Incarto n. 14.2000.00098
Lugano 7 dicembre 2000 /CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) n. EF.2000.01194 dipendente dall'opposizione interposta da
__________ rappr. dall’avv. __________
al PE cambiario n. __________ del 12/13 luglio 2000 dell'UE di Lugano emesso a istanza di
__________ rappr. dall’avv. __________
opposizione sottoposta, giusta l'art. 181 LEF, con atto 14 luglio 2000 dell'UE di Lugano, al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;
sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 ottobre 2000, ha così deciso:
"1. L'opposizione interposta al PE camb. no. __________ fatto notificare il 13 luglio 2000 non è ammessa.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'500.-- a titolo di indennità."
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 9 ottobre 2000 ha postulato:
"A. Al presente appello è concesso effetto sospensivo.
B. In riforma dei suddetti punti [n. 1 e 2] della sentenza da cui si appella l’appellante chiede di giudicare:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza è ammessa l’opposizione interposta da __________ il 13 luglio 2000 al precetto esecutivo in via cambiaria no. __________ UE di Lugano.
2. Protestate tasse spese e ripetibili di prima e seconda istanza.”
Viste le osservazioni 13 novembre 2000 di __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 6 novembre 2000 che ha dichiarato irricevibile l'istanza per effetto sospensivo per carenza di gravamen;
ritenuto
in fatto:
A. Il 9 gennaio 1998__________ (in seguito: __________) ha emesso cinque vaglia cambiari (doc. 2-6) di fr. 50'000.-- cadauno, pagabili, rispettivamente, il 28 febbraio, il 31 marzo, il 30 aprile, il 31 maggio e il 30 giugno 1998, all'ordine di __________ (in seguito: __________). Quest’ultima, con PE del 12 luglio 2000, ha posto i vaglia cambiari, debitamente protestati per mancato pagamento, in esecuzione cambiaria nei confronti di __________ per l'importo di fr. 250'000.-- oltre interessi al 6% dalle suddette scadenze nonché spese. Avendo l'escussa interposto opposizione, l'UE di Lugano l'ha sottoposta al giudizio del Pretore del Distretto di Lugano ai sensi dell'art. 181 LEF.
B. All'udienza di contraddittorio 13 settembre 2000 __________ ha postulato il mantenimento dell'opposizione, facendo valere, in sostanza, che il suo debito nei confronti dell’escutente era stato assunto, con il consenso di quest’ultima, dalla società __________ L’escutente ha da parte sua, in riassunto, osservato che __________ non aveva provato che il debito sotteso alle cambiali poste in esecuzione fosse quello derivante dalla relazione denominata “__________ ” che l’escussa affermava poi essere stato ceduto a __________ con l’accordo dell’escutente. __________ ha inoltre contestato che vi fosse agli atti alcun documento che soddisfacesse alle condizioni dell’art. 182 n. 1 LEF. Semmai si volesse considerare buona la versione della ripresa del debito di base da parte di un terzo, la relativa eccezione sarebbe ricevibile solo se fosse stata adempiuta la condizione dell’art. 1007 CO e dietro immediato deposito da parte dell'escussa dell’importo del credito in denaro. Sugli altri argomenti delle parti si dirà, per quanto di rilievo, in proseguo di giudizio.
C. Con sentenza 2 ottobre 2000, la Pretore di Lugano non ha ammesso l'opposizione. La prima giudice ha considerato che non emergeva dai documenti prodotti la prova rigorosa (“strikter Beweis”) dell’avvenuto pagamento delle cambiali poste in esecuzione, ritenendo d’altronde che l’eccezione riferita all’estinzione del debito con la sua assunzione da parte di __________, come altri tipi di estinzione non menzionati all’art. 182 n. 1 LEF (compensazione, confusione, novazione, ecc.), rientrava nelle ipotesi contemplate dall’art. 182 n. 4 LEF. Orbene, le condizioni di ricevibilità poste in quest’ultima norma non sono state considerate adempiute nel caso di specie. In particolare, l’importo posto in esecuzione non è stato depositato. La giudice di prime cure ha infine osservato che il documento (B) sul quale __________ fonda la sua liberazione è firmato per conto di __________ dal dott. __________ mentre è fatto notorio per la prima giudice che l’unica persona legittimata a validamente vincolare __________ è il suo direttore con firma individuale __________, di modo che l’accordo sarebbe in ogni caso da considerare privo di oggetto.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa, criticando la decisione impugnata laddove ritiene che l’art. 182 n. 1 LEF contemplerebbe solo il caso dell’intervenuto pagamento quando il testo legale menziona pure l’ipotesi della rimessione e della semplice dilazione del credito. Ne discenderebbe la ricevibilità dell’eccezione riferita all’assunzione privativa del debito dell’escussa da parte di __________ la quale comporterebbe pedissequamente l’estinzione del debito dell’appellante. __________ osserva inoltre che l’assunzione di debito non è litigiosa ed é comprovata dai doc. C a G; la questione della validità formale dell’accordo di cui al doc. B non è stata sollevata dalla controparte all’udienza di contraddittorio. Infine, L’appellante ritiene innegabile che le cambiali poste in esecuzione siano state emesse a fronte delle fatture relative al cantiere __________ di __________ assunte da __________, fondandosi sul doc. M, con il quale il suo revisore attesta che l’appellante avrebbe rinunciato ai propri crediti, di pari importo a quello figurante nel doc. B, contro __________ e depennato dalla sua contabilità le fatture __________ nonché sul doc. N, che è un PE che __________ ha fatto notificare a __________ sempre per lo stesso importo.
E. Nelle sue osservazioni, la parte appellata ribadisce in sostanza gli argomenti sostenuti in prima sede.
Ritenuto
In diritto:
1. Nell'ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull'opposizione procede d'ufficio all'esame e all'accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (cfr. CEF 29 settembre 1995 in re FMS SA c. A. & Cie. in liq., CEF 13 aprile 1987 in re A./P. SA).
I vaglia cambiari in oggetto (doc. 2-6) sono per quel che riguarda le menzioni e le formalità volute dal diritto cambiario titoli validi.
2. Ex art. 182 n. 1 LEF il giudice ammette l'opposizione quando venga provato con documenti che il debito è stato pagato al portatore della cambiale o dello chèque ovvero che questi ha accordato la remissione od una dilazione.
2.1. Secondo Thomas Bauer (Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 1 ad art. 182 LEF), al quale si è riferita la prima giudice, solo il pagamento giustifica l’ammissione dell’opposizione in base all’art. 182 n. 1 LEF e non gli altri modi di estinzione – quali la compensazione, la confusione, la novazione, ecc. –, i quali possono solo motivare un’opposizione ex art. 182 n. 4 LEF. Quest’autore ammette tuttavia che una prestazione fatta in luogo del pagamento in denaro (“Leistung an Zahlungs Statt”) o, contraddicendosi, addirittura la compensazione possano, se comprovate, giustificare l’applicazione dell’art. 182 n. 1 LEF (op. cit., n. 11, risp. 12 ad art. 182). A dire il vero, non si vedono motivi per non estendere questa norma a tutti i modi di estinzione del credito, purché essi siano stati debitamente comprovati, sulla falsariga degli art. 85 e 172 n. 3 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 24 ad § 37; cfr. pure ZR XII 177, citata in Carl Jaeger, Commentaire de la LP, ed. fr. di Robert Petitmermet e Henri Bovay, vol. II, Losanna 1920/1924, n. 6 ad art. 182, “supp. 1915”). Questo vale in particolare per l’assunzione privativa di debito, che provoca la liberazione del debitore primitivo se viene accettata, in modo esplicito o tacito, dal creditore (cfr. art. 176 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 899, ad 1; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a. ed., Berna 2000, n. 91.10). Visto che l’assunzione privativa di debito, al contrario della novazione, non fa decadere le garanzie non strettamente personali fornite dal debitore primitivo (cfr. Engel, op. cit., p. 900, ad 3a; Schwenzer, op. cit., n. 91.19), ci si potrebbe però chiedere se le cambiali (recte: i crediti astratti che esse constatano) sottoscritte da quest’ultimo, in quanto vengono a sovrapporsi al rapporto giuridico di base per facilitarne l’incasso, non continuino ad esistere nonostante l’assunzione privativa del debito causale. La questione può però, in casu, essere lasciata aperta, come pure quella di sapere se sia stata debitamente comprovata l’assunzione da parte di __________ del debito di __________ nei confronti di __________ relativo al cantiere “__________ ” di __________
2.2. Infatti, qualora si voglia ammettere che l’art. 182 n. 1 LEF non contempli solo le ipotesi di pagamento, rimessione e dilazione del credito astratto (“Wechselforderung”; in questo senso restrittivo: SchKKom. Lucerna, 22 settembre 1969, in Erwin Brügger, SchKG, schweizerische Gerichtspraxis 1946-1984, Adligenswil 1984, n. 24 ad art. 183; apparentemente nello stesso senso: Bauer, op. cit., n. 11) ma pure l’estinzione del credito causale, presupposto indispensabile della prova rigorosa (“strikter Beweis”) imposta da questa norma è in ogni caso che non vi sia dubbio sul fatto che il debito causale asseritamente estinto è quello per il pagamento del quale la cambiale è stata emessa e non un altro credito tra le stesse parti (cfr. Obergericht Soletta, 12 giugno 1947, in BlSchK 1949, 149). Tale prova può essere portata ad esempio con la produzione di un contratto scritto di emissione della cambiale che menzioni quale causa dell’emissione il rapporto giuridico di base o una ricevuta di pagamento che faccia riferimento alla cambiale. Orbene, nel caso di specie, non vi è agli atti un documento di questo genere. In particolare, il doc. B non fa il minimo accenno alle cambiali poste in esecuzione, né costituisce una ricevuta generale per tutti i debiti di __________ nei confronti di __________, visto che sia lo scritto 16 settembre 1998 che l’allegato si limitano in modo esplicito all’oggetto “__________ ”. Certo, sembra risultare dal raffronto dei documenti C, G, H e I che una precedente esecuzione (n. 624748), fondata su una delle cambiali di fr. 50'000.-- del 9 gennaio 1998 (cfr. doc. G), e giunta allo stadio della fissazione dell’udienza di fallimento per il 30 settembre 1998, poi annullata (cfr. doc. I), sia stata ritirata, il 9 aprile 1999 (cfr. doc. H), in seguito all’assunzione di debito di cui al doc. B. Non è tuttavia data la prova rigorosa dell’identità della cambiale sulla quale si fondava l’esecuzione n. __________ con una delle cambiali poste nell’esecuzione in esame. Non è infatti escluso che sia stato emesso, il 9 gennaio 1998, un sesto (o diversi altri) vaglia cambiari di fr. 50'000.-- a dipendenza di un’altra relazione giuridica tra __________ ed __________ che non quella relativa al cantiere “__________ ”. Mal si comprende del resto perché __________ o il suo patrocinatore, mentre si è affrettata a far annullare l’esecuzione n. __________, non abbia chiesto la restituzione degli altri quattro vaglia cambiari non posti in esecuzione, né perché queste quattro cambiali, se veramente concernessero la relazione “__________ ”, non siano state fatte valere da __________ nella stessa esecuzione, quand’anche già esigibili. D’altronde, il doc. M è un documento di parte che si limita ad attestare lo stralcio dalla contabilità di __________ delle “relative fatture della ditta __________ ” (fatture enumerate nello scritto 16 settembre 1998, doc. B), senza specificare che non vi erano altre fatture della stessa ditta contro __________ rimaste impagate. Infine, il doc. N non dimostra altro se non che __________ ha accettato l’offerta, da parte di __________ di assumere il debito di __________ relativo al cantiere “__________ ” e intende prevalersene nei confronti di __________
2.3. La questione di sapere se la tesi di __________ sia ammissibile sotto il profilo dell’art. 182 n. 4 LEF, il quale esige solo la semplice verosimiglianza e non la prova rigorosa dei fatti alla base dell’eccezione sollevata dall’escusso, può rimanere aperta, dato che comunque l’escussa non ha depositato l’importo dei vaglia cambiari posti in esecuzione.
3. L'appello 9 ottobre __________ va quindi respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato gli art. 182 LEF e 176 CO,
pronuncia:
I. L'appello 9 ottobre __________, è respinto.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà __________, fr. 2'500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione a: - ____________________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario