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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.11.2000 14.2000.63

November 24, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,117 words·~6 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 14.2000.00063

Lugano 24 novembre 2000 /LG/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 marzo 2000 da

__________ rappr. da __________  

contro

__________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/28 aprile 1999 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 maggio 2000 ha così deciso:

“1.   L’istanza è accolta e di conseguenza è respinta in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato PE.

  2.  La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istanze, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.-- a titolo di indennità

  3. (Omissis)”.

sentenza dedotta in appello dall’escusso che con atto 29 maggio 2000 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto:

A.     Con PE n. __________del 22/28 aprile 1999 dell’UE di Lugano il __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 25'726.--, indicando quale titolo di credito: “Unterhaltsbeiträge für __________ gemäss Unterhaltsvertrag vom 29.4.88, genehmigt durch die Vormundschaftsbehörde __________, für die Zeit vom 1.1.96 bis 30.4.99. Diese Unterhaltsbeiträge werden bevorschusst”.

B.    Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto al Pretore con istanza 29 marzo 2000. Il procedente fonda la sua pretesa su un contratto per il pagamento di contributi (Unterhaltsvertrag) datato 29 aprile 1988 (doc. A), con il quale l’escusso si è obbligato a pagare al figlio __________ dal 1. gennaio 1988 un contributo mensile indicizzato di fr. 500.--. Con la procedura in oggetto il procedente pretende i contributi da lui sinora anticipati per il periodo dal 1. gennaio 1996 al 30 aprile 1999.

C.    All’udienza di contraddittorio 11 maggio 2000 l’escusso ha sostenuto che l’obbligo di mantenimento del contributo alimentare è stato annullato con effetto al 24 novembre 1990 (doc. 1).

D.    Con sentenza 11 maggio 2000 la Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano Sezione 5 ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione dell’escusso, ritenendo che nonostante sia stata provata la cessazione dell’obbligo di mantenimento a partire dal 24 novembre 1990 (in seguito alla ripresa della vita comune tra l’escusso e la madre del creditore alimentare), tale obbligo sarebbe rinato con i decreti delle competenti autorità (doc. C e D).

                                          E.  Con appello 29 maggio 2000 __________ ha chiesto la reiezione dell’istanza, rilevando che i decreti prodotti dal procedente non gli sono mai stati notificati, ciò che si rileverebbe solo per il fatto che essi non lo prevedono nella lista dei destinatari. Inoltre rileva che tali decreti non menzionano in nessuno punto il suo nome e sono unicamente dei decreti che indicizzano i contributi da versare al figlio __________

Considerando

in diritto:

1.      La sentenza 11 maggio 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 reca il timbro d’intimazione 11 maggio 2000; secondo la ricerca postale la sentenza è stata effettivamente impostata l’11 maggio 2000 e distribuita a __________ il 17 maggio 2000, e non come da lui sostenuto in appello il 19 maggio 2000. Nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC); nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 18 maggio 1996, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 17 maggio 2000, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante; di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì  29 maggio 2000, cadendo infatti il 27 maggio 2000 di sabato, donde la tempestività dell’atto di appello datato e spedito il 29 maggio 2000.

2.      Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Non è esecutiva la sentenza che non è stata regolarmente notificata all’escusso (cfr. DTF 105 III 45 cons 2a; Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Ed., Berna 1997, n. 53 ad § 19; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 e 124 ad art. 80, nonché n. 27 i.f. ad art. 81, con rif.), poiché il termine di ricorso comincia a decorrere solo dal momento della notifica. La prova della notificazione spetta all’escutente, che non può accontentarsi di rinviare alla dichiarazione di crescita in giudicato (cfr. DTF 105 III 45, cons. 2b).

3.      In casu occorre rilevare che l’escusso ha provato che dal 30 novembre 1990 il contributo di mantenimento a favore del figlio __________ è cessato (doc. 1). Il procedente non ha fornito prova alcuna che l’obbligo di mantenimento da parte dell’escusso sia rinato: a tal fine avrebbe ad esempio almeno dovuto produrre una nuova convenzione tra l’escusso e la madre di __________, omologata (come la precedente del 29 aprile 1988, doc. A) dall’autorità tutelare del __________ L’atto 7 maggio 1999 (doc. C) scritto dal __________ al Jugend- und Familienberatung di __________, con il quale si “conferma il fatto che il signor __________ è in obbligo di pagare le spese di sostentamento”, non è evidentemente una decisione: se così fosse essa avrebbe dovuto essere intimata all’escusso, il quale avrebbe avuto la possibilità di ricorrere; il procedente non prova né l’intimazione di questo atto all’escusso né l’eventuale crescita in giudicato di tale atto. Nemmeno le due “Präsidialverfügung” del 5 dicembre 1996 e dell’11 dicembre 1997 (doc. D) esplicano effetti giuridici nei confronti dell’escusso poiché il procedente – anche in questo caso - non ne prova l’intimazione all’escusso e la crescita in giudicato. Questi due atti inoltre non contengono alcun riferimento all’escusso o all’eventuale regresso dell’autorità chiamata ad anticipare degli alimenti.

4.      L’appello 29 maggio 2000 di __________ va quindi accolto. La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza dell’appellata (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, art. 131, 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC, art. 48, 49, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:                    

1.      L’appellazione 29 maggio 2000 __________, è accolta.

1.1.      Di conseguenza la sentenza 11 maggio 2000 è così riformata:

“1.   L’istanza 29 marzo 2000 __________ è respinta.

 2.   La tassa di giustizia di fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.”

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, è a carico del __________, che rifonderà a __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.

                                          3.   Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

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