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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.04.2001 14.2001.21

April 26, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,247 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2001.00021

Lugano 26 aprile 2001 /B/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall'istanza 11 gennaio 2001 presentata da

__________  

Contro

__________ patr. dall'avv. __________  

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 15 febbraio 2001 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo dal

     giorno 15 febbraio 2001 alle ore 14.00.

  2./3./4."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che ne postula l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni:

richiamata l'ordinanza presidenziale 28 febbraio/1. marzo 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con istanza 11 gennaio 2001 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per l'importo di fr. 1'256.25 compresi interessi e spese.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio nessuno è comparso.

                                  C.   La __________ ha postulato l'annullamento del fallimento sostenendo di avere saldato i debiti di cui all'esecuzione in oggetto risp. all'esecuzione n. __________ sempre della creditrice (doc. B). L'appellante ha rilevato che le altre esecuzioni sono oggetto di procedure in via di pignoramento, trattandosi di crediti di diritto pubblico. Inoltre per alcune procedure sono state concordate dilazioni di pagamento che, vista la loro modesta entità, possono essere saldate nel tempo massimo di un anno (doc. C).  Per quel concerne la sua solvibilità, l'appellante ha prodotto il preventivo 2001, rilevando che il ricavato globale ammonterà a fr. 285'000.-- con un utile netto di fr. 47'500.-- (doc. D), importo che dovrebbe permettere di tacitare i creditori. Secondo la debitrice la situazione finanziaria in cui versa, che denota delle difficoltà, va considerata passeggera e non indeterminata. Questa situazione è dovuta essenzialmente al fatto che la gerente ha avuto un bambino nel 1999 e che durante quel periodo ha avuto problemi che l'hanno tenuta lontana dall'attività. Ciò ha causato una situazione a cui può essere posto rimedio solo durante l'anno in corso, in cui potrà occuparsi attivamente della gestione della società. Quest'ultima non ha alcun debito verso banche, fornitori o dipendenti, a dimostrazione che non si è in presenza di una gestione poco sana o scorretta. Del resto per alcune esecuzioni più vecchie, come già detto, è stata concessa una dilazione. Per le esecuzioni più recenti verrà pure concordato un dilazionamento, essendo i creditori i medesimi ed essendo adempiute le condizioni di cui all'art. 123 LEF.  

Considerato

in diritto:

                                   1.

                                  a)   Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

                                         1)  il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto

                                              oppure

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria

                                              superiore a disposizione del creditore, o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti  pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; Basler Kommentar zum SchKG, vol. II., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   In prima sede il fallimento della __________ è stato decretato per il mancato pagamento nei confronti della __________ dell'importo di fr. 1'256.25.  La relativa esecuzione n. __________ è stata saldata il 20 febbraio 2001 dalla debitrice con  versamento all'UE di Lugano (doc. B), per cui risulta adempiuto il requisito del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Contemporaneamente l'appellante ha saldato anche l'esecuzione n. __________ promossa sempre dalla creditrice (doc. B).

                                         Per quel che concerne la solvibilità dell'appellante va osservato che dall'estratto delle esecuzioni 16 febbraio 2001 (doc. C) risultano tre esecuzioni della Confederazione risp. della Cassa di compensazione risalenti al luglio risp. agosto 1999 per le quali è stata concessa una dilazione di pagamento. Nell'anno 2000 sono state però promosse contro la __________ dalla Confederazione Svizzera risp. dalla Cassa di compensazione risp. dal Canton Ticino 10 ulteriori esecuzioni per importi anche elevati, il più elevato ammontando a fr. 12'211.50. Per 8 si è giunti al pignoramento risp. alla domanda di realizzazione. L'importo più modesto per cui è stata proseguita l'esecuzione ammonta a fr. 790.70, ad ulteriore dimostrazione che la debitrice non è in grado di pagare nemmeno importi di modesta entità, il che unito a quanto precede indica insolvibilità. L'appellante ha poi prodotto un preventivo per l'anno 2001 allestito dalla __________ dichiarando che con l'utile risultante di fr. 47'500.-- potrà far fronte entro la fine del 2001 ai propri debiti. Tale documento non è tuttavia sufficiente a rendere verosimile la sua solvibilità, trattandosi di un documento allestito su dati non verificabili, che d'altro canto non fornisce nessuna garanzia in merito al risultato d'esercizio della __________ e alla sua futura capacità di saldare i propri debiti.

                                         Sulla base delle precedenti considerazioni non può pertanto essere ritenuto che l'appellante ha reso verosimile la sua solvibilità. Non risultando quindi ossequiato il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, la dichiarazione di fallimento della __________ non può essere annullata.  

                                   2.   L'appello 26 febbraio 2001 della __________ va quindi respinto. Di conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo, ne va pronunciato il fallimento.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia:

                                   1.   L’appello 26 febbraio 2001 della __________, è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ a far tempo da

venerdì 4 maggio 2001 alle ore 10.00

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 90.--, già anticipata dalla __________ resta a suo carico.

                                   3.   Intimazione:

                                                                                __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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