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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.01.2002 14.2002.00005

January 23, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·557 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2002.00005

Lugano 29 gennaio 2002 B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 novembre 2001 presentata da

__________    

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 7 gennaio 2002 ha così deciso:

"1.          È pronunciato il fallimento della ditta __________

1.1.        Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno 7 gennaio 2002.

2./3./4.   Omissis"

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 gennaio 2002 ne postula l'annullamento;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con istanza 20 novembre 2001  la __________. ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'419.-- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2000 e spese.

                                          B.  All'udienza di contraddittorio del 10 dicembre 2001 nessuna delle parti è comparsa.

                                          C.  Il 7 gennaio 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00.

                                          D.  Con atto di appello 16 gennaio 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo un avviso di addebito 24 dicembre 2001 del__________ di __________ emesso a suo carico per l'importo di fr. 1'731.60, indicante quale beneficiario l'UEF di Bellinzona e quale motivo di pagamento l'esecuzione n. __________ sfociata nel decreto di fallimento in esame (doc. C).

Considerato

in diritto:

                                          1.   Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

                                               Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono av­valersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                          2.   L'appellata ha sostenuto per la prim volta in sede d'appello di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell'importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                          3.   La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

                                               Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                               Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 172 e 174 LEF

pronuncia:

                                          I.    L'appello 16 gennaio 2002 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

                                               "1.   La dichiarazione di fallimento 7 gennaio 2002 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona, inc. EF.2001.00704, nei confronti della __________, è annullata.

                                               2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

                                               3.    La spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 90.--, da anticipare dall'appellante, resta a suo carico.

                                          III.  Intimazione a:     - __________;

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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