Incarto n. 14.2001.00046
Lugano 21 giugno 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 22 marzo 2001 presentata da
__________
contro
__________
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 maggio 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da venerdì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 19 maggio 2001 da __________ che ne ha postulato l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 23/29 maggio 2001 di concessione dell’effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 22 marzo 2001 __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'401.70.
B. All'udienza di contraddittorio del 2 maggio 2001 nessuna delle parti è comparsa.
C. L'11 maggio 2001 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da venerdì __________ alle ore 14.00.
D. Con tempestivo atto d’appello 19 maggio 2001 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta datata 11 maggio 2001 2000 emessa dalla __________, Agenzia generale di __________, da cui risulta il versamento a favore della creditrice di fr. 1'474.70.
Considerato
in diritto:
1. Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 19 maggio 2001 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 11 maggio 2001 pronunciata dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2001.00193, nei confronti della __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario