Incarto n. 14.2002.00053
Lugano 30 luglio 2002 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 2 aprile 2002 presentata da
__________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 giugno 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì
3 giugno 2002 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 12 giugno 2002 ne postula l'annullamento;
preso atto delle osservazioni 27 giugno 2002 di __________;
rilevato che con ordinanza presidenziale 14/17 giugno 2002 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale.
Ritenuto
in fatto: A. Con istanza 2 aprile 2002 __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 5'992.65 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 15 maggio 2002 nessuna delle parti è comparsa.
C. Con decreto 3 giugno 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal 3 giugno 2002 alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 12 giugno 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di avere pagato il debito in oggetto prima della pronuncia del fallimento. A comprova delle sue allegazioni ha prodotto un avviso di addebito 5 giugno 2002 della __________ relativo al pagamento a favore dell'Ufficio esecuzione di Lugano dell'importo di fr. 6'691.60 valuta 24 maggio 2002 (doc. B). L'appellante ha poi rilevato abbondanzialmente che la sua situazione finanziaria è sana, che gode di ampie aspettative di sviluppo e che collabora con i più importanti media cantonali e confederati. Di recente ha ricevuto dalla __________ un versamento di fr. 20'175.-- (doc. I). Il suo bilancio di esercizio provvisorio al 31 dicembre 2001 presenta un utile di esercizio di fr. 1'700.55 (doc. L). La __________ ha poi affermato di non avere attestati di carenza di beni a suo carico ed ha prodotto un estratto delle esecuzioni 4 giugno 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. N).
E. Con osservazioni 27 giugno 2002 la creditrice ha dichiarato che si riterrà soddisfatta allorquando tutte le spese procedurali anticipate, le verranno rifuse.
Considerato
in diritto: 1.
a) Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto prima della dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto un avviso 5 giugno 2002 della __________ relativo all'addebito sul suo conto di fr. 6'691.60, valuta 24 maggio 2002, a favore dell'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. B).
Con le osservazioni 27 giugno 2002 e complemento 4 luglio 2002 la creditrice ha dato atto di essere stata tacitata dalla debitrice.
Il doc. B non fornisce indicazione alcuna in merito al giorno in cui è avvenuto l'accredito della somma di fr. 6'691.60 a favore dell'Ufficio esecuzione di Lugano, per cui non è dato sapere se il pagamento è avvenuto prima della dichiarazione di fallimento pronunciata per il 3 giugno 2002. Di conseguenza il fallimento non può essere annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile solo nel caso in cui il fatto nuovo, ossia il pagamento, è avvenuto anteriormente alla decisione di fallimento della prima giudice.
In merito alle spese procedurali la parte appellata va rinviata al considerando 3.
2.
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2. l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dal predetto avviso di addebito (doc. B) e dalle osservazioni della parte appellata si evince che il debito della __________ nei confronti di quest'ultima è stato saldato, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va osservato quanto segue. Dall'estratto delle esecuzioni 4 giugno 2002 dell'UE di Lugano (doc. N) emerge che le 3 ulteriori esecuzioni pendenti nei confronti dell'appellante sono giunte una allo stadio di opposizione totale e che nelle altre due procedure sono stati notificati i precetti esecutivi, per cui in queste fasi procedurali non può ancora essere ritenuto che __________ sia effettivamente debitrice degli importi posti in esecuzione. Dal predetto estratto non risultano d'altro canto attestati di carenza di beni a suo carico. L'appellante ha poi inoltrato un bilancio provvisorio al 31 dicembre 2001, dal quale risulta un utile di fr. 1'700.55 (doc. L).
Sulla base di questi documenti può pertanto essere ritenuto che la __________ non si trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui anche il presupposto della solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile.
Risultando pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la dichiarazione di fallimento pronunciata dalla prima giudice può venire annullata, senza che occorra indagare oltre sul momento dell'accredito.
3. L'appello 12 giugno 2002 __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti alla prima giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico, nel caso in cui l'accredito fosse avvenuto prima della pronuncia del fallimento risp. essendo il pagamento del credito dedotto in esecuzione avvenuto dopo il pronunciato pretorile.
Non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 12 giugno 2002 __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 3 giugno 2002 pronunciata
dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
__________ nei confronti della __________,
è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare
come di rito, è posta a carico della __________
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare
come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente La segretaria