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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.06.2001 14.2001.24

June 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·339 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2001.00024

Lugano 5 giugno 2001/EC/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 febbraio 2001 presentata da

__________ rappr. __________  

contro

__________ patr. dall'avv. __________

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona in data 12 marzo 2001 ha così deciso:

    “1.  E` pronunciato il fallimento della ditta __________, Bellinzona.

           1.1.      Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del 12 marzo 2001.

     2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 60.-- da anticipare dall’istante sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante la somma di fr. 200.-- a titolo di indennità.

    2.1. omissis

    3.    omissis

    4.    omissis.”

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ che con atto 13 marzo 2001 ha postulato l’annullamento del fallimento, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con decreto presidenziale 15 marzo 2001 al presente appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto

                                     -   che con decreto 4 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha nuovamente pronunciato il fallimento della __________ in esito ad altra procedura esecutiva;

                                     -   che essendo rimasto inimpugnato, tale decreto di fallimento è divenuto definitivo;

                                     -   che di conseguenza essendo il fallimento della __________ già stato pronunciato con decreto cresciuto in giudicato, il presente appello è divenuto privo d’oggetto;

                                     -   che la tassa di giustizia del presente appello è a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità non avendo l’appellato presentato le proprie osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLET);

pronuncia

                                   1.   L’appello 13 marzo 2001 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi in esito ad altra procedura esecutiva;

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 90.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Intimazione: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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