Incarto n. 14.2000.00070
Lugano 11 luglio 2000/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 aprile 2000 presentata da
__________
contro
__________
sulla quale istanza il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 giugno 2000 ha così deciso:
“1. E’ pronunciato il fallimento __________ a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis .”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 20 giugno 2000 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 26 giugno 2000 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 26 aprile 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2’516.10 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 7 giugno 2000 nessuno è comparso.
C. L ‘appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 15 giugno 2000 relativa al pagamento presso l’UE di Lugano dell’importo di fr. 2’768.70 a saldo dell’esecuzione n. __________promossa dalla __________.
D. La creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto
1. Giusta l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l’art. 174 cpv.1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L’appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità ( art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
1. L’appello 20 giugno 2000 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 19 giugno 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00322, nei confronti della __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________ ”.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr.120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria