Incarto n. 14.2001.00059
Lugano 8 agosto 2001 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 maggio 2001 da
__________
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/25 aprile 2001 dell'UEF di Riviera;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 30/31 maggio 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Biasca, è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 70.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 300.-- di indennità."
Sentenza dedotta in appello dall'escusso che con atto 20 giugno 2001 è insorto contro la decisione pretorile;
preso atto che nel caso di specie sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
- che la sentenza 30 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Riviera reca il timbro d’intimazione dello stesso giorno, ma è stata data alla posta il giorno successivo;
- che secondo la ricerca postale effettuata dall’Ufficio postale di __________, commissionata su richiesta della Camera di esecuzione e fallimenti dalla Pretura del Distretto di __________, la busta raccomandata contenente la sentenza impugnata è stata personalmente ritirata da __________ allo sportello postale il 7 giugno 2001;
- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF);
- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere l’8 giugno 2001, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 7 giugno 2001, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;
- che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 18 giugno 2001, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e consegnato a mano alla Pretura del Distretto di Riviera il 20 giugno 2001;
- che visto l’esito e rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, si prescinde dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni;
- che viste le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall’assegnare indennità;
per questi motivi,
richiamati gli art. 22 cpv. 1 e 25 LALEF; 131 cpv. 1 e art. 313 bis CPC
pronuncia: 1. L’appellazione 20 giugno 2001 __________, è irricevibile siccome tardiva.
2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario