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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.07.2002 14.2002.00049

July 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,127 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2002.00049

Lugano 3 luglio 2002/B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 14 marzo 2002 presentata  da

__________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 marzo 2002 ha così deciso:

"1.            È pronunciato il fallimento di __________ di __________, a far tempo da mercoledì 15 maggio 2002 alle ore 14.00.

 2./3./4.     Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ di __________ che con atto 27 maggio 2002 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 29/31 maggio 2002 all'appello

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                           A.   Con istanza 14 marzo 2002 __________ ha chiesto il fallimento di __________ di __________ per l'importo di fr. 666.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                           B.   All'udienza di contraddittorio del 24 aprile 2002 la debitrice non è comparsa.

                                           C.   Con decreto 15 maggio 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ di __________. a far tempo da mercoledì 15 maggio 2002 alle ore 14.00.

                                           D.   Con atto d'appello 27 maggio 2002 __________ di ____________________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di avere saldato il 17 maggio 2002 il debito nei confronti della parte appellata e producendo una ricevuta dell'UE di Lugano relativa al versamento di fr. 955.60 a saldo dell'esecuzione n. __________ (doc. A). L'appellante ha poi rilevato di avere provveduto a saldare il 17, il 21 e il 24 maggio 2002 tutti gli altri debiti posti in esecuzione, sempre per il tramite dell'UE di Lugano (doc. C e D), per cui non risultano né precetti esecutivi, né atti di carenza di beni a suo carico, come risulta dalla dichiarazione dell'UE di Lugano 24 maggio 2002 (doc. B).

Considerato

In diritto:

                                        1.a)   Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'Autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

                                                  1.    il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                                  2.    l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                                  3.    il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b)       L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                           c)    Dalla ricevuta 17 maggio 2002 dell'UE di Lugano (doc. A) emerge che il debito dell'appellante nei confronti di __________ di cui all'esecuzione in oggetto n. __________, è stato saldato, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

                                                  Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dalle ricevute dell'UE di Lugano 17, 21 e 24 maggio 2002 concernenti i versamenti effettuati dall'appellante risulta che le esecuzioni pendenti sono state saldate (doc. C e D). L'UE di Lugano ha infatti confermato con dichiarazione 24 maggio 2002 (doc. B) che contro __________ di __________ non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano iscritti attestati di carenza di beni. L'unica esecuzione è quella in oggetto che ha portato alla dichiarazione di fallimento che ci occupa. 

                                                  Sulla base dei predetti documenti può quindi essere ritenuto che l'appellante non si trova in uno stato di illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui il presupposto della solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile.

                                                  Risultando pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la dichiarazione di fallimento pronunciata dalla prima giudice va annullata.

                                           3.    L'appello 27 maggio 2002 __________ va quindi accolto.

                                                  La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, il pagamento del credito dedotto in esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato pretorile (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                           I.     L'appello 27 maggio 2002 __________ è accolto.

                                                  "1.   La dichiarazione di fallimento 15 maggio 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________ nei confronti di __________, è annullata.

                                                  2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________

                                                  3.    Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________

                                           II.    La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________

                                           III.   Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                                  Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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