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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.06.2001 14.2001.48

June 21, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·439 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2001.00048

Lugano 21 giugno 2001 /B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 marzo 2001 da

  __________    

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza il Giudice di pace __________ con decisione 26 aprile 2001 ha così deciso:

"1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria  per fr. 165.90 oltre interessi al 5% dal 1/10/2000 e fr. 30.-- di spese esecutive e fr. 40.-- spese di notifica.

 2. La tassa di giustizia di fr. 55.-- da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 80.-- di indennità."

Contro la sentenza si è aggravata l'avv. __________, chiedendone  l'annullamento ex art. 22 LEF e rilevando di non essere mai stata amministratrice della __________;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                          che l'avv. __________ chiede a questa Camera l'annullamento della predetta sentenza ex art. 22 LEF;

                                          che ex art. 22 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento  e che l'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata;

                                          che l'art. 22 LEF non è applicabile contro decisioni giudiziarie, bensì unicamente nell'ambito di decisioni emanate da organi d'esecuzione e fallimento sottoposti alla vigilanza della scrivente Camera (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 22);

                                          che ex art. 5 LOG il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2'000.--, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento;

                                          che quando un atto è presentato a un’autorità giudiziaria incompetente, questa d’ufficio, lo trasmette subito all’autorità giudiziaria competente e ne dà comunicazione alla parte che lo ha inoltrato (art. 126 cpv. 1 CPC);

                                          che di conseguenza l'istanza di annullamento di una decisione del Giudice di pace __________, presentata dall'avv. __________ a questa Camera, à trasmessa d’ufficio alla CCC;

pronuncia:

                                          1.   L'istanza di annullamento 17 maggio 2001 dell'avv. __________, è trasmessa d’ufficio alla CCC.

                                          2.   Non si preleva la tassa di giustizia.

                                          3.   Intimazione a:     - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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