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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.05.2001 14.2001.44

May 21, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·682 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2001.00044

Lugano 21 maggio 2001/FC/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza 8 maggio 2001 di delibazione del decreto di fallimento                   2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land (Cantone Lucerna) presentata da

Ufficio dei registri, Mendrisio

in materia di iscrizione nel registro di commercio e di menzione nel registro fondiario della declaratoria di decozione pronunciata nei confronti di

               __________

considerato in fatto e in diritto

                                         che con decreto 2 maggio 2001 l'Amtsgericht Luzern-Land, quale giudice del fallimento, ha pronunciato il fallimento della ditta __________ richiedendo all'UEF di Mendrisio assistenza ex art. 4 LEF per procedere all'iscrizione della declaratoria di decozione nel registro di commercio del Distretto di Mendrisio e, se del caso, alla sua menzione nel registro fondiario del Distretto di Mendrisio

                                         che l'UEF di Mendrisio ha trasmesso la comunicazione all'Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio affinché proceda agli incombenti ex art. 176 LEF

                                         che l'Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio ha formulato a questa Camera con atto 8 maggio 2001 istanza di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land

                                         che ex art. 176 cpv. 1 n. 1 LEF il giudice comunica senza indugio agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario la dichiarazione di fallimento per gli incombenti di rito

                                         che il diritto esecutivo federale si attua anche facendo ricorso diretto ad altre autorità oltre agli organi tipici (ufficio d'esecuzione e ufficio dei fallimenti) e a quelli atipici (amministrazione fallimentare speciale, prima assemblea dei creditori nel fallimento, seconda assemblea dei creditori nel fallimento, assemblea dei creditori nel concordato nella procedura di fallimento, commissario del concordato, delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo e liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo)

                                         che siffatti organi ausiliari, pur non partecipando in senso proprio all'esecuzione forzata, hanno l'obbligo di collaborare quando se ne realizzino i presupposti

                                         che tra gli organi ausiliari vi sono anche gli uffici del registro fondiario e gli uffici del registro di commercio, oltre ai funzionari postali e comunali (per comunicazioni e notificazioni), agli organi di polizia cantonale e comunale e agli stabilimenti di deposito ex art. 24 LEF e 29 LALEF

                                         che per il principio di celerità che informa il diritto esecutivo federale e avuto riguardo alla competenza federale esclusiva in materia di legislazione sulla procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti non può darsi normativa cantonale di delibazione in sede di attuazione della LEF

                                         che nello stesso senso va peraltro il diritto processuale civile cantonale che all'art. 510 CPC non interferisce nella sfera del diritto esecutivo federale, ma si limita a disciplinare il riconoscimento delle sentenze civili di tribunali confederati, per i quali impone un giudizio di delibazione che de lege ferenda sarebbe forse opportuno ripensare (cfr., in senso convergente, __________, Delibazione di provvedimenti cautelari ordinati da giudici di altri Cantoni: sulla procedura applicabile e su sentenze recenti del Tribunale di appello, in: Il Ticino e il diritto, Collana blu CFPG vol. 2, Lugano 1997, p. 42-44)

                                         che sono sentenze civili quelle che risolvono una disputa di diritto civile, tra cui non rientra in tutta evidenza il giudizio di diritto esecutivo federale di dichiarazione del fallimento, con contestuale ordine di iscrizione diretto ad opera del giudice del fallimento nel registro di commercio, come pure della menzione nel registro fondiario in conformità dell'art. 176 cpv. 2 LEF

                                         che le richieste iscrizioni si operano pertanto ope legis senza che occorra il giudizio di delibazione

                                         che l'istanza di delibazione deve di conseguenza essere dichiarata irricevibile

                                         che viste le peculiarità della fattispecie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia

richiamati in particolare gli art. 4 e 176 LEF; 510 CPC

PRONUNCIA

                                   1.   L'istanza 8 maggio 2001 dell'Ufficio dei registri di Mendrisio di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land riferito alla ditta __________, è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione:    __________

                                         Comunicazione:      Amtsgericht Luzern-Land, Lucerna

                                                                           UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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