Incarto n. 14.2001.00064
Lugano 5 ottobre 2001/CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 luglio 2001 di
__________
contro
__________ rappr. dallo __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ (in seguito __________) all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano promossa da __________ con precetto esecutivo del 9 maggio 2001 per l’importo di fr. 15'128.-- (suddiviso in fr. 10'728.-- per crediti salariali e fr. 4'400.-- per ripetibili) oltre interessi e spese;
vista la sentenza 26 giugno 2001 della Pretore di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via definitiva l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,
preso atto dell’appello 6 luglio 2001 di __________ nonché delle osservazioni 20 agosto 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che nel caso di specie non è contestato, e nemmeno contestabile, che l’istanza in esame si fonda su una sentenza esecutiva (sentenza 18 agosto 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, doc. B), ossia su un valido titolo di rigetto definitivo;
che giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che nella fattispecie l’appellante pretende che l’importo stabilito nella sentenza 18 agosto 2000 del Pretore di Lugano e posto in esecuzione includerebbe anche gli oneri sociali, i quali sarebbero da dedurre dalla somma dovuta all’escutente, come lo ha stabilito il Tribunale federale al considerando 3 della sua sentenza 4 aprile 2001 (doc. D) relativa al ricorso per riforma inoltrato dall’appellante contro la sentenza del Pretore di Lugano;
che per errore, il Tribunale federale non avrebbe riportato nel dispositivo quanto stabilito nel considerando 3;
che comunque l’appellante avrebbe l’intenzione d’inoltrare presso il Tribunale federale un’istanza d’interpretazione della sua sentenza 4 aprile 2001;
che l’eccezione dell’appellante non appare completamente priva di fondamento, poiché, a prescindere dalla questione di sapere se creditore della parte del salario riferita al pagamento degli oneri sociali a carico del lavoratore dipendente (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS; 4 cpv. 1 LADI; 91 cpv. 2 LAINF; 66 cpv. 1 LPP) sia quest’ultimo oppure l’assicurazione sociale, quale terza beneficiaria del contratto di lavoro (cfr. art. 112 CO), il lavoratore dipendente non sembra in ogni caso disporre del diritto di chiedere il pagamento a sé stesso degli oneri sociali (inesigibilità), dato che la legge impone al datore di lavoro di pagarli direttamente all’assicuratore sociale (cfr. 14 cpv. 1 LAVS; 5 cpv. 1 LADI; 91 cpv. 3 LAINF; 66 cpv. 2 e 3 [riservati i casi dell’art. 46 cpv. 3 e 4] LPP);
che tuttavia, l’appellante non ha comprovato con documenti, come invece richiesto dall’art. 81 cpv. 1 LEF, che la sentenza 18 agosto 2000 sia stata modificata dopo la sua crescita in giudicato:
che l’appello 6 luglio 2001 è quindi da respingere;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
che comunque, qualora il Tribunale federale dovesse ulteriormente modificare la sua sentenza 4 aprile 2001, rimane facoltà dell’appellante di chiedere la sospensione dell’esecuzione in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF oppure la ripetizione da parte dell’escutente dell’importo degli oneri sociali da esso percepito e – per ipotesi – non riversato agli assicuratori sociali (cfr. art. 86 LEF);
che d’altronde l’appellante sarà, se del caso, chiamato a risarcire gli istituti di assicurazione sociale (cfr. art. 52 LAVS; 88 cpv. 2 LADI; 52 LPP) soltanto nell’ipotesi in cui gli oneri sociali non venissero corrisposti loro dall’escutente – che ne rimane infatti debitore fintanto che essi non sono stati trattenuti dal datore di lavoro (cfr. art. 30ter cpv. 2 LAVS) –, rischio al quale l’appellante può ovviare con una tempestiva informazione degli competenti organi delle assicurazioni sociali creditrici.
Richiamati gli art. 80, 81, 85a, 86 LEF;
pronuncia: 1. L’appello 6 luglio 2001 di __________, è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________, fr. 500.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario