Incarto n. 14.2002.100
Lugano 27 febbraio 2003 CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (EF.__________) promossa con istanza 2 settembre 2002 da
__________ patrocinata dall’avv. __________
contro
__________ patrocinata dall’avv. __________
tendente ad ottenere l’exequatur della sentenza del Tribunale di __________ (Italia) n. __________, depositata il 14 marzo 2002, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ intimato il 3 settembre 2001 dall’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 ottobre 2002 __________, ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 6'000.-- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________, che con atto 25 ottobre 2002 ha postulato, nel merito, la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza di rigetto, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze;
viste le osservazioni 18 novembre 2002 di __________;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 27 agosto 2001 dell’UE di Lugano (doc. B), __________ (“la banca”), ha escusso __________ per il pagamento degli importi di fr. 235'866.-- oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2000, di fr. 17'394.-- oltre interessi al 5% dal 23 agosto 2001 e di fr. 99'194,75, più le spese, indicando quali titoli di credito:
“1) Sentenza Tribunale di __________ n. __________, n. 167, depositata il 14.3.2000, condanna al pagamento di Lire 303'170'395 oltre accessori e spese (cambio 0,0778)
2) Spese e ripetibili (cambio 0,0778)
3) Interessi calcolati al 10% dal 31.12.1995 al 14.3.2000 su fr. 235'866.--”.
L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore, previo exequatur della sentenza italiana.
B. All'udienza di contraddittorio 11 ottobre 2002 la procedente si è riconfermata nella propria istanza, mentre l’escussa ne ha chiesto la reiezione, affermando di non essere mai né sentita né vista dall’autorità giudiziaria italiana, poiché tutti gli atti sono stati notificati presso l’albergo __________ (provincia di __________) e ritirati dai signori __________– uno dei quali è direttore della __________–, che non glieli avrebbero successivamente trasmessi. Assevera di aver ricevuto la sentenza solo il 3 agosto 2000.
C. Con sentenza 11 ottobre 2002, la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo che l’atto di citazione in “2^ rinnovazione” del 15 maggio 1997, facente seguito agli atti di citazione 22 aprile 1996 e 9 ottobre 1996 non notificati all’appellante perché essa si era resa irreperibile, in quanto depositato in copia conforme presso la Casa comunale di __________ (luogo di nascita della debitrice) ed affissi all’Albo del Tribunale di __________, fosse stato regolarmente intimato. La prima giudice ha considerato le contestazioni dell’escussa non solo false ma defatigatorie e temerarie, circostanza di cui ha tenuto conto nella fissazione delle indennità, determinate in fr. 6'000.--.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava __________, contestando che l’atto di citazione 22 aprile 1996 le sia stato notificato regolarmente, per tre motivi:
■ destinataria della notifica risulta essere “__________ ”, che corrisponde al nome da nubile dell’escussa, e non __________, come ben sapeva la banca;
■ l’atto di citazione è stato intimato all’indirizzo “__________ ”, che non è il domicilio personale dell’escussa, ed è stato ritirato da un dipendente di tale bar;
■ nessuna pubblicazione è stata fatta sul Foglio Ufficiale cantonale ticinese.
L’appellante evidenzia inoltre come l’escutente non abbia prodotto la prova del corso di cambio applicato, un semplice tabulato della __________ tratto da internet non essendo in merito fedefacente.
Infine, l’appellante nega che le contestazioni sollevate in prima sede siano temerarie.
E. Nelle sue osservazioni, la banca ha rilevato come le contestazioni relative al nome dell’escussa fossero nuove e pertanto irricevibili, oltre che temerarie, poiché essa si era identificata nei rapporti con la banca con il suo nome da nubile. La banca ha poi osservato come la controparte non avesse contestato in prima sede l'attendibilità della prova del cambio prodotta, di modo che anche tale censura risultava irricevibile. La banca si è infine opposta ad una riduzione delle indennità di prima sede, visto che l’atteggiamento dell’escussa, ancorché non tradotto in acta, era risultato temerario, in particolare per il fatto di aver in un primo tempo, davanti alla prima giudice, contestato addirittura di essere a conoscenza della sentenza italiana.
Considerato
in diritto:
1. Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
1.1. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).
1.2. In casu, non è contestata l’applicabilità della Convenzione di Lugano (in seguito CL). Del resto, il titolo di rigetto invocato (doc. A) è posteriore all’entrata in vigore di questa convenzione per l’Italia (paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tale titolo corrisponde alla definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL.
2. Dottrina e giurisprudenza non sono unanimi sul diritto applicabile alla procedura di exequatur di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di garanzie pecuniarie, prolata in uno Stato estero parte alla Convenzione di Lugano. Yves Donzallaz (La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 2031 ss) ha censito quattro categorie di tesi diverse. Questa Camera ha lasciato la questione aperta in CEF 18 giugno 2001 [14.2000.130], cons. 2, indicando però che l’art. 47 n. 1 CL, più che una norma di procedura, appariva piuttosto costituire un presupposto per la concessione dell’exequatur, da ritenere definito esclusivamente dalla Convenzione di Lugano (cfr., apparentemente: Donzallaz, op. cit., n. 3750 e 3759; Oscar Vogel, Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7.a ed., Berna 2001, n. 25 e 45 ad cap. 15, p. 436, risp. 442).
Visto che il titolo d’esecuzione deve essere esaminato d’ufficio e che la Convenzione di Lugano comporta una semplificazione della prova del suo carattere autentico (cfr. infra ad 3), occorre ora stabilire definitivamente che il rinvio alla procedura disciplinata dagli art. 80 e 81 LEF contenuto all’art. 32 n. 1, 15. trattino lett. a CL non esclude – né esplicitamente né implicitamente – l’applicazione dell’art. 33 cpv. 3 CL. Di conseguenza, i documenti da produrre a sostegno dell’istanza di rigetto sono definiti esclusivamente dalla Convenzione di Lugano.
3. La parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una decisione deve pertanto produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL). Il giudice del rigetto esamina d’ufficio che sia il caso e che i documenti siano formalmente regolari e completi (cfr. Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 277 s.).
3.1. Ex art. art. 46 n. 1 CL, va prodotta una spedizione – completa – che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità, senza che sia necessaria una legalizzazione da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera né mediante l’apposita postilla prevista all’art. 3 della convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4) (cfr. art. 49 CL e Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen 6a ed., Heidelberg 1998, n. 1 ad art. 49; 7a ed., Heidelberg 2002, n. 1 ad art. 56 EuGVO).
In concreto, l’escutente ha presentato l’originale – completo – della sentenza italiana del 14 marzo 2000 (doc. A), debitamente firmata e munita dei bolli e del timbro del tribunale, di modo che la condizione dell’art. 46 n. 1 CL è da ritenere adempiuta.
3.2. Se si tratta di una decisione contumaciale, va pure addotto l’originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace (art. 46 n. 2 CL).
L’appellante, che è risultata contumace nella causa di merito, allega di non essere stata citata regolarmente. Non è contestato che i due primi atti di citazione, del 22 aprile 1996 e del 9 ottobre 1996, non sono potuti essere notificati all’appellante; del resto, non si può spiegare in altro modo l’emissione dell’atto di citazione in “2^ innovazione” del 15 maggio 1997. Non è del resto stato provato che la persona che rifiutò di prendere in consegna il secondo atto di citazione fosse un impiegato della convenuta, ciò che avrebbe consentito di ritenere valida la notificazione (cfr. Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, Berna 1996, n. 1240; Reinhold Geimer/Rolf A. Schütze, Kommentar zum EuGVÜ und zum Lugano-Übereinkommen, Monaco 1997, n. 19 ad art. 20).
Dalla “relazione di notifica” 21 maggio 1997/10 giugno 1998 relativa all’ultimo atto di citazione (cfr. doc. F, p. 7 s. dell’atto di citazione in 2^ rinnovazione), si evince che esso è stato intimato all’escussa ex art. 143 cpv. 1 CPCit. mediante deposito di una copia conforme all’originale alla Casa Comunale di __________, luogo di nascita della convenuta, nonché affissione di altra copia all’Albo del Tribunale di __________, Ufficio Giudiziario. Formalmente, il disposto dell’art. 46 n. 2 CL è rispettato. La regolarità della notifica va tuttavia esaminata nell’ambito dell’esame dei motivi di rifiuto dell’exequatur ai sensi dell’art. 27 CL (infra cons. 3; cfr. Thomas Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- oder Handelssachen, tesi San Gallo 1997, p. 471 ss. ad 1.1.5).
3.3. La parte che chiede l’esecuzione (e non solo il riconoscimento) deve, inoltre, addurre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata (art. 47 n. 1 CL).
a) Si evince dall’attestazione posta a tergo dell’ultima pagina della sentenza italiana (doc. A) che la stessa è esecutiva; non è necessario che essa sia anche cresciuta in giudicato (cfr. in merito: Yves Donzallaz, vol. II, n. 3738; Stücheli, op. cit., p. 277). L’appellante non pretende che l’esecutività della sentenza sia stata sospesa ex lege o per effetto di un provvedimento cautelare.
b) L’appellante non nega (più) di aver ricevuto la sentenza di cui si chiede l’exequatur.
4. Ex art. 34 cpv. 2 CL, l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL. Questi devono essere esaminati d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, che non è però tenuto a ricercare motu proprio i fatti rilevanti (cfr. Kropholler, 6a ed., n. 38 ad art. 27 e n. 7 ad art. 34; nello stesso senso: Staehelin, op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, op. cit., p. 278; contra, per quanto concerne il motivo dell’art. 27 n. 2 CL: Geimer/Schütze, op. cit., n. 92 ad art. 27 e n. 27-29 ad art. 34; Bischof, op. cit., p. 467 ad 1.1.3.3, però limitatamente alle procedure contraddittorie).
4.1. In concreto, non si vedono possibili altri motivi di rifiuto dell’exequatur se non quello della carente notifica dell’atto introduttivo di causa (art. 27 n. 2 CL); l’appellante, del resto, non ne invoca altri.
4.2. Ex art. 27 n. 2 CL, il riconoscimento (così come l’exequatur, cfr. art. 34 cpv. 2 CL) va rifiutato se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese.
a) La regolarità della notifica si determina in linea di principio secondo il diritto processuale convenzionale (cfr. art. IV cpv. 1 del Protocollo n. 1 CL e la riserva della Svizzera riferita all’art. IV cpv. 2) o autonomo dello Stato di origine (cfr. Donzallaz, vol. I, n. 1258 [cfr. però vol. II, n. 2953]; Geimer/Schütze, op. cit., n. 113 ad art. 27; Bischof, op. cit., p. 301 ad 72.4.1; Kropholler, 6a ed., n. 30 ad art. 27; Stücheli, op. cit., p. 280 a.i.), in casu l’Italia. Il diritto dello Stato di origine è anche determinante per definire la nozione di domicilio e le persone abilitate a ricevere l’atto da notificare, come pure le condizioni alle quali la notifica deve essere fatta all’estero o per via edittale (cfr. Geimer/Schütze, op. cit., n. 114 ad art. 27; Bischof, op. cit., p. 259 s.). Il giudice dell’exequatur è tenuto, d’ufficio secondo la dottrina maggioritaria, a verificare che la notifica sia avvenuta regolarmente e tempestivamente, seppur la questione sia già stata esaminata dal giudice del merito (cfr. Donzallaz, vol. I, n. 1335, e vol. II, n. 2988; Geimer/Schütze, op. cit., n. 67 ad art. 27; Bischof, op. cit., p. 461 ss.; Kropholler, 6a ed., n. 38 ad art. 27). La condizione della regolare e tempestiva notifica va interpretata in modo restrittivo (cfr. Donzallaz, vol. I, n. 1240). Secondo la dottrina maggioritaria (cfr. Bischof, op. cit., 470 s., con rif. in nota; Kropholler, 6a ed., n. 7 prima dell’art. 26; l’onere della prova dell’irregolare e/o intempestiva notifica grava sul resistente (contra: Geimer/ Schütze, op. cit., n. 117 ad art. 27).
b) Nel caso di specie, il giudice italiano ha emanato la sentenza di merito (doc. A) in contumacia in base all’ordinanza 28 gennaio 1998 ex art. 186ter CPCit. (cfr. doc. F), che constatava l’avvenuta notifica del terzo atto di citazione secondo le modalità dell’art. 143 CPCit., ossia mediante deposito presso la casa comunale del luogo di nascita della destinataria e affissione all’albo dell’ufficio giudiziario richiesto. La debitrice è infatti stata considerata di “residenza, dimora e domicilio sconosciuti” e non rappresentata da alcun procuratore (cfr. relazione di notifica sull’atto di citazione “in 2^ rinnovazione”, doc. F).
c) Siffatto modo di comunicazione della citazione risulta carente sia dal profilo del diritto interno che internazionale.
aa) Infatti, l’art. 143 cpv. 1 CPCit. è applicabile solo se il notificante ignori l’effettiva residenza (e dimora o domicilio) del destinatario e non sia in grado di conoscerla facendo uso della diligenza resa necessaria nel caso concreto. Inoltre, il fatto che la residenza anagrafica sia sconosciuta non è determinante qualora sia noto il luogo dove il destinatario esercita una professione. Occorre poi che risulti esplicitamente dalla relazione di notifica che le ricerche del destinatario, ancorché vane, sono state realmente eseguite (cfr. Nicola Picardi, Codice di procedura civile, 2. ed., Milano 2000, n. 1 ad art. 143, con rif.).Nella fattispecie, il luogo di residenza, e in ogni caso di lavoro __________ dell’appellante era noto sin dall’inizio e non risulta che la stessa non vi abbia effettivamente risieduto, poiché la sentenza le è stata consegnata proprio in tal luogo (cfr. doc. A). In realtà, il problema non era quindi quello della localizzazione della convenuta bensì quello di riuscire a validamente notificare l’atto di citazione in Svizzera (cfr. infra sub cc).
bb) Si sarebbe dovuta invece prendere in considerazione l’applicazione dell’art. 142 CPCit. (notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica), il quale prevede l’affissione di una copia dell’atto da notificare all’albo ufficiale dell’ufficio giudiziario richiesto, l’invio postale raccomandato al destinatario di una seconda copia nonché la consegna di una terza copia al Ministero degli affari esteri per il tramite del pubblico ministero in vista della consegna al destinatario (cpv. 1 e 2), riservate eventuali convenzioni internazionali (cpv. 3). Una notifica nelle forme dell’art. 142 cpv. 1 e 2 CPCit. sarebbe comunque stata ipotizzabile soltanto qualora fosse stata fornita la prova dell’impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare (cfr. Bischof, op. cit., p. 99 s., ad 4.2.4.2; Picardi, op. cit., n. 1 ad art. 142, p. 683).
cc) L’Italia, dal 24 gennaio 1982, come pure la Svizzera, dal 1. gennaio 1995,sono parti alla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione ed alla comunicazione degli atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (RS 0.274.131).
Posto che l’appellante era domiciliata in Svizzera al momento dell’intimazione dei diversi atti di citazione (cfr. Donzallaz, vol. I, n. 1211), le condizioni di notifica erano quindi regolate dalla Convenzione del 1965. L’autorità giudiziaria italiana è del resto giunta alla stessa conclusione, dato che le due prime (tentate) notifiche dell’atto di citazione (cfr. doc. F) nonché quella della sentenza (cfr. doc. A) sono avvenute mediante domanda alla Pretura di Lugano ai sensi dell’art. 5 della Convenzione dell’Aia del 1965.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 di tale convenzione, che è determinante anche dal profilo dell’applicazione dell’art. 27 n. 2 CL (cfr. 20 cpv. 3 CL; Kropholler, 6a ed., n. 39 ad art. 27; Donzallaz, vol. I, n. 1204 ss.), quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all’estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della Convenzione, e il convenuto non compaia, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale Paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, oppure che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un’altra procedura prevista dalla presente Convenzione, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.
Questa norma consacra la priorità del sistema della notifica effettiva su quello della notifica presunta (“remise au parquet”) dei paesi di tradizione giuridica romanistica (cfr. Geimer/Schütze, op. cit., n. 24 ad art. 30; Bischof, op. cit., p. 291 s., ad 7.1; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 2. ed., Berna/Stoccarda/ Vienna 1998, p. 324 s.).
In casu, il giudice di merito ha pronunciato la decisione benché mancasse la prova della corretta notifica secondo il diritto svizzero o secondo un’altra procedura prevista dalla Convenzione del 1965. Inoltre, non è stata fornita la prova che era “stato fatto tutto il possibile” (cfr. art. 20 cpv. 2 CL) per giungere ad una consegna effettiva dell’atto (anche, se del caso, per mezzo di usciere o di agente di polizia, cfr. art. 124 cpv. 2 CPC) o almeno ad una notifica presunta regolare (pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, cfr. art. 123 cpv. 2 CPC) (cfr. Donzallaz, vol. I, n. 1255), ritenuto che le formalità di notifica secondo la Convenzione dell’Aia del 1965, salvo richiesta particolare da parte dall’autorità notificatrice, sono rette dalla normativa interna dello Stato richiesto, nel caso di specie la Svizzera e più precisamente il Ticino (cfr. art. IV del Protocollo n. 1 CL; Donzallaz, vol. I, n. 1224 e 1262; Bischof, op. cit., p. 273 ss.; Walter, op. cit., p. 321 ad b; Picardi, op. cit., n. 3 ad art. 142, p. 685 a.i.).
dd) Riassumendo, l’atto di citazione non risulta essere stato notificato correttamente alla convenuta, motivo per il quale la sentenza italiana non può essere riconosciuta esecutiva in Svizzera (cfr. anche SJZ 1993, p. 401 ad n. 47).
ee) Il fatto che l’appellante non abbia apparentemente impugnato la sentenza di merito dopo averne avuto conoscenza è irrilevante dal profilo dell’art. 27 n. 2 CL, la possibilità di ricorrere contro la decisione di merito non avendo effetto correttivo (cfr. Donzallaz, vol. I, n. 1322; Kropholler, 6a ed., n. 40 ad art. 27, con rif.; Stücheli, op. cit., p. 280 s., con rif.; contra, ma minoritari: Geimer/Schütze, op. cit., n. 79 e 87 ss. ad art. 27). La parte appellata non invoca poi altre circostanze idonee a ritenere sanato il vizio di notifica né abusiva l’eccezione sollevata dall’appellante (su questi problemi, cfr. Donzallaz, vol. II, n. 2923 ss.). Il rifiuto dell’exequatur ex. art. 27 n. 2 CL si giustifica anche dal profilo teleologico, ossia in considerazione della ratio conventionis che tende alla protezione del diritto di essere sentito della parte convenuta (cfr. Geimer/Schütze, op. cit., n. 75, 85 e 116 ad art. 27): non risulta infatti dagli atti che l’appellante abbia avuto conoscenza degli atti di citazione né che la si possa ritenere negligente.
5. L’appello 25 ottobre 2002 di __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF, 20, 27 n. 2, 34, 46, 47 CL, 15 Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. L’appello 25 ottobre 2002 __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 11 ottobre 2002 __________della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 350.-- è posta a carico di ____________________ che rifonderà fr. 1'500.-- a __________ a titolo di indennità”.
2. La tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata da __________ è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario