Incarto n. 14.2001.00033
Lugano 6 agosto 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 febbraio 2001 da
__________ rappr. dall'__________
contro
__________ rappr. dallo Studio legale __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per l’importo di fr. 522'105,20.-- oltre interessi e spese;
vista la sentenza 26 marzo 2001 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo,
preso atto dell’appello 29 aprile 2001 di __________ nonché delle osservazioni 3 maggio 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che nel caso di specie l’istante fonda la sua pretesa su una serie di documenti (doc. A, B, C, D, E e G);
che il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, a condizione però che essi siano firmati dall’escusso, che vi rinviino documenti firmati dall’escusso oppure che vi sia almeno un nesso tra il documento non firmato ed uno scritto firmato (cfr. in tal senso: DTF 106 III 99-100, cons. 4;114 III 74; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 82);
che, in particolare, non costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF il contratto di conto corrente sottoscritto dall’escusso e corredato da un estratto conto non firmato, anche se il contratto prevede che l’estratto si reputa accettato se non viene contestato dal debitore entro un determinato termine (cfr. DTF 106 III 99-100, cons. 4);
che dai doc. A, B e G, sottoscritti dall’appellante, si deduce che lo stesso ha riconosciuto di aver ricevuto da __________ un credito d’investimento di fr. 500'000.--, rimunerato al tasso del 4,5% netto (doc. A, del 2 dicembre 1997/6 gennaio 1998), credito poi trasferito sul conto corrente n. __________ con il contestuale aumento del saggio d’interesse al 7½ % (doc. B, del 1. aprile 1998);
che l’escusso ha successivamente riconosciuto di dover alla banca, in data 1. dicembre 1999, la somma di fr. 499'600.--, mediante firma dell’estratto conto denominato __________ ” (doc. G);
che tale riconoscimento corrisponde a quanto attestato dalla stessa banca nell’estratto conto 30 dicembre 1999 (doc. E, ultima pagina, posizione dell’11 novembre);
che, in punto alla questione degli interessi, l’escusso, nel doc. B, in modifica di quanto pattuito nel doc. A, ha riconosciuto di dover interessi al 7½ % (e non all’8½ % come erroneamente indicato dall’appellata nelle proprie osservazioni);
che, certo, tale saggio sembra essere stato applicato dalla banca solo fino al 30 settembre 1998 (cfr. estratti conto del 30 giugno e del 30 settembre 1998, doc. E), poiché dal 1. ottobre 1998 è stato applicato un tasso del 5% (e non 4,5% come erroneamente indicato dall’appellante) fino a fr. 500'000.-- e dell’8% per la parte dell’importo eccedente fr. 500'000.-- (cfr. estratti conto del 31 dicembre 1998, 31 marzo e 30 giugno 1999, doc. E);
che, tuttavia, negli estratti conto del 30 settembre e del 30 dicembre 1999 (doc. E), __________ ha calcolato gli interessi al tasso unico dell’8%;
che quest’ultimo saggio è pure stato riconosciuto dall’escusso nel doc. G;
che, certo, __________ pretende però ora che il tasso dell’8% sia stato indicato per errore nel doc. G, mentre le parti avrebbero convenuto un saggio del 4,5% fino a fr. 500'000.-- e dell’8% sulla somma eccedente tale importo;
che l’affermazione dell’escusso, a prescindere dal fatto che nessun estratto conto di cui al plico sub E indichi il tasso del 4,5%, non appare tuttavia verosimile, poiché l’estratto conto del 30 settembre 1999, in base al quale è stato calcolato l’importo di fr. 499'600.-- riconosciuto da __________ nel doc. G (cfr. estratto conto del 30 dicembre 1999, doc. E), già menzionava il tasso unico dell’8%;
che sia l’estratto conto del 30 dicembre 1999 che il calcolo degli interessi fino al 30 marzo 2000 di cui al doc. C sono stati allestiti in base ad un saggio d’interesse dell’8%;
che l’escusso, se non sul tasso d’interesse applicato, non ha peraltro mosso altre censure sul calcolo effettuato in questi due documenti, sui quali ci si può quindi fondare per il computo degli interessi, visto che le basi (capitale e saggio d’interesse) di siffatto calcolo sono state riconosciute dall’escusso nel doc. G;
che, a scanso di equivoco, va precisato che il doc. G costituisce anche titolo di rigetto provvisorio per gli interessi dovuti per l’ultimo trimestre del 1999, dato che ne indica il saggio;
che l’importo di tali interessi non è – giustamente – stato indicato nell’estratto di cui al doc. G, chiuso contabilmente alla data del 1. dicembre 1999, poiché essi non erano ancora esigibili;
che il rigetto provvisorio dell’opposizione va quindi concesso per la somma di fr. 522'105,20 oltre interessi all’8% dal 21 aprile 2000 (cfr. doc. C);
che l’appello 9 aprile 2001 va quindi parzialmente accolto, e meglio unicamente sulla questione del saggio applicabile agli interessi maturati dopo il 20 aprile 2000 (8% invece di 8½ %);
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che in prima istanza l’appellante ha ottenuto ragione per al massimo 1% (½ % d’interesse su 2 anni) e in seconda istanza per circa 8% (tenuto conto del fatto che l’appellante ha ammesso in sede di appello di dover fr. 499'600.-- più interessi al 5%).
Richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia: 1. L’appello 9 aprile 2001 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 26 marzo 2001 (inc. EF.__________) della Pretore di Lugano, Sezione 5, è riformata come segue:
“1. L’istanza è parzialmente accolta. L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per l’importo di fr. 522'105,20 oltre interessi all’8% dal 21 aprile 2000, nonché fr. 200.-- di spese.
2. La tassa di giustizia in fr. 400.-- è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.”
2. La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico per fr. 550.--, mentre è posta a carico di __________ per fr. 50.--; __________ rifonderà a quest’ultima fr. 500.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario