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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2003 14.2002.125

March 12, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·589 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2002.125

Lugano 12 marzo 2003 B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente Chiesa, Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 12 novembre 2002 presentata da

__________  

contro

__________ Patr. da: studio legale __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 dicembre 2002 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì

     __________ alle ore 14.00.

  2./3./4. Omissis"

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 dicembre 2002 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 30 dicembre 2002/2 gennaio 2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con istanza 12 novembre 2002 il __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 16'167.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 4 dicembre 2002 nessuna delle parti è comparsa.

                                  C.   Il 17 dicembre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

                                  D.   Con atto di appello 23 dicembre 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto prima della dichiarazione di fallimento e producendo una ricevuta 16 dicembre 2002 della creditrice, in cui quest'ultima conferma il pagamento di fr. 19'104.85 a saldo dell'esecuzione n. __________ (doc. C).

Considerato

in diritto:                  1.   Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                   2.   L'appellante adduce di avere pagato l'esecuzione in oggetto il 16 dicembre 2002, ossia anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato alla narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente del pagamento, effettuato ante dichiarazione di decozione, a saldo dell'esecuzione in oggetto n. __________. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   L'appello 23 dicembre 2002 di __________ va quindi accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Per quel che riguarda le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano fissate dalla Pretura nella misura di un acconto di fr. 920.--, l'appellante è rinviata al computo che allestirà l'Ufficio fallimenti di Lugano contro il quale, se del caso, potrà ricorrere ex art. 17 LEF a questa Camera quale Autorità di vigilanza.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

                                    I.   L'appello 23 dicembre 2002 __________ è accolto.

                                         "1. La dichiarazione di fallimento 17 dicembre 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2002.01025, nei confronti di __________, è annullata.

                                         2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                         3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                         III. Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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