Incarto n. 14.2001.00115
Lugano 19 aprile 2002 EC/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 ottobre 2001 da
__________
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano del 2/3 agosto 2001;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 7 dicembre 2001 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 28'516.95 oltre interessi al 5% dal 13.8.2000.
2. La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa con atto 18 dicembre 2001;
rilevato che la parte appellata con osservazioni 28 gennaio 2002 si è opposta al gravame;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 2/3 agosto 2001 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________per l’incasso di:
1) fr. 28'516.95 più interessi al 5% dal 13.8.2000;
2) fr. 1'615.20”.
La creditrice ha indicato quale titolo di credito:
“1) Fattura n. __________del 13.6.00 e n. __________ del 21.6.00;
2) Costi diversi”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Lugano.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulle fatture 13 giugno 2000 (doc. M) e 21 giugno 2001 (doc. N), sui richiami di pagamento del 16 marzo 2001 (doc. C) e del 2 maggio 2001 (doc. D), nonché sullo scritto del 12 febbraio 2001 (doc. I), nel quale l’escussa in relazione all’importo capitale posto in esecuzione di fr. 28'516.95 ha proposto alla creditrice il pagamento di fr. 15'000.-- per il 15 agosto 2001 e di fr. 13'516.95 per il 15 settembre 2001.
C. Ricevuta l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 ottobre 2001, la Pretore del Distretto di Lugano con scritto del 25 ottobre 2001, intimato lo stesso giorno, ha trasmesso l’istanza alle parti, citandole per l’udienza di contraddittorio prevista per il giorno di venerdì 7 dicembre 2001 alle ore 10.00.
D. Con scritto del 6 dicembre 2001, trasmesso via fax, l’amministratore unico dell’escussa, signor __________, ha chiesto un rinvio dell’udienza di discussione, ritenuto che egli avrebbe subito un infortunio sportivo e pertanto sarebbe stato impossibilitato a partecipare all’udienza.
E. In data 7 dicembre 2001 la Pretore ha comunque tenuto l’udienza di contraddittorio, alla quale solo la parte istante si è presentata.
Con ordinanza di medesima data la Pretore ha respinto la domanda di rinvio dell’udienza, ritenuto che:
1) la stessa sarebbe ingiustificata perché la richiedente non avrebbe provveduto a suffragare i motivi del suo impedimento;
2) il rinvio sarebbe incompatibile con le esigenze organizzative e di agenda della Pretura che regolano e condizionano la fissazione delle udienze;
3) la stessa sarebbe tardiva, visto che la citazione per l’udienza datava del 24 ottobre 2001.
F. Con sentenza 7 gennaio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato l’opposizione per fr. 28'516.95 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2000, ritenendo l’insieme della documentazione prodotta valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF.
G. Contro la sentenza della Pretore si è tempestivamente aggravata __________ asseverando che la prima giudice non avrebbe, a torto, concesso il rinvio dell’udienza, malgrado l’amministratore dell’escussa avesse giustificato la sua assenza.
Nel merito l’appellante ha argomentato che l’importo dovuto alla procedente non sarebbe più di fr. 28'516.95, ritenuto che la debitrice avrebbe effettuato il pagamento di un acconto di LIT 6'500'000.
H. Con osservazioni 28 gennaio 2002 di __________ ha riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di un acconto di LIT 6'500'000 il 20 luglio 2001, asseverando che l’importo rimanente da pagare ammonterebbe quindi a fr. 23'462.45, ossia fr. 28'516.95 – fr. 5'054.50, corrispondenti a LIT 6'500'000 al cambio medio dello 0.0007760 del 20 luglio 2001.
Considerato
in diritto:
1. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). I documenti prodotti da __________ con l’appello devono quindi essere estromessi dall'incarto e non possono venire considerati al fine del giudizio. Le allegazioni sollevate dall’escussa la prima volta in sede di appello relativamente all’avvenuto pagamento di parte dell’importo dedotto in esecuzione vanno pure esse respinte, essendo proceduralmente irrite.
2.a) La procedura sommaria di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF è retta dagli art. 20 ss. LALEF(Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997), atteso che nei casi non previsti da quella legge e in assenza di norma specifica, valgono le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC, cfr. art. 25 LALEF). Sulla possibilità di chiedere un rinvio (sia una prima che una seconda volta) dell’udienza di contraddittorio sull’istanza di rigetto la LALEF è silente, sebbene stabilisca in particolare che il giudice cita le parti a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF), che se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF), e che pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura sommaria (art. 20 cpv. 6 LALEF).
b) Ex art. 136 cpv. 1 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale. Per il cpv. 2 di tale norma il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo.
c) La domanda di rinvio dell'udienza per motivi gravi dev'essere presentata tempestivamente affinché il Pretore investito della richiesta abbia il tempo per determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, nell'evenienza in cui accolga la domanda, possa notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 7 ad art. 136).
Se è pur vero che questi impedimenti non sono sempre prevedibili e possono sopraggiungere improvvisamente di modo che, in determinati casi, non si può pretendere che la domanda di rinvio venga formulata con la necessaria tempestività, è comunque necessario che l’impedimento venga comprovato (CCC sentenza 16 settembre 1999 in re C. E. R. c. S.C.T.);
d) Nel caso di specie l’istanza di rinvio presentata dall’escussa con scritto datato 6 dicembre 2001 e trasmesso via fax alla Pretura alle ore 05.58 del 7 dicembre successivo, è stata correttamente respinta dalla prima giudice, ritenuto che l’appellante si è limitata a richiedere il rinvio dell’udienza di contraddittorio per una pretesa indisponibilità del suo amministratore unico _________, causata da un non meglio precisato infortunio sportivo, senza però comprovare questa sua affermazione mediante la produzione di un certificato medico, che del resto non è stato prodotto neppure successivamente né in sede pretorile né in questa sede.
3.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
4. La procedente ha prodotto quale titolo di rigetto lo scritto del 12 febbraio 2001 (doc. I), mediante il quale l’escussa, in relazione all’importo in esecuzione dipendente da fatture scoperte emesse il 13 risp. il 21 giugno 2000 (doc. M e N) e per le quali già in precedenza le era stata accordata una dilazione di pagamento, ha proposto alla creditrice il pagamento di fr. 15'000.-- per il 15 agosto 2001 e di fr. 13'516.95 per il 15 settembre 2001. Siffatto documento costituisce, come rettamente evidenziato in prima sede, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo in esecuzione.
5.a) Con le osservazioni all’appello __________ ha ridotto l’importo per il quale richiede il rigetto dell’opposizione dagli originari fr. 28'516.95 a fr. 23'462.45, ritenuto che la debitrice le ha pagato un acconto di LIT 6'500'000 il 20 luglio 2001.
b) A differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF, nella quale non si riconosce alcuna indennità alle parti, nelle procedure sommarie in materia di esecuzione -conformemente al principio di diritto processuale civile secondo cui il giudice condanna la parte soccombente a rifondere all'altra le ripetibili, intendendosi con ripetibili le spese indispensabili causate dal processo comprensive di un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio- il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese (art. 62 cpv. 1 e 2 OTLEF; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 all'art. 20a LEF; Staehelin, op. cit., n. 72 all'art. 84 LEF). Sempre a differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF(art. 20a LEF), la procedura di rigetto dell’opposizione non è gratuita, ma la parte soccombente deve sopportare le spese processuali pagando la relativa tassa di giustizia (art. 48 OTLEF; Staehelin, op. cit., n. 72 all'art. 84 LEF).
Quando nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.
c) Nel caso di specie sebbene già il 20 luglio 2001 la procedente avesse ricevuto un anticipo pari a LIT 6'500'000, con il PE n. __________ del successivo 2/3 agosto 2001 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 28'516.95 oltre accessori. Con l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 24 ottobre 2001 e ancora all’udienza di contraddittorio ha poi postulato che l’opposizione di __________ venisse rigettata per l’importo di cui al precetto esecutivo. Solo in sede di osservazioni all’appello la procedente ha ridotto l’importo per cui richiede il rigetto dell’opposizione a fr. 23'462.45 oltre accessori, considerando in tal modo quanto ricevuto il 20 luglio 2001. Per questo motivo quindi di __________ risulta essere soccombente dinanzi alla prima giudice e in sede di appello nella misura di 1/5 (un quinto), la successiva riduzione solo in sede di osservazioni all’appello essendo tardiva dal profilo procedurale. In siffatta proporzione essa deve essere condannata al pagamento della tassa di giustizia. Per quanto riguarda le indennità __________ verserà a ________ di __________ 3/5 di quanto stabilito dalla Pretore, ritenuta la parziale compensazione delle rispettive pretese nella misura di 1/5.
6. L'appello 18 dicembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono il rispettivo grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 82 cpv. 1 LEF; 20, 25 LALEF; 136, 321 CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
I. L'appello 18 dicembre 2001 __________, è parzialmente accolto.
I.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 7 dicembre 2001 della Pretore di Lugano, Sezione 5, vengono riformati come segue:
“1. L’istanza 24 ottobre 2001 di __________, __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 23'462.45 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2000.
2. La tassa di giustizia di fr. 210.--, già anticipata dalla parte istante, è posta a carico per 1/5 di __________ e per 4/5 di __________, che rifonderà a __________ fr. 300.-- per parte di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, è posta a carico per 1/5 di __________ A e per 4/5 di __________, che rifonderà a __________ di __________ fr. 300.-- per parte di indennità.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario