettato parzialmente l’opposizione.
L’appellante ha argomentato che il riconoscimento dell’esecutività della sentenza straniera dovrebbe figurare nel dispositivo della decisione pretorile. A mente di __________ la mancanza della dichiarazione di esecutività comporterebbe l’annullamento della sentenza appellata.
L’attestazione di esecutività apposta sul retro dell’ultima pagina della sentenza doc. B è antecedente all’appello presentato il 20 dicembre 2001 dal debitore, per cui, a mente di quest’ultimo, la crescita in giudicato della sentenza non risulterebbe provata come non sarebbe provata la sua esecutività, ritenuto che egli avrebbe postulato la sospensione dell’efficacia esecutiva.
F. Con osservazioni 21 marzo 2002 __________ istanza emessa da un Tribunale italiano sarebbe immediatamente esecutiva, ritenuto che eventuali ricorsi non avrebbero effetto sospensivo.
Considerato
in diritto:
1.a) Con atto d’appello 27 febbraio 2002 __________ ha asseverato per la prima volta che giusta l’art. 31 cpv. 1 CL “le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono esecutive in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata”. Affinché vi possa essere decisione di esecutività occorrerebbe tuttavia che vi sia una richiesta specifica in tal senso da parte del creditore, ciò che in concreto non si sarebbe verificato. Conformemente all’art. 86 CPC, che vieta l’ultrapetizione, quindi la prima giudice nel dispositivo della sentenza appellata non avrebbe riconosciuto l’esecutività della decisione straniera, ma avrebbe semplicemente rigettato parzialmente l’opposizione.
L’appellante ha rilevato che il riconoscimento dell’esecutività della sentenza straniera dovrebbe figurare nel dispositivo della decisione pretorile. A mente di __________ la mancanza della dichiarazione di esecutività comporterebbe l’annullamento della sentenza appellata.
b) Queste argomentazioni, presentate per la prima volta in sede di appello, costituiscono un novum in principio irricevibile (art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario e 321 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF). Questa Camera ha tuttavia già avuto modo di stabilire che in materia di esecuzione di sentenze estere in virtù di un trattato internazionale, si impone di considerare i nova, per evitare un inutile ricorso all'autorità giudiziaria superiore (cfr. __________). Infatti il Tribunale federale ha stabilito che, in un ricorso di diritto pubblico per violazione delle norme di un trattato internazionale in materia di esecuzione delle sentenze, il ricorrente è abilitato a portare argomenti mai sollevati in precedenza così come a produrre nuovi mezzi di prova. L'alta corte federale esamina, in questo caso, liberamente le questioni di fatto e di diritto (cfr. STF 19 settembre 1990 in re E. c. O., cons. 2; DTF 105 Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep. 1971 p. 54).
2. Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).
2.1. Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).
2.2. In casu, non è contestata né è contestabile l’applicabilità della Convenzione di Lugano (in seguito CL). Del resto, il titolo di rigetto invocato (doc. B) è posteriore all’entrata in vigore di questa convenzione per l’Italia (paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tale titolo corrisponde alla definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL.
3. L'entrata in vigore della CL con la relativa procedura di exequatur e la modifica degli art. 511 ss. CPC non impediscono al creditore di una pretesa stabilita in una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BlSchK 1997 p. 62 ss., Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).
4. Il Segretario assessore si è pertanto correttamente determinato, interpretando per il giusto verso l'art. 512 CPC nel senso che si ricorre alla laboriosa procedura prevista ex art. 513b e 513c CPC solo quando sia espressamente richiesto dal creditore.
5. Qualora l’istanza di rigetto sia, come nella fattispecie, fondata su una decisione estera, il giudice deve quindi limitarsi ad esaminare pregiudizialmente la questione dell’exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero esecutivo in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale sull’esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin, op. cit., n. 59 e 98 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 31-32 ad art. 80). Giusta l’art. 34 cpv. 2 CL, l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL, nessuno dei quali risulta adempiuto in concreto.
Essendo l’esame dell’esecutività nell’ambito della procedura di rigetto una questione pregiudiziale, il giudice del rigetto dell’opposizione - a differenza di quanto ritenuto dall’appellante e a differenza di quanto accade conformemente all’art. 31 cpv. 1 CL nell’ambito della procedura indipendente di exequatur avviata conformemente agli art. 513b e 513c CPC- deve esaminarla d’ufficio senza la necessità di un espresso petitum in tal senso da parte del creditore istante. Sufficiente risulta infatti essere la richiesta implicita contenuta nella domanda di rigetto definitivo dell’opposizione. Per gli stessi motivi non vi deve e non vi può essere nessun accertamento in tal senso nel dispositivo della sentenza di rigetto dell’opposizione.
6. L’appellante eccepisce che la sentenza 13 febbraio 2001 (doc. B) del Tribunale di __________, II Sezione Civile, non sarebbe cresciuta in giudicato e non sarebbe esecutiva.
Affinché una sentenza estera possa essere dichiarata esecutiva non è necessario che la stessa sia cresciuta in giudicato ma è sufficiente che sia esecutiva nello Stato contraente nel quale la stessa sentenza è stata prolata (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80).
In concreto a retro della sentenza doc. B vi una chiara attestazione di esecutività nel senso qui espresso. Per questi motivi quindi nulla osta alla dichiarazione, incidentale, di esecutività ed al successivo rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato dalla Segretaria assessore.
7. L'appello 27 febbraio 2002 di __________, va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF; 61 e 62 OTLEF; 25 ss., 28 LDIP; 25, 27, 28, 34, 54 CL; 22 cpv. 4, 25 LALEF; 321 cpv. 1 lett. b, 511 ss. CPC;
pronuncia:
1. L'appello 27 febbraio 2002 di __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 400.-- di indennità.
3. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario