Incarto n. 14.2002.105
Lugano 18 novembre 2002 EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 settembre 2002 presentata da
__________
Contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 ottobre 2002 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta in appello da __________, che con atto 10/11 novembre 2002 ne ha postulato l’annullamento;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 17 settembre 2002 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 4'908.75 oltre accessori.
B. All’udienza di contraddittorio del 23 ottobre 2002 è comparso il marito dell’escussa, che si è opposto all’istanza di fallimento asseverando di voler pagare quanto dovuto a __________ mediante versamenti mensili di fr. 250.--.
C. Con pronunciato del 29 ottobre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 10/11 novembre 2002 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento e la concessione dell’effetto sospensivo al fine di poter pagare quanto dovuto.
Considerato
in diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
c) Le suddette condizioni previste dalla legge sono esaustive (Roger Giroud; Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 20 ad art. 174 LEF e rif. ivi). Inoltre, come emerge dal chiaro tenore della legge (“nel frattempo”), tali condizioni devono essersi realizzate nel termine di dieci giorni intercorrente tra la notifica della declaratoria di decozione al fallito e la sua impugnativa all’autorità giudiziaria superiore.
2. In prima sede il fallimento di __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 4'908.75.-- oltre accessori. Con l’atto di appello che ci occupa la debitrice ha chiesto l’effetto sospensivo al fine di poter pagare quanto dovuto alla creditrice procedente.
Nel caso di specie nel termine di dieci giorni per ricorrere contro il pronunciato di prima sede, __________ non ha estinto il debito che ha portato alla declaratoria di decozione e neppure ha depositato un importo corrispondente presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice __________. L’appellante non ha adempiuto nessuna delle condizioni esaustivamente elencate all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. Il fallimento pronunciato nei suoi confronti dalla prima Giudice deve essere pertanto confermato.
3. Visto l’esito e rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, si prescinde dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni.
4. L’appello 10/11 novembre 2002 di __________, è respinto.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF) e viste le particolarità del caso di specie non si preleva la tassa di giustizia (art. 49 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L’appello 10/11 novembre 2002 di __________, è respinto.
2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario