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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.04.2002 14.2002.00030

April 17, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,769 words·~9 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2002.00030

Lugano 17 aprile 2002 CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla domanda del

__________  

tendente ad ottenere la delibazione della propria decisione 4 febbraio 2002 nella causa

__________  

ritenuto

in fatto:                          

                                  A.   Con decisione 4 febbraio 2002, l’istante ha pronunciato la revoca della moratoria concordataria concessa il 28 agosto 2001 alla società __________.

                                  B.   Con scritto 12 febbraio 2002, l’istante ha comunicato all’Ufficio dei registri di Lugano l’avvenuta revoca della moratoria concordataria concessa il 28 agosto 2001. In risposta a tale scritto, considerato dall’Ufficio dei registri quale richiesta di cancellazione della menzione relativa alla moratoria concordataria (cfr. avviso di rigetto di una richiesta del 25 marzo 2002), l’Ufficio dei registri, con scritto 18 febbraio 2002, ha invitato l’istante a produrre la traduzione in italiano del decreto di cancellazione, la dichiarazione di crescita in giudicato della sentenza nonché una “delibazione emanata dal Tribunale d’Appello di Lugano (art. 510 CPC)”, per poi, il 25 marzo 2002, rigettare la richiesta dell’istante per mancanza della documentazione richiesta.

                                  C.   Fondandosi sullo scritto 18 febbraio 2002 citato sopra, l’istante chiede, con una richiesta indirizzata al Tribunale di Appello, la delibazione del proprio decreto 4 febbraio 2002.

Considerato

in diritto:                    

                                   1.   L’Ufficio dei registri di Lugano fonda la propria richiesta di produzione di una sentenza di delibazione della decisione 4 febbraio 2002 del __________ probabilmente sull’art. 30 del Regolamento 1. aprile 1998 concernente la legge sul registro fondiario (RL 4.1.3.1.1), che dispone: “Le iscrizioni a registro fondiario fondate su sentenze di tribunali di altri Cantoni o su decisioni emanate da autorità estere sono subordinate al giudizio di delibazione rispettivamente al riconoscimento dell’esecutività da parte del Tribunale di appello a norma del Codice di procedura civile (CPC)”.

                                   2.   Di primo acchito, l’istanza del __________, indirizzata al Tribunale di Appello, sembra dover essere sottoposta alla I. Camera civile, competente per l’exequatur delle sentenze civili extracantonali che ordinano l’iscrizione di un diritto a registro fondiario, in virtù dell’art. 510 CPC (cfr. I CCA 16 marzo 1993 in re B. c/ B. e 5 maggio 1993 in re T c/ M. B., citate da Giorgio Bernasconi, Delibazione di provvedimenti cautelari ordinati da giudici di altri Cantoni: sulla procedura applicabile e su sentenze recenti del Tribunale di appello, in: Il Ticino e il diritto, CFPG 2, Lugano 1997, p. 37 ss. ad n. 39 e 54; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 510). In realtà però, siffatta conclusione non appare confermata da un esame più attento, poiché la decisione di concessione o di revoca della moratoria concordataria non è una sentenza civile ai sensi degli art. 510 CPC, 61 vCost. e 122 cpv. 3 Cost. (cfr. Blaise Knapp, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Basilea/Berna/Zurigo, 1986, n. 42 ad art. 61 vCost., con rif.), bensì una sentenza di diritto pubblico esecutivo federale (cfr. art. 295 cpv. 1 e 5 LEF).

                                   3.   Ma nemmeno la scrivente Camera è competente, visto che l’unica sua competenza in materia di riconoscimento di sentenze in ambito esecutivo è data nei rapporti internazionali (cf. art. 513 CPC).

                                   4.   Non vi è tuttavia una lacuna del diritto ticinese.

                               4.1.   Infatti, la delibazione delle decisioni incidentali emanate in base al diritto federale esecutivo (rigetto [cfr. però infra cons. 4.3], apertura del fallimento, sequestro, concordato, ecc.) è superflua, poiché le stesse sono direttamente esecutorie in tutta la Svizzera, la quale deve essere considerata come un’unità territoriale dal punto di vista giuridico (Rechtsgebiet) (cfr. DTF 54 I 173 s., con rif.; Knapp, op. cit., loc. cit.; in materia fallimentare, cfr. Handschin/Hunkeler, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 96 ad art. 197). D’altronde, l’obbligo di eseguire le sentenze extracantonali fondate sul diritto pubblico federale, in assenza di una norma specifica del genere di quella degli art. 40 e 43 PA per le decisioni amministrative, dovrebbe comunque poter essere dedotto dal dovere di fedeltà confederale (cfr. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea 1991, n. 215; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 42 ad art. 80).

                               4.2.   Ci si può però chiedere se l’obbligo di eseguire le decisioni incidentali extracantonali emanate in base al diritto federale esecutivo esclude o no qualsivoglia procedura di delibazione, visto che è ammesso, malgrado il testo dell’art. 122 cpv. 3 Cost. che prescrive che “le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutta la Svizzera”, che i Cantoni possano sottoporre l’esecuzione effettiva ad una preventiva delibazione (cfr. Knapp, op. cit. [Commentaire], n. 23 ad art. 61).

                               4.3.   A questo proposito va osservato in primo luogo che, per quanto riguarda la decisione di rigetto dell’opposizione, la medesima giustifica la continuazione dell’esecuzione in ogni Cantone senza delibazione (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 86 ad art. 84, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 80 ad art. 80 e n. 89 ad art. 82), riservati i casi in cui la pretesa posta in esecuzione è fondata sul diritto pubblico cantonale, a meno che si applichi il Concordato intercantonale del 28 ottobre 1971 sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico. Vero è che, quando la decisione di rigetto extracantonale non è fondata su una sentenza o decisione esecutoria senza preventiva delibazione in tutta la Svizzera (cfr. art. 39 cpv. 1 OG, 75 PC o 40 PA) o nel Cantone di esecuzione – quindi ad es. su una decisione civile (art. 122 cpv. 3 Cost.), penale (art. 380 CP) o amministrativa (fedeltà confederale) emanata da un tribunale o da un’amministrazione cantonale, quand’anche fondata sul diritto federale –, l’escusso può eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato (cfr. art. 81 cpv. 2 LEF in procedura sommaria e 79 cpv. 2 LEF in procedura ordinaria), quindi indire una specie di procedura pregiudiziale di delibazione. Tali eccezioni non sono però dirette contro la decisione di rigetto stessa, di natura esecutiva, bensì contro la decisione (pregiudiziale) sul merito del credito posto in esecuzione. Così, l’escutente può chiedere un pignoramento provvisorio o la formazione di un inventario conservativo (cfr. art. 83 cpv. 1 LEF) in base ad una decisione extracantonale di rigetto provvisorio senza necessità di riconoscimento nel cantone di esecuzione (cfr. Staehelin, op. cit., loc. cit.). Tale principio deve valere per tutte le decisioni di natura meramente esecutiva quale la decisione sulla moratoria concordataria.

                               4.4.   Trattandosi di decisioni in materia di fallimento o di concordato, il carattere generale e collettivo di queste procedure costituisce un argomento supplementare a conforto della tesi dell’esecutività immediata in tutta la Svizzera. In particolare, un divieto legale di disporre (cfr. art. 204 cpv. 1, 298 cpv. 2 LEF) a geometria variabile dipendente dal riconoscimento o no della sentenza di fallimento o concordataria nei diversi Cantoni svizzeri non sembrerebbe in accordo con la volontà del legislatore di unificare il diritto esecutivo in materia pecuniaria. Si potrebbe giungere a questo paradosso che, mentre si riuscirebbe, tramite l’assistenza tra gli uffici (cfr. art. 4 LEF), a far realizzare ed iscrivere il trapasso a favore dell’aggiudicatario di un immobile della massa sito fuori dal foro esecutivo in base ad un’istanza fatta a nome dell’ufficio richiesto, quindi senz’alcuna verifica della sentenza fallimentare, non sarebbe possibile far menzionare il fallimento nello stesso registro fondiario senza preventiva delibazione.

                                   5.   Va inoltre sottolineato che è proprio il diritto federale, e meglio l’art. 296 LEF, a prevedere l’obbligo di comunicare la concessione di una moratoria concordataria all’Ufficio del Registro fondiario (ma non a quello del Registro di commercio, riservati i casi in cui il giudice del concordato modifichi i diritti di firma, cfr. Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 296). È anche il diritto federale che prescrive imperativamente la menzione della moratoria concordataria (cfr. art. 80 cpv. 9 ORF). Nessuna delle due disposizioni prevede la necessità di una delibazione. Del resto, la necessità di una delibazione delle decisioni extracantonali in base alle quali si chiede un’iscrizione nel Registro fondiario non sembra unanimemente ammessa. Il dovere di verifica dell’ufficiale è infatti limitato ad un controllo unicamente formale (esistenza di una decisione giudiziale, cfr. art. 18 cpv. 1 let. f ORF, identità delle parti, possibilità di iscrivere, competenza dell’autorità giudicante, cfr. art. 17 ORF, ecc.), essendo esclusa la facoltà di riesaminare il merito della sentenza e nemmeno la regolarità della procedura seguita per la sua emanazione (cfr. Henri Deschenaux, SPR V/3,1, Basilea 1988, pp. 511-513 [in particolare la nota 87] e 519-520; Christian P. Meier, Vorsorgliche Massnahmen bei immobiliarsachenrechtlichen Streitigkeiten, tesi Zurigo 1977, pp. 94-95). Infine, va notato che poiché la menzione della moratoria concordataria, come quella dell’apertura del fallimento, ha un effetto puramente dichiarativo (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 10 ad § 41), non si vede il motivo per il quale non si dovrebbe indicare a titolo informativo nel registro fondiario che una sentenza di concessione o di revoca della moratoria è stata emessa in un altro cantone.

                                   6.   Visto quanto precede, pur volendo estendere la portata dell’art. 30 del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario (cfr. supra cons. 1), in conformità del suo testo, a tutte le sentenze extracantonali, benché l’art. 510 CPC a cui rinvia si riferisca soltanto alle sentenze civili (cfr. supra cons. 2), si dovrebbe comunque negare a tale norma ogni efficacia, poiché contraria al diritto (esecutivo) federale (art. 49 cpv. 1 Cost.). Non spetta tuttavia a questa Camera pronunciarsi in merito e nemmeno sull’esigenza di una traduzione in lingua italiana della decisione che revoca la moratoria. Va in effetti ricordato che l’autorità di vigilanza cantonale inferiore in materia di registro fondiario è la Sezione del registro fondiario e di commercio del Dipartimento delle Istituzioni (cfr. art. 1 del succitato Regolamento), contro le decisioni della quale è dato ricorso alla I Camera civile del Tribunale di appello (art. 6 Legge sul registro fondiario, RL 4.1.3.1; cfr. Emanuela Epiney-Colombo, Le nuove competenze della prima Camera civile del Tribunale di appello, in RDAT 1/1998, 551 ad II).

                                   7.   La richiesta 27 marzo 2002 del __________ va quindi dichiarata irricevibile. Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 122 cpv. 3 Cost.; 4, 295, 296 LEF; 510, 513 CPC;

pronuncia:

                                   1.   L’istanza di delibazione 27 marzo 2002 __________ è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione all’Ufficio registri di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               Il segretario

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