Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2001 14.2001.22

May 30, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,382 words·~7 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2001.00022

Lugano 30 maggio 2001 /B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 dicembre 2000 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________ patr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/28 novembre 2000 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 marzo 2001 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.   La tassa di giustizia in fr. 300.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.00 a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 8 marzo

2001 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 5 aprile 2000 la parte appellata si è opposta al gravame,

protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________ del 6/28 novembre 2000 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso dell'importo di fr. 160'000.-oltre interessi al 10% dal 30 aprile 1998, indicando quale titolo di credito: "Riconoscimento di debito e cambiali del 30.4.1998."

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                          B.  Il creditore ha prodotto tre vaglia cambiari di fr. 40'000.-- ciascuno emessi il 30 aprile 1998 da __________ all'ordine di __________ con scadenza al 30 luglio risp. al 30 agosto risp. al 30 settembre 1998 (doc. C).

                                               Agli è poi stato versato uno scritto del seguente tenore (doc. D):

                                               "__________

                                                                                                                      Lugano, 30 aprile 1998

                                               In data odierna ricevo dal Signor __________, cittadino italiano, residente a __________

                                               La somma di Lire italiane       200'000'000 (DUECENTOMILIONI)

                                               Equivalenti al cambio in mio favore di fr. Svizzeri 160'000.-- (CENTOSESSANTAMILA)

                                               A titolo di rimborso o restituzione emetto quattro effetti da fr.s 40'000.-cadauna.

                                               In fede mi firmo

                                                                                                                      __________

                                                                                                                    __________

                                          C.  All'udienza di contraddittorio l'escusso ha dichiarato che nel corso del 1998 __________ lo ha contattato, chiedendogli se poteva organizzare l'acquisto di partite di sigarette da trasportare in Italia, dove sarebbero state vendute al mercato nero. __________ ha sostenuto che tra le parti e __________ è sorta una società semplice. Non accordandosi però i soci sulle modalità di liquidazione, occorre nominare un liquidatore giudiziario. Eventuali azioni creditorie sono pertanto premature prima che la procedura di liquidazione appuri la posizione creditoria e debitoria dei singoli. L'escusso ha poi rilevato che se questa tesi venisse respinta, egli oppone in compensazione diverse pretese  per spese sostenute per prendere i contatti ed organizzare l'acquisto e il trasporto della merce (doc. da 4 a 8).

                                          D.  Con sentenza 2 marzo 2001 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza rilevando che dagli atti non emerge alcun elemento concreto che permetta di constatare l'esistenza di una società semplice tra le persone citate dall'escusso e che vi sia discordia in merito alla liquidazione della predetta società. In prima sede è stato ritenuto che il doc. D, con cui l'escusso ha dichiarato di avere ricevuto dal procedente la somma di fr. 160'000.--, così come i vaglia cambiari doc. C costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. L'escusso ha infatti dichiarato di volere procedere al rimborso dell'importo ricevuto con l'emissione di quattro vaglia cambiari.

                                          E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

                                          F.  Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

                                      1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                          b)  Il doc. D, con cui l'escusso ha espresso la sua volontà di rimborsare l'importo di fr. 160'000.--, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF. Il fatto che __________ abbia dichiarato la sua intenzione di rimborsare la somma ricevuta implica l'immediata esigibilità della pretesa, mentre l'emissione dei vaglia cambiari doc. C rappresenta la modalità di pagamento.

                                      2.a)   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

                                          b)  Dalla documentazione agli atti non risulta alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile l'esistenza tra le parti e certo __________ di una società semplice, per cui le allegazioni dell'escusso in merito alla liquidazione della società vanno respinte.

                                          c)  Il pagamento può avvenire pure tramite compensazione. L'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità della contropretesa devono in tal caso essere resi unicamente verosimili. Un prova documentale liquida non è necessaria (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 93 ad art. 82 LEF).

                                               L'escusso ha fatto valere compensazione con diverse contropretese per spese da lui  sostenute per prendere i contatti e organizzare l'acquisto e il trasporto delle sigarette, producendo diversa documentazione in merito (doc. da 4 a 8). Da questi documenti non è però deducibile alcuna correlazione tra le spese fatte valere e il procedente, per cui non essendo stata resa verosimile, l'eccezione di compensazione va respinta.

                                               Di conseguenza non avendo l'escusso reso verosimile alcuna eccezione atta a infirmare il riconoscimento di debito doc. D, questo documento costituisce, come correttamente ritenuto in prima sede, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 160'000.-- oltre interessi al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 LEF), in mancanza di diverso accordo, dal 30 aprile 1998, avendo l'escusso riconosciuto con il predetto documento l'immediata esigibilità del credito posto in esecuzione.

                                          3.   L'appello 8 marzo 2001 di __________ va quindi parzialmente accolto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza nel rapporto 9/10 e 1/10 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                          I.    L'appello 8 marzo 2001 di __________, è parzialmente accolto.

                                               Di conseguenza la sentenza 2 marzo 2001 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

                                               "1.   L'istanza 29 dicembre 2000 di __________), è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/28 novembre 2000 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 160'000.-- oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1998.

                                                2.   La tassa di giustizia di fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________ per 9/10 e per 1/10 di ____________________ __________ rifonderà a __________ fr. 1'000.-- per parte di indennità."

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, é a carico di __________ per 9/10 e per 1/10 di ____________________ __________ rifonderà a __________ fr. 1'000.-- per parte di indennità.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

14.2001.22 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.2001 14.2001.22 — Swissrulings